L'art. 38 c. 2 c.p.c. è applicabile solo in materia di competenza per territorio derogabile
Competenza civile - Regolamento di competenza - Eccezione di
incompetenza diversa da quella per territoriale derogabile - Adesione della
parte attrice - Condanna alle spese - Legittimità - Fondamento.
L'art. 38, comma 2, c.p.c., può trovare applicazione solo in
tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata
un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio
inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere
pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la
controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a
statuire anche sulle spese del procedimento.
(Rigetta, Trib. Vicenza, 25/03/2014)
Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, n.11764
Fonte: Giustizia Civile Massimario 2016