Illegittima la restituzione dello sconto sul device in caso di recesso

benedetta santangelopng

Illegittimità della previsione della restituzione dello sconto sul dispositivo offerto da Telecom in abbinamento ad una delle sue offerte commerciali, in caso di recesso dal contratto.

Tutela del consumatore - Contratti - Aventi ad oggetto servizi di comunicazione elettronica - Clausola contrattuale che prevede l’obbligo di corrispondere interamente in un’unica soluzione l’importo dovuto per il prodotto oggetto di offerta - In caso di recesso dalle offerte TIM Advance con smartphone abbinato o di recesso da un’offerta mobile che includa la rateizzazione di un prodotto - Illegittimità - Per contrasto con l’art. 1, comma 3 ter, d.l. n. 7/2007 e con le norme applicative contenute nelle Linee Guida.

È illegittima la clausola contrattuale predisposta da Telecom che prevede l'obbligo di corrispondere interamente in un'unica soluzione l'importo dovuto per il prodotto oggetto di offerta in caso di recesso dalle offerte TIM Advance con smartphone abbinato o di recesso da un'offerta mobile che includa la rateizzazione di un prodotto, in quanto contrastante con quanto statuito dall'art, 1, comma 3 ter, Decreto Bersani e dalle norme applicative contenute nelle Linee Guida.

La restituzione dello sconto sul dispositivo offerto da Telecom in abbinamento ad una delle sue offerte commerciali, in caso di recesso dal contratto, rappresenta solo il tentativo, iniquo, di trasferire integralmente sul cliente il rischio (che dovrebbe essere proprio dell'operatore) di subire una perdita derivante dalla concessione dello sconto e contestualmente vincolare l'utente al contratto.

"1. Con ricorso notificato l’8 gennaio 2021 e depositato il successivo 12 gennaio, la società Telecom Italia ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della Delibera n. 591/20/CONS, notificata in data 13 novembre 2020, recante “Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società TIM S.p.A. per la violazione degli articoli 70, 71 e 80, comma 4quater, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonché dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 7/2007, convertito con modificazioni in legge n. 40/2007, in combinato disposto con l’articolo 3 della Delibera n. 252/16/CONS e con l’articolo 5 dell’allegato A alla Delibera n. 519/15/CONS (CONTESTAZIONE N. 6/20/DTC)” e degli altri atti come in epigrafe specificati, ivi compresi la Delibera n. 487/18/CONS, pubblicata in data 2 novembre 2018, recante "Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza nei contratti per adesione", le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate dall’AGCOM in data 21 dicembre 2018, nonché la comunicazione pubblicata dall’AGCOM in data 16 maggio 2019, recante "Informativa sull’attuazione degli orientamenti in merito alle rateizzazioni previsti nelle 'Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza nei contratti per adesione', adottate con delibera n. 487/18/CONS".

2. Con la gravata ordinanza ingiunzione, l’AGCOM, più in particolare, ha contestato a TIM la violazione degli obblighi di cui agli artt. 70 e 71 del d.lgs. n. 259/2003, Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché dell’art. 1, comma 3, d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, sostenendo che:

(i) nel caso della promozione presente sul canale on-line per l’offerta di rete fissa “TIM Super”, Telecom ha violato le norme del CCE in materia di trasparenza tariffaria, in quanto: (a) ha pubblicizzato un prezzo scontato “tutto compreso” di € 29,90, importo che includeva però non soltanto il canone mensile dei servizi di telecomunicazione, ma anche “voci [di costo] eterogenee e distinte”, come gli oneri di attivazione e le rate del modem, il cui piano di rimborso poteva avere durata sino a 48 mesi, eccedente la durata di 24 mesi del primo contratto relativo ai servizi con la conseguenza che, in alcuni casi, le rate del modem sarebbero state addebitate dopo un eventuale recesso del cliente alla scadenza dei 24 mesi iniziali; e (b) non ha fornito ai consumatori, con immediatezza e trasparenza, tutti gli elementi per comprendere quale fosse il reale “costo del canone mensile di servizio” e tutte le modalità di acquisto e rateizzazione del modem;

(ii) per il caso di recesso dalla medesima promozione “TIM Super” con richiesta di disattivazione della linea, Telecom ha praticato un contributo pari a € 30 e, quindi, asseritamente superiore al valore del contratto in violazione del Decreto Bersani e delle Linee Guida;

(iii) nel caso dell’offerta “TIM Connect XDSL”, Telecom ha previsto la rateizzazione del servizio opzionale TIM Expert per un periodo di 48 mesi, pur in presenza del limite dei 24 mesi di primo impegno negoziale ammissibile in base alla citata normativa;

(iv) nel caso di recesso anticipato dall’offerta di telefonia mobile “TIM Advance”, Telecom ha imposto l’obbligo di versare in unica soluzione le rate residue per lo smartphone eventualmente acquistato dall’utente, nonché richiesto un “importo per cessazione anticipata”, che dissimulerebbe una penale o, comunque, un illegittimo recupero degli sconti effettuati al momento della vendita del telefonino."

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 21/03/2022, n.3245