Adesione all’eccezione di incompetenza territoriale e spese
L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa.
Cassazione civile sez. VI - 11/05/2022, n. 15017
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico - Presidente -
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -
Dott. VALLE Cristiano - rel. Consigliere -
Dott. CRICENTI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 8898 del 2021 proposto da:
AGECO S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica,
domiciliata in Roma, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria della
Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIUSEPPE
ROMANO e CARMELO VACCARO;
- ricorrente -
contro
INTERCONSULT SPA, in persona del legale rappresentante in carica,
elettivamente domiciliata in ROMA, alla via di VILLA PATRIZI n. 13,
presso lo studio dell'Avv. ANDREA GEMMA, che la rappresenta e
difende unitamente all'Avv. ARIEL DELLO STROLOGO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3329/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO,
depositata il 15/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Valle
Cristiano, osserva quanto segue.
FATTO E DIRITTO
La Ageco S.r.l. venne convenuta in giudizio dalla Interconsult S.p.a. dinanzi al Tribunale di Milano per il pagamento della somma di oltre cento novantacinquemila Euro.
La Ageco s.r.l. si costituì in giudizio e fece valere clausola contrattuale di competenza territoriale esclusiva in favore del foro di Genova.
La Interconsult S.p.a. aderì all'eccezione di incompetenza territoriale e il Tribunale di Milano pronunciò ordinanza con la quale dichiarava la competenza del Tribunale di Genova senza provvedere alla regolazione delle spese di lite.
La Ageco S.r.l. ha impugnato l'ordinanza alla Corte di Appello di Milano, lamentando la mancata statuizione sulle spese.
La Interconsult S.p.a. ha resistito.
La Corte di Appello di Milano ha ritenuto ammissibile rimpugnazione, ma l'ha disattesa, confermando la statuizione del primo giudice e condannando la Ageco S.r.l. al pagamento delle spese del grado d'appello.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione, con un unico motivo, per violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., la Ageco S.r.l..
Resiste con controricorso la Interconsult S.p.a..
La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
La proposta del Consigliere relatore di manifesta inammissibilità e comunque di infondatezza del ricorso è stata ritualmente comunicata.
Risulta il deposito di memoria da parte della sola ricorrente.
Il ricorso è manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c., alla stregua della costante giurisprudenza di legittimità (e segnatamente di Cass. n. 25180 del 08/11/2013 Rv. 628767 - 01), alla quale il Collegio aderisce e intende assicurare continuità, secondo la quale "L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle.pese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa". Ne consegue che la mancata statuizione sulle spese di lite, da parte del Tribunale di Milano, era logico corollario della dichiarazione di incompetenza territoriale a seguito dell'avvenuto riscontro dell'adesione della Interconsult S.p.a. all'eccezione d'incompetenza della controparte. L'appello della Ageco S.r.l. era, pertanto, del tutto privo di fondamento giuridico ed è stato, pertanto, correttamente rigettato dalla Corte territoriale.
Il ricorso per cassazione della stessa Ageco S.r.l. non può, quindi, avere utile seguito, stante la manifesta inammissibilità dell'unico motivo che esso fa valere, posto che la regolazione delle spese di lite nelle precedenti fasi di giudizio è stata del tutto conforme alla legge processuale.
Il precedente richiamato (tra gli altri) dalla ricorrente (Cass. n. 03122 del 07/02/2017 Rv. 642723 - 01: "Il giudice innanzi al quale le parti, a seguito di dichiarazione di incompetenza, riassumano il processo deve provvedere sulle sole pese della fase di riassunzione e non anche su quelle della fase precedentemente svoltasi innanzi al giudice incompetente, le quali vanno liquidate da quest'ultimo.") riguarda la diversa ipotesi del giudice (nella specie: di Pace) adito originariamente e che si era dichiarato incompetente per ragioni di valore (senza alcuna adesione all'eccezione d'incompetenza a quanto dato cogliere dal testo integrale del provvedimento).
Il ricorso della Ageco S.r.l. deve, per quanto precede, essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, valutata l'attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 17 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2022