Servitù telefoniche: il proprietario di un’immobile che intende effettuare lavori di innovazione o manutenzione, ha il diritto a veder spostare o rimuovere gli impianti installati dal gestore telefonico e di ottenere il rimborso della contromisura economica eventualmente richiesta e obtorto collo accettata dai privati per non interrompere l’esecuzione di lavori sull’immobile.
In materia di servitù telefoniche, il proprietario dell’immobile gravato dall’appoggio di cavi, fili o impianti installati dal gestore telefonico, che intenda effettuare lavori di innovazione o manutenzione dell’immobile, ha il diritto a veder rimuovere gli impianti predetti, fornendo la prova della necessità della rimozione per la realizzazione degli interventi predetti e sempre che non vi sia un divieto di rimozione degli impianti, espressamente stabilito nell’autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che ha costituito la servitù.
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Così recenti pronunce della Corte di Cassazione:
Cassazione civile sez. II, 11/10/2022, n.29617
Le spese necessarie allo spostamento dei cavi addossati alla facciata dell’immobile servente sono a carico dell’ente gestore della rete elettrica / telefonica e, se richieste e pagate, sono ripetibili
La titolarità della servitù pubblica in capo all’ente gestore della rete elettrica o telefonica comporta altresì la sopportazione delle spese necessarie per lo spostamento, la rimozione o l’interramento dei cavi ove addossati alla facciata dell’immobile servente, in tutti i casi in cui dette attività siano necessarie per l’esercizio più agevole delle prerogative della proprietà privata, per la conservazione, l’innovazione e la manutenzione del bene gravato.
Poiché l’art. 1068 c.c. sancisce che il trasferimento del luogo di esercizio della servitù può essere disposto anche dall’autorità giudiziaria, si può far valere innanzi al giudice ordinario il diritto del privato proprietario del bene servente ad ottenere lo spostamento delle condutture che impediscano la manutenzione, l’innovazione o la ristrutturazione edilizia. Con l’ulteriore conseguenza che, ove l’ente gestore imponga, per l’assolvimento dei doveri appena descritti, una contromisura economica, spesso obtorto collo accettata dai privati per non interrompere l’esecuzione di lavori sull’immobile, il pagamento di tali somme sia per il privato indebito e perciò ripetibile.
Cassazione civile sez. II, 12/01/2022, n.788
Il proprietario non deve concedere gratuitamente il passaggio sul proprio fondo delle condutture telefoniche per collegare l’apparecchio di terzi
In tema di telecomunicazioni il proprietario ha l’obbligo di concedere gratuitamente il passaggio e l’appoggio, sul proprio fondo, delle condutture telefoniche necessarie a collegare il suo apparecchio telefonico (ed oggi anche per l’adeguamento tecnologico della rete volti al miglioramento della connessione e dell’efficienza energetica), mentre detto obbligo non sussiste (e compete al titolare una giusta indennità) quando il passaggio e l’appoggio siano destinati a collegare anche apparecchi telefonici di terzi proprietari o inquilini di immobili vicini e risulti che l’essere le condutture telefoniche anche al servizio di altri, oltreché del proprietario del fondo attraverso cui passano, comporti per lui un sacrificio economicamente apprezzabile. La cd. servitù telefonica di passaggio con appoggio, sull’altrui fondo, di fili e simili – peraltro – non costituisce una servitù in senso tecnico (per mancanza del requisito della predialità e quindi dell’esistenza di un fondo dominante), ma un diritto reale di uso rientrante tra i pesi di diritto pubblico di natura reale gravanti su beni. (La circostanza che – nel caso concreto – l’impianto servisse non solo l’immobile del ricorrente – già in passato collegato alla rete da altro cavo -, ma anche immobili vicini, ha osservato la Suprema corte, rendeva indispensabile il suo consenso alla nuova installazione, dovendosi costituire un diritto di natura reale).
La c.d. ‘servitù telefonica di passaggio con appoggio’ sull’altrui fondo costituisce un diritto reale di uso
Il proprietario ha l’obbligo di concedere gratuitamente il passaggio e l’appoggio, sul proprio fondo, delle condutture telefoniche necessarie a collegare il suo apparecchio telefonico (ed oggi anche per l’adeguamento tecnologico della rete volti al miglioramento della connessione e dell’efficienza energetica), mentre detto obbligo non sussiste (e compete al titolare una giusta indennità) quando il passaggio e l’appoggio siano destinati a collegare anche apparecchi telefonici di terzi proprietari o inquilini di immobili vicini e risulti che l’essere le condutture telefoniche anche al servizio di altri, oltre che del proprietario del fondo attraverso cui passano, comporti perlui un sacrificio economicamente apprezzabile.
Pertanto, la c.d. servitù telefonica di “passaggio con appoggio”, sull’altrui fondo, di fili e simili non costituisce una servitù in senso tecnico, per mancanza del requisito della predialità e quindi dell’esistenza di un fondo dominante, ma “un diritto reale di uso” rientrante tra i pesi di diritto pubblico di natura reale gravanti su beni (nella specie, la circostanza che l’impianto servisse non solo l’immobile del proprietario -già in passato collegato alla rete da altro cavo -, ma anche immobili vicini rendeva indispensabile il suo consenso alla nuova installazione, dovendosi costituire un diritto di natura reale.
Neppure era sufficiente che le condizioni di abbonamento – a prescindere dalla loro vessatorietà – prevedessero la gratuità dell’attraversamento dei cavi per il collegamento della singola utenza alla rete telefonica, non riguardando detta pattuizione il diverso caso in cui i cavi fossero installati anche a servizio di altri immobili).