Delibera AGCOM 317/21/CONS

ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ VODAFONE ITALIA S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE N. 7/2007 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 40/2007

La società Vodafone Italia S.p.A., prevedendo, nel caso in cui il consumatore receda da un’offerta da rete mobile (anche per disattivazione o cambio piano) in costanza di un piano di rateizzazione di un prodotto offerto congiuntamente, l’addebito in unica soluzione delle rate residue, a meno che non sia l’utente, al momento del recesso, a richiedere espressamente di proseguire il pagamento rateale, ha violato l’art. 1, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni in legge 2 aprile 2007, n. 40 (conversione in legge del c.d. DECRETO BERSANI BIS).


ESTRATTO DELLA DELIBERA

Il fatto e la contestazione Con nota del 22 febbraio 2021, avendo ricevuto la segnalazione di un utente (sig. omissis) dalla quale risultava l’addebito in unica soluzione, a seguito del recesso dall’offerta mobile principale, delle rate residue relative a uno smartphone associato all’offerta, gli Uffici formulavano una richiesta di informazioni, chiedendo alla Società di dare evidenza della volontà dell’utente di corrispondere le rate residue del prodotto in unica soluzione.

(…)

Sulla base della documentazione acquisita, si è potuto pertanto constatare che le richiamate previsioni contrattuali determinano un ingiustificato ostacolo all’esercizio del diritto di recedere dall’offerta da rete mobile senza vicoli temporali, atteso che, diversamente da quanto chiarito ai punti 29-31 dalle sopra richiamate Linee guida e dalla Comunicazione di maggio 2019, Vodafone, in caso di recesso dall’offerta mobile principale, non mantiene il piano di rateizzazione dei prodotti offerti congiuntamente, ma prevede l’automatica conversione del pagamento rateale in pagamento in unica soluzione, salvo diversa espressa scelta dell’utente esercitabile al momento del recesso, senza oltretutto fornire, in fase di sottoscrizione del contratto e alla pagina “Trasparenza tariffaria”, informazioni complete sulle modalità per esercitare tale scelta.

(…)

ORDINA

alla predetta Società, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 174.000 (centosettantaquattromila/00), ai sensi dell’art. 98, comma16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

 

DELIBERA N. 317/21/CONS