Indennizzi AGCOM per la definizione delle controversie tra utenti e operatori
Allegato A Delibera AGCOM n. 347/18/CONS
Modifica del Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all’Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento s’intendono per:
a) “Autorità”, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
b) “Legge”, la legge 31 luglio 1997, n. 249;
c) “Codice”, il codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con decreto
legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
d) “Regolamento di procedura”, il regolamento in materia di procedure di
risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche,
approvato con delibera n. 203/18/CONS, e successive modifiche e integrazioni;
e) “operatore”, ogni impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di
comunicazioni, o una risorsa correlata o un servizio di comunicazione elettronica o un
servizio radiotelevisivo a pagamento;
f) “utente”, ogni persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico e che non fornisce reti
pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico;
g) “indennizzo”, la compensazione economica che l’operatore deve corrispondere
all’utente secondo le disposizioni del presente regolamento;
h) “indennizzi contrattuali”, le compensazioni previste dalle disposizioni
contrattuali che l’operatore deve corrispondere all’utente in caso di disservizi nella
fornitura del servizio;
i) “indennizzo automatico”, la modalità di corresponsione in maniera automatica
degli indennizzi a seguito di segnalazione del disservizio da parte dell’utente, per le
fattispecie indicate all’articolo 3, comma 1, del presente regolamento, ferma restando la
possibilità di ripetizione di quanto indebitamente versato;
j) “reclamo”, la comunicazione con la quale, attraverso i canali previsti dal contratto
o dalla disciplina regolamentare, ivi inclusa la segnalazione telefonica al servizio di
assistenza clienti, l’utente segnala all’operatore un disservizio o chiede l’erogazione degli
indennizzi contrattualmente stabiliti;
k) “rete pubblica di comunicazione”, ogni rete di comunicazione elettronica
utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico;
l) “servizio di comunicazione elettronica”, i servizi, forniti di norma a pagamento,
consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di
trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, a esclusione
dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione
elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i
servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente
nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
m) “servizi accessori”, i servizi di comunicazione elettronica aggiuntivi rispetto a
quelli di accesso alla rete di comunicazione;
n) “carrier selection”, prestazione che permette a un utente di scegliere un operatore
diverso da quello predefinito per chiamate nazionali o internazionali, cioè diverso da
quello scelto in via preventiva dall’operatore con cui ha sottoscritto il proprio accesso alla
rete;
o) “carrier pre-selection”, prestazione che permette a un utente la selezione di un
operatore di transito nazionale e internazionale alternativo, su base permanente, diverso
da quello scelto dall’operatore di accesso;
p) “utenza affari”, la tipologia di utenza, comunque denominata, riferibile a un
esercizio commerciale o professionale;
q) “reti a banda ultra-larga”, reti di accesso cablate costituite in tutto o in parte da
elementi ottici e in grado di fornire servizi d’accesso a banda larga con caratteristiche più
avanzate (quale una capacità di trasmissione superiore a 30 Mbit/s) rispetto a quelle
fornite tramite le reti in rame esistenti.
2. Per quanto non espressamente indicato valgono le definizioni di cui all’articolo
1 del Codice.
Articolo 2
Ambito di applicazione e finalità
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri per il calcolo degli indennizzi
applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni
elettroniche, ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento di procedura.
2. Nella decisione delle controversie di cui al comma 1 si applicano gli indennizzi
contrattuali se più favorevoli per l’utente rispetto a quelli previsti dal presente
regolamento.
3. Gli indennizzi stabiliti dal presente regolamento non si applicano se l’operatore
entro quarantacinque giorni dal reclamo comunica all’utente l’accoglimento dello stesso
ed eroga gli indennizzi contrattuali con le modalità e nei termini stabiliti dal contratto,
fatto salvo quanto stabilito all’articolo 3.
