La domanda di riattivazione della linea non rientra nella sfera di competenza del Corecom
In quanto obbligo di facere non richiede il previo esperimento del tentativo di conciliazione che sarebbe inammissibile.
Ai sensi dell’Art. 19, comma 4, del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti approvato con delibera n. 173/07/CONS, (L’Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell’istanza, può condannare l’operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell’Autorità) l’oggetto della pronuncia esclude che il CORECOM possa imporre un obbligo di facere al gestore. La domanda è, dunque, inammissibile per difetto di competenza per materia del CORECOM.