Ingannevoli le campagne pubblicitarie sulla fibra ottica

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Il Tar conferma le sanzioni irrogate dell'Antitrust per pubblicità ingannevole relativamente alle campagne per la fibra ottica di Fastweb, Telecom e Vodafone

Preliminarmente, appare opportuno evidenziare come il servizio offerto concerna la connessione internet tramite fibra ottica; ciononostante, esistono varie ipotesi di connessione, in base al luogo di «arrivo» della fibra ottica. In particolare, si distingue principalmente la connessione completa in fibra ottica (c.d. FTTH – ossia fiber to the home), da quella che si interrompe all’armadietto in strada e poi «prosegue» su un cavo di rame sino all’abitazione dell’utente finale (c.d. FTTC – fiber to the cabinet; questa tecnologia, nella nomenclatura della società, è indicata come FTTS – fiber to the street): è abbastanza intuitivo comprendere che quest’ultima connessione sarà tanto meno performante quanto piú lungo è il percorso che i dati debbono compiere sul cavo in rame.

Fatta questa precisazione «tecnologica», va rilevato come sia incontestato che il professionista abbia pubblicizzato la performance del proprio prodotto senza distinguere in alcun modo tra le due ipotesi: ciò appare ictu oculi ingannevole, atteso che il consumatore, incuriosito dalla pubblicità, immagina di poter fruire della massima velocità senza sapere che ciò dipende dall’esistenza di una determinata infrastruttura. L’impiego della locuzione «fino a…» non esime da responsabilità l’impresa, atteso che la condotta contestata rimane decettiva non chiarendo che il raggiungimento della massima velocità deriva dall’effettiva disponibilità della connessione Ftth (cfr. Tar Lazio, sez. I, 8 novembre 2021, n. 11419).

Il Tar, con tre sentenze, ha confermato le sanzioni (4,6 mln di euro per ogni società) irrogate dell'Antitrust, nel 2008, per pubblicità ingannevole in relazione alle campagne per la fibra ottica di Fastweb, Telecom e Vodafone. Sono stati respinti i ricorsi delle Telco.

Per il Garante della concorrenza i messaggi volti a enfatizzare il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità della connessione omettevano di informare adeguatamente i consumatori circa le caratteristiche della tecnologia di trasmissione utilizzata e le connesse limitazioni nonché le reali potenzialità del servizio in fibra offerto.

Inoltre, nelle offerte commerciali della connettività in fibra, non veniva data adeguata visibilità all'opzione aggiuntiva, a pagamento dopo un primo periodo di gratuità, che consente di ottenere la massima velocità pubblicizzata. 

Oltre alla sanzione, l'Agcm intimava anche la cessazione della pratica.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 06/12/2022, n.16238