Docc. in copia: il giudice non può sostituirsi alla parte nel disconoscimento, pure se contumace


trova applicazione generalizzata per tutti i documenti la regola ex art. 2719 c.c. , secondo cui le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non soltanto se la loro conformità all'originale viene attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora tale conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace.

Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2020, n. 2805

 

conformi

Cassazione Civile n. 3331 del 11/02/2020

Cassazione Civile , sez. VI , 08/09/2017, n. 21003

Cassazione Civile , sez. trib., 27/07/2012, n. 13439

 

 

Cassazione Civile, sez. II , 31/10/2008 , n. 26334 (Nella specie la Corte d'appello aveva ritenuto non provata la qualità di erede testamentaria invocata dalla parte attrice in primo grado, perché questa, invitata dal consigliere istruttore a produrre copia del verbale di pubblicazione del testamento olografo, aveva prodotto mera fotocopia del verbale di pubblicazione suddetto, fotocopia indicata come copia integrale, ancorché la controparte nulla avesse dedotto al riguardo. In applicazione del principio di cui sopra la Suprema Corte ha cassato anche per la parte de qua la sentenza impugnata).

 

Cassazione Civile , sez. III , 08/05/2006 , n. 10501 (La regola posta dall'art. 2719 c.c. - secondo cui le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia di quelle autentiche non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente ma anche qualora detta conformità non sia espressamente disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nella attività di disconoscimento alla parte interessata, anche se contumace - trova applicazione anche relativamente a scritture raccolte da notaio, e in particolare alla procura con cui il legale rappresentante di una società conferisce poteri rappresentativi a un terzo perché quest'ultimo rilasci a sua volta mandato ad litem al difensore)

 

Cassazione Civile, sez. III , 05/07/2019 , n. 18074

L' art. 2719 c.c. che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c. , con la conseguenza che, anche nel corso del processo esecutivo, la copia fotostatica non autenticata (nella specie, riproduttiva della procura sottesa al mandato difensivo e dei documenti prodotti a sostegno della successione nel credito azionato) si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza o difesa utile del processo di esecuzione (ove già risulti in essere una rappresentanza difensiva) ovvero attraverso la costituzione in sede di opposizione all'esecuzione

 

Cassazione civile , sez. VI , 14/10/2011 , n. 21339

La copia fotostatica della procura alle liti rilasciata al difensore di una delle parti si ha per riconosciuta se la controparte non la disconosca, in modo formale, ai sensi degli art. 214 e 215 c.p.c. (applicabili in difetto di previsione di un distinto regime del disconoscimento della copia fotografica ai sensi dell'art. 2719 c.c.), nella prima udienza o risposta successive alla sua produzione. Né può assumere rilievo — in caso di mancanza di prova di tale tempestivo disconoscimento — il fatto che la parte abbia proposto querela di falso nei confronti dell'originale della procura alle liti, attesa l'intrinseca diversità dei due strumenti normativi e delle rispettive finalità.

 

Cassazione Civile , sez. I , 16/02/2007 , n. 3695

La copia fotostatica della procura generale alle liti rilasciata al difensore di una delle parti si ha per riconosciuta se la controparte non la disconosca, in modo formale, ai sensi degli art. 214 e 215 c.p.c. (applicabili in difetto di previsione di un distinto regime del disconoscimento della copia fotografica ai sensi dell'art. 2719 c.c.) nella prima udienza o risposta successive alla sua produzione. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto sufficiente la produzione della copia fotostatica della procura generale rilasciata al difensore dell'appellante, e dunque ammissibile l'appello, in quanto l'appellato aveva dedotto la necessità della produzione dell'originale soltanto nella comparsa conclusionale).