Articolo 3
Indennizzo automatico
1. Gli operatori corrispondono in maniera automatica gli indennizzi previsti agli
articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, mediante accredito nella prima fattura utile decorsi
quarantacinque giorni dalla segnalazione del disservizio o dalla risoluzione dello stesso,
se successiva alla segnalazione, ferma restando la possibilità di ripetere successivamente
somme che dovessero risultare indebitamente versate.
2. Se la somma da corrispondere a titolo d’indennizzo è superiore all’importo della
prima fattura utile, la parte in eccesso, se superiore a euro 100, è corrisposta su richiesta
dell’utente mediante assegno o bonifico bancario, alle coordinate fornite dall’intestatario,
entro il termine di trenta giorni dall’emissione di tale fattura.
3. Per le utenze con pagamento anticipato del traffico la corresponsione
dell’indennizzo avviene mediante accredito del corrispettivo, con contestuale avviso
all’utente dell’avvenuto accredito, anche tramite SMS o email, entro sessanta giorni dalla
segnalazione del disservizio o dalla risoluzione dello stesso, se successiva. Il corrispettivo
accreditato è considerato credito trasferibile e monetizzabile.
4. In caso di cessazione del rapporto contrattuale tra le parti avvenuta prima della
emissione della fattura contenente l’indennizzo erogato ai sensi del comma 1, ovvero su
espressa richiesta dell’utente se la somma da indennizzare è superiore a euro 100, la
corresponsione dell’indennizzo avviene a mezzo assegno o bonifico bancario, alle
coordinate fornite dall’intestatario, entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla
cessazione del rapporto contrattuale o dalla richiesta di liquidazione da parte dell’utente.
5. In caso di inottemperanza a quanto disposto dai commi 1 a 4 è applicabile la
sanzione prevista dall’articolo 1, comma 31, della Legge.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai servizi di
televisione a pagamento.
Articolo 4
Indennizzo per ritardo nell’attivazione del servizio
1. Nel caso di ritardo nell’attivazione del servizio rispetto al termine massimo
previsto dal contratto, ovvero di ritardo nel trasloco dell’utenza, gli operatori sono tenuti
a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari a euro 7,50 per
ogni giorno di ritardo.
2. L’indennizzo di cui al comma 1 è applicato anche nei casi di ritardo per i quali
l’operatore, con riferimento alla attivazione del servizio, non abbia rispettato i propri
oneri informativi circa i motivi del ritardo, i tempi necessari per l’attivazione del servizio
o gli eventuali impedimenti, ovvero nel caso di affermazioni non veritiere circa l’esistenza
di impedimenti tecnici o amministrativi.
3. Nel caso di servizi accessori è applicato per ogni giorno di ritardo l’importo di
euro 2,50 fino a un massimo di euro 300 per ciascun servizio accessorio; se il ritardo
riguarda esclusivamente servizi gratuiti si applica l’importo di euro 1 per ogni giorno di
ritardo, fino a un massimo di euro 100 per ciascun servizio.
Articolo 5
Indennizzo per sospensione o cessazione del servizio
1. Nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi
avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso,
gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non
accessorio, pari a euro 7,50 per ogni giorno di sospensione.
2. Se la sospensione o cessazione riguarda servizi accessori o gratuiti, ai fini del
calcolo dell’indennizzo si applica l’articolo 4, comma 3.
Articolo 6
Indennizzo per malfunzionamento del servizio
1. In caso di completa interruzione del servizio per motivi tecnici, imputabili
all’operatore, sarà dovuto un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari a euro
6 per ogni giorno d’interruzione.
2. Nel caso di irregolare o discontinua erogazione del servizio, imputabile
all’operatore, che non comporti la completa interruzione del servizio, o di mancato
rispetto degli standard qualitativi stabiliti nella carta dei servizi di ciascun operatore, gli
operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio
pari a euro 3 per ogni giorno di malfunzionamento.
3. Se il malfunzionamento è dovuto al ritardo, imputabile all’operatore, nella
riparazione del guasto, l’indennizzo è applicabile all’intero periodo intercorrente tra la
proposizione del reclamo e l’effettivo ripristino della funzionalità del servizio.
