Fatture dopo il recesso o la migrazione: l’Antitrust sanziona gli operatori telefonici

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Multe per un totale di 1 milione di euro alle quattro società. Secondo l’Autorità gli operatori telefonici hanno attuato pratiche scorrette nella gestione delle cessazioni delle utenze di telefonia fissa e mobile.

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato le società Vodafone S.p.A. per 400mila euro, Wind Tre S.p.A. per 300mila euro, Telecom S.p.A. per 200mila euro e Fastweb S.p.A. per 100mila euro.

Le istruttorie dell’Antitrust hanno consentito di accertare i comportamenti illegittimi degli operatori telefonici nella gestione delle cessazioni delle utenze di telefonia fissa e mobile, anche nell’ipotesi di migrazione verso un altro operatore.

In particolare, sono emerse criticità nella gestione delle procedure interne delle cessazioni delle utenze, che hanno dato origine a situazioni di fatturazioni post-recesso o, in caso di migrazione, di doppia fatturazione a carico dell’utente, a cui è stato richiesto illegittimamente di saldare le fatture sia del nuovo sia del precedente operatore.

Secondo l’Autorità, la illegittima prosecuzione della fatturazione - dopo la richiesta di cessazione del servizio - è riconducibile ad anomalie e a disallineamenti tecnici tra i sistemi di gestione informatici del processo interno di ciascuna società, rispetto ai quali le stesse, anche se in misura diversa, non hanno adottato efficaci meccanismi di controllo e di intervento tempestivo.

 

Sanzionata TIM per fatture post-recesso

La condotta posta in essere da TIM a danno dei consumatori e microimprese che hanno comunicato la cessazione del rapporto contrattuale per i servizi di telefonia fissa e/o mobile consiste nell’emissione di fatture per tali servizi anche a distanza di mesi dalla comunicazione, da parte di consumatori e microimprese, della cessazione del rapporto di fornitura. Questi ultimi non ricevono alcuna informativa chiara e puntuale circa lo stato del rapporto contrattuale successivamente alla loro richiesta di cessazione. Tale condotta risulta adottata anche in seguito alla migrazione per servizio di fonia fissa e/o mobile, dando origine, in tale caso, ad una doppia fatturazione a carico dell’utente, a cui viene richiesto di saldare le fatture del nuovo e del precedente operatore.

La pratica commerciale descritta al paragrafo precedente, posta in essere dalla società Telecom Italia S.p.A. costituisce, secondo l’AGCM una pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo e ne vieta la continuazione, irrogando alla società Telecom Italia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200.000 (duecentocentomila euro).

·         Testo del provvedimento Telecom

 

Sanzionata VODAFONE per fatture post-recesso

La condotta posta in essere da Vodafone a danno dei consumatori e microimprese che hanno comunicato la cessazione del rapporto contrattuale per i servizi di telefonia fissa e/o mobile consiste nell’emissione di fatture per tali servizi anche a distanza di mesi dalla comunicazione, da parte di consumatori e microimprese, della cessazione del rapporto di fornitura. Questi ultimi non ricevono alcuna informativa chiara e puntuale circa lo stato del rapporto contrattuale successivamente alla loro richiesta di cessazione. Tale condotta risulta adottata anche in seguito alla migrazione per servizio di fonia fissa e/o mobile, dando origine, in tale caso, ad una doppia fatturazione a carico dell’utente, a cui viene richiesto di saldare le fatture del nuovo e del precedente operatore.

La pratica commerciale descritta posta in essere dalla società Vodafone Italia S.p.A. costituisce secondo l’AGCM una pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo e ne vieta la continuazione, irrogando alla società Vodafone Italia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 400.000 € (quattrocentomila euro).

·         Testo del provvedimento Vodafone

 

Sanzionata FASTWEB per fatture post-recesso

La condotta posta in essere da Fastweb a danno dei consumatori e microimprese che hanno comunicato la cessazione del rapporto contrattuale per i servizi di telefonia fissa e/o mobile consiste nell’emissione di fatture per tali servizi anche a distanza di mesi dalla comunicazione, da parte di consumatori e microimprese, della cessazione del rapporto di fornitura. Questi ultimi non ricevono alcuna informativa chiara e puntuale circa lo stato del rapporto contrattuale successivamente alla loro richiesta di cessazione. Tale condotta risulta adottata anche in seguito alla migrazione per servizio di fonia fissa e/o mobile, dando origine, in tale caso, ad una doppia fatturazione a carico dell’utente, a cui viene richiesto di saldare le fatture del nuovo e del precedente operatore.

La condotta descritta posta in essere dalla Società Fastweb S.p.A., costituisce secondo l’AGCM una pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 26 c. 1 lett. f), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione, irrogando alla Società Fastweb S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro).

·         Testo del provvedimento Fastweb

 

Sanzionata WIND TRE per fatture post-recesso

La condotta posta in essere da Wind Tre a danno dei consumatori e microimprese che hanno comunicato la cessazione del rapporto contrattuale per i servizi di telefonia fissa e/o mobile consiste nell’emissione di fatture per tali servizi anche a distanza di mesi dalla comunicazione, da parte di consumatori e microimprese, della cessazione del rapporto di fornitura. Questi ultimi non ricevono alcuna informativa chiara e puntuale circa lo stato del rapporto contrattuale successivamente alla loro richiesta di cessazione. Tale condotta risulta adottata in seguito alla richiesta di cessazione e della migrazione per servizio di fonia fissa e/o mobile, dando origine, in tale caso, ad una doppia fatturazione a carico dell’utente, a cui viene richiesto di saldare le fatture del nuovo e del precedente operatore.

La pratica commerciale descritta posta in essere dalla società Wind Tre S.p.A., costituisce secondo l’AGCM una pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera f) del Codice del Consumo, e ne vieta la reiterazione, irrogando alla società Wind Tre S.p.A., una sanzione amministrativa pecuniaria di 300.000 € (trecentomila euro).

·         Testo del provvedimento Wind