È illegittima l'emissione di bollette per servizio telefonico diverso da quello contrattualizzato
È illegittima
l'emissione di fatture per un servizio diverso da quello promesso in virtù del
contratto, con conseguente accertamento dell'inadempimento della compagnia
telefonica per aver fornito un servizio difforme a quello contrattualizzato,
con la conseguenza che la stessa compagnia va condannata a dare corretto
adempimento al contratto mediante riattivazione delle linee disattivate.
(Tribunale Civitavecchia, 16/09/2020, n.742)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 200161/2012
promossa da:
STUDIO TECNICO ASSOCIATO DOTT. ING. A. e E. PRESTAZIONI CIVILI ED
INDUSTRIALI (04196751004), in persona del titolare legale
rappresentante E. M., elettivamente domiciliato in VIA C. B.
ANGUILLARA SABAZIA con l'avv. BIGAGLI MARCO (..), dal quale
rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di
citazione
ATTORE
contro
TELECOM ITALIA SPA (00488410010), in persona del procuratore
speciale dott. Guglielmo Bove, elettivamente domiciliato in VIA P.
A. 00195 ROMA con l'avv. NICOTERA UGO (..), dal quale rappresentato
e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione notificato
CONVENUTO
OGGETTO: Contratto di telefonia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione
delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Lo Studio Tecnico Associato Dott. Ing. A. e E., progettazioni civili ed industriali, detto anche "Minnucci Associati", ha convenuto in giudizio Telecom Italia s.p.a. al fine di sentire accertare il grave inadempimento di quest'ultima al contratto di telefonia denominato "Impresa semplice" sottoscritto il 23.9.2010 alle condizioni di cui alla proposta del 1.10.2010 e la nullita' delle fatture emesse a partire dal 14.10.2010; ha quindi chiesto di condannare la convenuta alla riattivazione delle linee ISDN e ADSL e delle linee di telefonia mobile alle condizioni contrattuali; inoltre, la societa' attrice ha domandato il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dall'inadempimento, complessivamente stimati in euro 100.000,00.
Si è costituita Telecom Italia s.p.a., sostenendo di aver attivato i servizi richiesti da parte attrice per il tramite del partner commerciale Team Italia Multiwork s.r.l. e contestando puntualmente le avverse deduzioni in merito agli inadempimenti allegati da parte attrice.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione di testi; all'esito, è stata trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.4.2020, celebrata per iscritto ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 ("Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare"), convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2010 n. 27 e ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020 n. 28.
2. Il titolo della domanda attorea è costituito dal contratto di telefonia pacificamente concluso in data 23.9.2010 per il tramite della Team Italia Multiwork s.r.l., la quale, agendo in nome e per conto di Telecom Italia, ha formulato l'offerta contrattuale all'odierna attrice e contrattato le relative condizioni, per poi raccogliere la sottoscrizione delle stesse ed inoltrare il tutto alla odierna convenuta.
I documenti contrattuali prodotti da parte attrice sono costituiti da fogli dattiloscritti recanti i loghi commerciali di Tim, Telecom Italia e Team Italia Multiwork, sottoscritti dalla "Minnucci Associati" e contenenti la descrizione dell'offerta, denominata "Impresa semplice", la quale prevede, in sintesi:
1) l'attivazione di due utenze telefoniche fisse con linea ISDN, previa migrazione dal precedente operatore B.T. Italia, al costo di euro 46,00 al mese;
2) l'attivazione di due linee ADSL con offerta Alice Business 20 Mbps Adaptive 256F e fornitura del router Cisco 2811 al canone mensile di euro 115,00;
3) l'attivazione di n. 12 utenze telefoniche mobili aziendali con offerta shock al costo di euro 0,07 al minuto e fornitura di due Blackberry 8900 e di un Nokia 2730, oltre ad altri 4 Nokia 2730 in omaggio.
Le condizioni contrattuali sin qui descritte devono ritenersi valide e vincolanti tra le parti, sebbene negoziate per il tramite di Team Italia Multiwork s.r.l. quale partner commerciale di Telecom Italia, atteso che:
- Telecom Italia non ha dimostrato che il contratto sia stato concluso a condizioni diverse da quelle sottoscritte dalla "Minnucci Associati" sui moduli Tim-Telecom;
- è pacifico che Team Italia Multiwork s.r.l. agisse all'epoca dei fatti quale partner commerciale di Telecom Italia, promuovendo la sottoscrizione di offerte di telefonia in nome e per conto della stessa;
- l'odierna convenuta non ha dimostrato che Team Italia Multiwork s.r.l. abbia agito eccedendo i limiti dei poteri conferitile da Telecom Italia per effetto del rapporto di collaborazione commerciale.