4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, se il malfunzionamento riguarda servizi
accessori o gratuiti, ai fini del calcolo dell’indennizzo si applica l’articolo 4, comma 3.
5. Nelle ipotesi di malfunzionamento conseguenti a eventi eccezionali o calamità
naturali, l’operatore è considerato responsabile ai fini della corresponsione degli
indennizzi qualora non dimostri di aver ripristinato la funzionalità del servizio nel tempo
strettamente necessario, tenuto conto degli interventi tecnici dovuti e delle condizioni di
sicurezza dei luoghi interessati da tali interventi. Ai fini del calcolo degli indennizzi si
considera esclusivamente il periodo successivo a quello degli interventi tecnici dovuti,
fino al ripristino della effettiva funzionalità del servizio.
Articolo 7
Indennizzo per disservizi nelle procedure di passaggio tra operatori
1. In caso di ritardo nell’espletamento della procedura di cambiamento di operatore,
l’operatore responsabile è tenuto a corrispondere l’indennizzo in misura pari a 1,50 euro
per ogni giorno di ritardo, salvo nei casi di malfunzionamento, per i quali trovano
applicazione le disposizioni di cui all’articolo 6.
2. Se il ritardo riguarda unicamente la portabilità del numero, l’operatore
responsabile del ritardo è tenuto a corrispondere all’utente interessato un indennizzo pari
a euro 5 per ogni giorno di ritardo.
Articolo 8
Indennizzo per attivazione o disattivazione non richiesta della prestazione di
carrier selection o carrier pre-selection
1. In caso di attivazione o disattivazione non richiesta della prestazione di carrier
selection o carrier pre-selection, l’operatore responsabile è tenuto a corrispondere
all’utente interessato un indennizzo pari a euro 2,50 per ogni giorno di attivazione o
disattivazione, fermo restando il diritto allo storno dei corrispettivi addebitati per il
traffico generato con l’operatore responsabile ed il rimborso degli eventuali oneri
aggiuntivi.
Articolo 9
Indennizzo per attivazione di servizi o profili tariffari non richiesti
1. Nelle ipotesi di attivazione di servizi non richiesti, fatto salvo il diritto degli utenti
di non pagare alcun corrispettivo per tali servizi o di ottenere lo storno o il ricalcolo degli
addebiti fatturati, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo pari a euro 5 per
ogni giorno di attivazione.
2. Nei casi di servizi accessori o di profili tariffari non richiesti, l’indennizzo è
applicato in misura pari a euro 2,50 per ogni giorno di attivazione. Nel caso di fornitura
non richiesta di apparecchiature terminali o di SIM si applica un indennizzo forfettario di
euro 25 per ogni apparecchiatura o SIM.
Articolo 10
Indennizzo in caso di perdita della numerazione
1. Nel caso in cui perda la titolarità del numero telefonico precedentemente
assegnato, l’utente ha diritto a un indennizzo, da parte dell’operatore responsabile del
disservizio, pari a euro 100 per ogni anno di precedente utilizzo, fino a un massimo di
euro 1.500.
Articolo 11
Indennizzo per omessa o errata indicazione negli elenchi telefonici pubblici
1. L’omesso o errato inserimento dei dati relativi all’utenza negli elenchi di cui
all’articolo 55 del Codice comporta il diritto dell’utente a ottenere un indennizzo, da parte
dell’operatore responsabile del disservizio, pari a euro 200 per ogni anno di disservizio.
2. Il medesimo indennizzo è applicato per l’omesso aggiornamento dei dati in caso
di giustificata richiesta da parte dell’interessato.
Articolo 12
Indennizzo per mancata o ritardata risposta ai reclami
1. L’operatore, se non fornisce risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta
dei servizi o dalle delibere dell’Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo
pari a euro 2,50 per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di euro 300.
