Condanna della controparte al pagamento “della somma maggiore o minore che risulti dovuta”
“nell’ipotesi in cui
una domanda di risarcimento danni venga proposta avanti al giudice di
pace con la richiesta della condanna della controparte al pagamento di un
importo indicato in una somma inferiore o pari al limite della giurisdizione
equitativa del giudice di pace, ovvero della somma maggiore o minore che
risulti dovuta all’esito del giudizio, la formulazione di questa seconda
richiesta alternativa non può essere considerata-agli effetti dell’art. 112
c.p.c.- come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili) lungi
dall’avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole
incertezza della parte sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi ed
ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del
danno senza essere vincolato all’ammontare della somma determinata che venga
indicata nelle conclusioni specifiche. Ne discende che la suddetta
richiesta alternativa si risolve in una mancata indicazione della somma
domandata con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda
proposizione dell’art. 14 c.p.c. si deve presumere di valore eguale alla
competenza del giudice adito e che, ai sensi del comma 3 della stessa norma, in
difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto,
quest’ultimo rimane fissato anche agli effetti del merito, nei limiti della
competenza del giudice adito, cioè nel massimo della competenza per valore del
giudice di pace”
CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 23434/2021