Cio' posto, l'odierna attrice ha contestato i seguenti inadempimenti contrattuali:
- attivazione di un'unica linea ADSL anzichè due, con velocita' di trasmissione dati notevolmente inferiore a quella promessa (1,2 Mbps anzichè 20);
- fornitura di un solo cellulare Blackberry anzichè due ed omessa fornitura dei cellulari Nokia;
- attivazione sulle linee di telefonia mobile di offerte difformi da quella proposta ed accettata;
- omessa esecuzione della procedura di migrazione da B.T. Italia s.p.a.;
- interruzione della linea ADSL nel mese di luglio 2011;
- disattivazione delle linee fisse aziendali nel mese di settembre 2011;
- disattivazione delle linee mobili aziendali in data 2.1.2012.
A fronte dell'allegazione specifica dei predetti inadempimenti, Telecom Italia ha fornito difese generiche, omettendo di fornire la prova liberatoria in ordine all'esatto adempimento o, in alternativa, alla non imputabilita' degli inadempimenti contestati.
Al contrario, l'interruzione del servizio di telefonia, sia fissa che mobile, è stata confermata dai testi escussi, i quali hanno altresi' confermato che la velocita' di trasmissione dei dati dalla linea ADSL era inferiore a quella promessa.
La domanda attorea merita quindi accoglimento, nella parte in cui deve ritenersi illegittima l'emissione di fatture per un servizio diverso da quello promesso in virtu' del contratto e deve accertarsi l'inadempimento di Telecom Italia per aver fornito un servizio difforme a quello contrattualizzato, con la conseguenza che parte convenuta va condannata a dare corretto adempimento al contratto mediante riattivazione delle linee disattivate.
3. Passando all'esame della domanda risarcitoria, va rilevato che parte attrice non ha fornito la prova della sussistenza del nesso di causalita' tra l'inadempimento di Telecom Italia e il lamentato danno patrimoniale, costituito dalla riduzione del fatturato dello studio professionale negli anni in cui si è verificato l'inadempimento. Invero, non è emerso alcun elemento in virtu' del quale si possa ritenere che tale riduzione di fatturato sia stata cagionata dai problemi riscontrati sulla linea telefonica.
Quanto al danno all'immagine preteso da parte attrice, va anzitutto premesso che, secondo il piu' recente orientamento della giurisprudenza di legittimita', che questo Tribunale ritiene assolutamente condivisibile, il danno all'immagine ed alla reputazione, in quanto costituente "danno conseguenza", non puo' ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass. civ. n. 7594 del 28/03/2018). Spetta quindi pur sempre al danneggiato fornire in giudizio la prova dei danni subiti e dimostrarne cosi' l'entita' ai fini della liquidazione del risarcimento, salvo l'esercizio del potere discrezionale del Giudice di liquidare il danno in via equitativa, conferito dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., il quale tuttavia da' luogo non gia' ad un giudizio di equita', ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equita' giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo gia' assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entita' materiale del danno, nè esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinchè l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'"iter" della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno (Cass. civ. n. 13288 del 07/06/2007; Cass. civ. n. 18804 del 23/09/2015). In tema di liquidazione (necessariamente equitativa) del danno non patrimoniale, la giurisprudenza di legittimita' ha avuto modo di affermare che il pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (cfr. ex multis Cass. civ. n. 20643 del 13/10/2016).
Orbene, parte attrice non ha fornito alcuna prova di aver subito un danno all'immagine professionale, nè ha fornito elementi utili a poter quantificare in via equitativa tale eventuale danno (quale ad esempio la dimensione dell'impresa e l'ampiezza del contesto territoriale in cui opera, il numero di clienti abituali, il fatturato complessivo annuale, ecc.).
Pertanto, non puo' essere riconosciuta alcuna somma a titolo di danno non patrimoniale all'immagine.
4. L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma II c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dallo Studio Tecnico Associato Dott. Ing. A. e E. nei confronti di Telecom Italia s.p.a., cosi' decide:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto,
- accerta l'inadempimento di Telecom Italia s.p.a. al contratto di telefonia descritto in parte motiva;
- condanna Telecom Italia s.p.a. all'adempimento del contratto mediante la riattivazione delle linee ISDN ed ADSL nonchè delle linee di telefonia mobile previste in contratto;
- dichiara l'illegittimita' delle fatture emesse da Telecom Italia nei confronti della parte attrice;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa le spese di lite.
CIVITAVECCHIA, 13 luglio 2020
Il Giudice dott.ssa Giulia Sorrentino