2. L’indennizzo di cui al comma 1 è computato in misura unitaria
indipendentemente dal numero di utenze interessate dal reclamo e anche in caso di
reclami reiterati o successivi, purché riconducibili al medesimo disservizio.
Articolo 13
Ipotesi specifiche
1. Nelle fattispecie contemplate dagli articoli 6, 8, 9 e 11, il calcolo dell’indennizzo
è effettuato tenuto conto della data di presentazione del reclamo da parte dell’utente.
2. Nei casi di servizi forniti su banda ultra-larga, con riferimento al servizio di
accesso a internet gli indennizzi stabiliti dagli articoli 4, 5 e 6 sono aumentati di un terzo.
3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, se l’utenza interessata dal disservizio è
un’utenza affari, gli importi indicati a titolo di indennizzo e i limiti corrispondenti sono
applicati in misura pari al doppio, nelle fattispecie di cui agli articoli da 4 a 7, e in misura
pari al quadruplo in quelle di cui agli articoli 10 e 11.
4. Per i servizi di televisione a pagamento, in caso di ritardo nell’attivazione del
servizio, di sospensione amministrativa dell’utenza o di interruzione o malfunzionamento
del servizio per motivi tecnici si applica l’indennizzo in misura di euro 3 per ogni giorno
di disservizio, fatto salvo quanto stabilito dal comma 3. Nelle ipotesi di attivazione di
servizi non richiesti e di omissione o ritardo nella risposta al reclamo trovano
applicazione, rispettivamente, gli indennizzi previsti agli articoli 9 e 12.
5. In caso di titolarità di più utenze, l’indennizzo è applicato in misura unitaria se,
per la natura del disservizio subito, l’applicazione in misura proporzionale al numero di
utenze risulta contraria al principio di equità.
6. In caso di utenza mobile, nonché nelle fattispecie di cui all’articolo 4, comma 2,
il servizio di accesso alla rete è considerato unico ai fini del calcolo degli indennizzi.
7. Per le fattispecie d’inadempimento o disservizio non contemplate dal presente
regolamento trovano applicazione, ai fini della definizione delle controversie, le misure
di indennizzo giornaliero previste per i casi similari, avuto riguardo alla gravità
dell’inadempimento. Se non è possibile ricorrere all’applicazione in via analogica degli
indennizzi previsti, l’indennizzo è computato secondo equità.
8. In caso di integrazione del contraddittorio disposto ai sensi dell’articolo 19 del
Regolamento di procedura, l’Autorità ordina agli operatori responsabili del disservizio di
corrispondere all’utente l’indennizzo previsto in misura proporzionale alle rispettive
responsabilità.
Articolo 14
Esclusione degli indennizzi
1. Se l’utente ha utilizzato i servizi di comunicazione elettronica in maniera
anomala o, comunque, non conforme alla causa o alle condizioni del contratto stipulato,
sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento per i disservizi conseguenti
o, comunque, collegati a tale utilizzo
2. In particolare, nel caso di utenze mobili, s’intende come “anomalo” il traffico
giornaliero finalizzato a autoricarica superiore a due ore di conversazione e a 50 SMS o
MMS, fatto salvo quanto previsto dal comma 1.
3. L’operatore che ometta nel tempo di rilevare l’uso anomalo di cui ai commi 1 e
2 o che, avutane conoscenza, non azioni i rimedi previsti contrattualmente per tale
evenienza, non può invocare le esclusioni previste dal presente articolo per la liquidazione
degli indennizzi relativi, tra l’altro, alla sospensione o interruzione dei servizi e alla
gestione dei reclami.
4. Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l’utente non ha
segnalato il disservizio all’operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a
conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l’ordinaria diligenza, fatto
salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte.
Articolo 15
Informazioni agli utenti
1. Gli operatori informano gli utenti, mediante apposita comunicazione da
pubblicare sui rispettivi siti web e nelle condizioni di contratto, delle fattispecie per le
quali è previsto l’indennizzo automatico e dei relativi importi, nonché delle modalità per
richiedere gli ulteriori indennizzi.