AGCOM sanziona Vodafone per 522mila euro

Vodafone aveva introdotto indebitamente un costo fisso mensile, pari a 5 euro, su SIM dati “a consumo” a decorrere dal 14 luglio 2019 in virtù di una pretesa modifica contrattuale, ponendo in essere, invece, una vera e propria novazione del contratto sotto il profilo oggettivo, introducendo una condizione contrattuale ex novo che ne ha mutato radicalmente la natura (da piano “a consumo” a piano con costo fisso mensile).

Il principio vigente in tema di contratti per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche è quello per cui l’utente ha il diritto, e dunque la libertà, di scegliere l’operatore e l’offerta di servizi più aderente alle proprie esigenze personali, sulla base delle condizioni di contratto comunicategli al momento della stipula, ferma restando la facoltà di recesso a fronte di una sopravvenuta modifica unilaterale del contratto da parte del fornitore dei servizi.

In merito alla introduzione di un costo fisso mensile per detti piani a consumo di telefonia mobile in abbonamento, si è potuto constatare che Vodafone ha inteso inquadrare tale condotta nell’alveo applicativo dell’art. 70, comma 4, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, disciplinante il legittimo esercizio di jus variandi. Nel caso di specie, tuttavia, la Società non ha attuato una modifica unilaterale volta ad adeguare le condizioni contrattuali già consapevolmente accettate dai destinatari, bensì ha proceduto a inserire un quid novi nell’originario contratto sottoscritto dagli utenti, caratterizzato dal pieno controllo della spesa collegata alla fruizione del servizio dati.

(DELIBERA AGCOM N. 31/21/CONS - ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ VODAFONE ITALIA S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 70, COMMI 1 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 1° AGOSTO 2003, N. 259)