Il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche: le novità in pillole

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.292 del 9 dicembre il decreto legislativo 207/2021 dell’8 novembre 2021, che attua la direttiva (UE) 2018/1972 relativa al Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, entrato in vigore il 24 dicembre 2021.

Il Codice disciplina l’ambito delle reti e servizi di comunicazioni elettronica ad uso pubblico e la sua introduzione comporterà rilevanti novità.

Analizziamole di seguito:

 

DURATA CONTRATTUALE DI 24 MESI

Secondo il Codice i contratti di telefonia dovranno durare non più di 24 mesi con l’obbligo di prevedere tra le offerte almeno una di durata pari a 12 mesi. Uno sblocco, quindi, di quei contratti con durata di 48 mesi con le diverse rate e con il vincolo per la disdetta del cliente.

Sola eccezione al limite dei 24 mesi, nel nuovo codice, “se il consumatore ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l’installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacità”. Tuttavia, “un contratto a rate per l’installazione di una connessione fisica non include l’apparecchiatura terminale, a esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di esercitare i loro diritti in virtu’ del presente articolo”.

Tutto ciò vale anche per micro imprese, professionisti e organizzazioni salvo accordi diversi con operatore.

(Articolo 98 septiesdecies)

 

DIRITTO DI RECESSO

Si rafforza, inoltre, il diritto di recesso per gli utenti; sarà, infatti, onere del fornitore informare di ogni modifica contrattuale a cui potrà seguire il recesso del cliente senza alcuna penale o ulteriore costo di disattivazione. Il diritto di recesso potrà essere esercitato entro 60 giorni dalla modifica contrattuale (a fronte dei 30 giorni previsti sino ad ora).

(Articolo 98 septiesdecies)

 

TRASPARENZA RAFFORZATA

Il nuovo codice comunicazioni elettroniche impone anche agli operatori maggiore trasparenza sui rinnovi automatici (ora tutti i contratti si rinnovano in automatico salvo disdetta). “Con almeno due mesi di anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto, i fornitori informano l’utente finale, in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine dell’impegno contrattuale e in merito alle modalità di recesso dal contratto e migliori tariffe relative ai loro servizi”. Quindi si potrà sapere anche se gli operatori hanno nel frattempo ridotto i prezzi e premere per cambiare tariffa o cambiare operatore.

Inoltre, i fornitori offrono agli utenti finali tali informazioni in merito alle migliori tariffe almeno una volta all’anno.

 

POTERI SANZIONATORI DI AGCOM

Aumenta anche il potere sanzionatorio di Agcom: in particolare, oltre alle solite sanzioni ordinarie fino a un milione di euro, se un operatore viola i suoi ordini o diffide può ricevere una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240mila a 5 milioni, più il “rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti”. In più, se si tratta di una “violazione delle disposizioni relative a imprese aventi significativo potere di mercato” si arriva a una super sanzione tra il 2 e il 5 per cento del fatturato.