La determinazione del valore della causa ai fini della individuazione del giudice competente
La determinazione del valore della causa, ai fini della individuazione del giudice competente, deve avvenire con riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, per cui, una volta fissata la competenza del giudice in base alle pretese fatte valere nell'atto introduttivo del giudizio e alle eventuali contestazioni e richieste svolte dal convenuto nella prima difesa, sono prive di rilevanza le successive modifiche.
Cassazione civile sez. III - 09/06/2014, n. 12900
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio - Presidente -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. RUBINO Lina - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 8098/2008 proposto da:
P.G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato TRALICCI GINA, che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ALLIANZ S.P.A.(già RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' SPA)
(OMISSIS), in persona dei procuratori speciali dr. C.
A. e d.ssa R.M., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato SPADAFORA
GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del
controricorso;
- controricorrente -
e contro
SCHEL SRL, S.A., P.P.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 229/2007 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata
il 31/01/2007, R.G.N. 2092/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/04/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO;
udito l'Avvocato ANTONIO MANGANIELLO per delega dell'Avvocato GIORGIO
SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. P.G.B. convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Tivoli la srl Schell, P.P. e la Ras s.p.a. per sentirli condannare solidalmente alla refusione dei danni patiti in occasione di un sinistro stradale.
2. Si costituì la sola impresa assicuratrice contestando la domanda attrice e chiedendone il rigetto.
3. Il Giudice di Pace di Tivoli, con sentenza n. 244/2004 rigettò la domanda del P. aderendo all'eccezione preliminare di prescrizione svolta dalla Ras.
4. Propose appello P. per i seguenti motivi:
A) per non essere decorso il termine di prescrizione ritenuto nella sentenza appellata, giacchè solo in data 16 ottobre 2000 la Suprema Corte aveva definito, con sentenza passata in giudicato, la sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del Giudice di Pace di Tivoli il quale aveva poi emesso la sentenza appellata;
B) perchè, ove la domanda fosse prescritta verso la Ras, non lo era verso le altre parti in quanto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia di assicurazione non poteva estendersi nè al danneggiante nè al proprietario del veicolo, essendo questi contumace.
Nel merito, ritenuta la sussistenza della responsabilità di P.P., conducente della vettura investitrice, e degli altri appellanti chiese la condanna in solido degli stessi al risarcimento del danno.
5. Il Tribunale di Tivoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da P.G.B. avverso la sentenza del Giudice di Pace poichè, pur essendo indeterminato il petitum, da accertarsi nel corso del giudizio, alla successiva udienza del 22 maggio 2002, lo stesso era stato limitato entro il valore di Euro 1.032,91.
Osserva il Tribunale che, ex artt. 113 e 339 c.p.c., applicabili al presente giudizio secondo il vecchio testo, atteso quanto previsto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 1, le sentenze definite secondo equità (di valore inferiore ad Euro 1.032,91) non sono appellabili.
6. Propone ricorso per cassazione P.G.B. con un unico motivo.
Resiste con controricorso l'Allianz.
Gli altri intimati non svolgono attività difensiva.
All'udienza del 6 novembre 2013 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo mandando alla cancelleria di effettuare l'avviso d'udienza alla parte ricorrente personalmente in quanto il suo avvocato Gina Tralicci risultava essere sospeso a tempo indeterminato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con l'unico motivo del ricorso parte ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 10, 113 e 339 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3".
Assume il ricorrente che nel proprio atto di citazione egli aveva richiesto il risarcimento dei danni "nella misura che sarà precisata in corso di causa o in quella diversa ritenuta di giustizia e comunque nell'ambito della competenza del giudice adito". A nulla quindi rileva, a suo avviso, la circostanza che all'udienza del 22 maggio 2002 egli abbia ridotto la domanda nei limiti di L. 2.000.000, ossia nei limiti della competenza del Giudice di Pace secondo equità.
8. Il motivo è fondato.
La sentenza del g.d.p. è appellabile, anche secondo l'originaria formulazione dell'art. 339 c.p.c..
Va, infatti ribadito che in caso di domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale proposta davanti al giudice di pace, il valore della causa, per stabilire se la stessa debba essere decisa secondo equità (perchè non superiore ad Euro 1.032,91), va individuato applicando le norme relative alla competenza per valore, con la conseguenza che, se la parte, oltre ad indicare una somma specifica non superiore ad Euro 1.032,91, abbia anche richiesto, in via alternativa o subordinata, una somma maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa, il valore della causa, in forza del principio stabilito dall'art. 14 c.p.c., si deve presumere, in difetto di tempestiva contestazione, nei limiti della competenza del giudice adito e quindi, atteso lo specifico petitum, pari ad Euro 15.493,71. Ne consegue che la sentenza emessa in tal caso dal giudice di pace è impugnabile, a norma dell'art. 339 c.p.c., con l'appello e non con il ricorso per cassazione che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile (Cass., Ordinanza, 20 settembre 2002, n. 13795).
Di nessun rilievo è poi il fatto che in corso di causa la domanda sia stata contenuta entro il limite di Euro 1.032,91.
Va infatti affermato che la determinazione del valore della causa, ai fini della individuazione del giudice competente, deve avvenire con riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, per cui, una volta fissata la competenza del giudice in base alle pretese fatte valere nell'atto introduttivo del giudizio e alle eventuali contestazioni e richieste svolte dal convenuto nella prima difesa, sono prive di rilevanza le successive modifiche. Ne segue che, al fine di stabilire se la domanda proposta davanti al giudice di pace debba o meno essere decisa secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., comma 2, occorre far riferimento al petitum originario, non essendo rilevante l'eventuale ampliamento della domanda in corso di causa (Cass. 8 marzo 2010, n. 5573; Cass., 18 settembre 2006, n. 20118).
9. Accolto il ricorso, la causa deve essere rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Tivoli, in persona di diverso giudice.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Tivoli, in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2014