Le SS.UU. sulla tutela del consumatore in caso di giudicato nei contratti B2C.
Cassazione Sezioni Unite 6 aprile 2023 n. 9479
La sentenza n. 9479/2023 del 6 aprile 2023, emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Pres. Curzio, Cons. Rel. Vincenti), consegna al sistema processuale italiano un’importante novità: il decreto ingiuntivo non opposto può essere riesaminato, ai sensi dell’art. 650 c.p.c., limitatamente alla sussistenza di clausole contrattuali abusive per il consumatore, non rilevate d’ufficio dal Giudice del monitorio ovvero per omessa motivazione sul punto.
I presupposti per tale iniziativa giudiziaria, tesa ad annullare gli effetti del giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) e processuale (art. 324 c.p.c.) di un decreto ingiuntivo non opposto, sono di duplice natura:
a) oggettiva: il mancato rilievo officioso della clausola abusiva, imposto da norme imperative (art. 6, par. 1, della direttiva 93/13/CEE), nonché l’omessa motivazione, imposta dallo stesso ordinamento processuale italiano (art. 641, 1 comma, c.p.c.);
b) soggettiva: la qualità di consumatore, nell’accezione di cui al D.Lgs. n. 206/2005.
Costringere il consumatore a proporre opposizione per far valere i propri diritti, non collima con l’indirizzo della CGUE e si pone in contrasto con lo stesso principio del rilievo d’ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali che anche nell’ambito del procedimento monitorio è funzionale all’effettività della tutela del consumatore sotto il profilo della non vincolatività delle clausole medesime, ai sensi dell’art. 6, par. 1, della direttiva 93/13/CEE.
La sentenza delle Sezioni Unite è di sicuro rilievo e di portata quasi rivoluzionaria, potendo portare alla riapertura di questioni prima ritenute non più proponibili per la presenza del giudicato derivante dalla mancata opposizione del decreto ingiuntivo.
Le Sezioni unite, pronunciandosi ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c. su una questione di particolare importanza sorta a seguito delle decisioni della CGUE, in data 17 maggio 2022 (sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco; sentenza in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza; sentenza in C-725/19, Impuls Leasing Romania; sentenza in C-869/19, Unicaja Banco), hanno rilevato che il consumatore è in una posizione di debolezza negoziale e informativa rispetto al professionista. Pertanto, può essere facilmente indotto a stipulare anche un contratto che contenga delle clausole abusive. Inoltre, è possibile che non si renda conto dell'abusività delle dette clausole e non proponga opposizione al decreto ingiuntivo nei termini di legge, perdendo, così, la possibilità di far valere le proprie ragioni.
La sentenza individua specifici obblighi del giudice, differenziato a seconda della procedura in essere:
FASE MONITORIA
Il giudice del monitorio:
a) deve svolgere, d’ufficio, il controllo
sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra
professionista e consumatore in relazione all’oggetto della controversia;
b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo
possesso, integrabili, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio
d’ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del
procedimento d’ingiunzione:
b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di
fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di
consumatore del debitore;
b.2) ove l’accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad
un’istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es.
disporre c.t.u.), dovrà rigettare l’istanza d’ingiunzione;
c) all’esito del controllo:
c.1) se rileva l’abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine
al rigetto o all’accoglimento parziale del ricorso;
c.2) se, invece, il controllo sull’abusività delle clausole incidenti sul
credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto
motivato, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta
effettuata delibazione;
c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l’avvertimento indicato dall’art. 641
c.p.c., nonché l’espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il
debitore-consumatore non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo
delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Il consumatore, quindi, deve essere tutelato dal giudice, in primo luogo, nella fase del procedimento monitorio. La Corte ha stabilito che in tale fase il giudice deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia, facendo riferimento agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell'art. 640 c.p.c.
Ove l'accertamento si presenti complesso, il giudice deve rigettare l'istanza d'ingiunzione.
Se rileva la presenza di clausole vessatorie (ovviamente anche in punto di competenza territoriale in violazione del foro, inderogabile, del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u, del d.lgs. n. 206 del 2005), che rendono "insufficientemente giustificata la domanda", impedendone l'accoglimento in tutto o in parte, il giudice decide se rigettare il ricorso oppure accoglierlo parzialmente.
Diversamente, pronuncia decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., nel quale dà atto dell'accertamento effettuato, inserisce l'avvertimento previsto dalla citata norma, e precisa espressamente che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
FASE ESECUTIVA
Il giudice dell’esecuzione:
a) in assenza di motivazione del decreto
ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il
dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione
del bene o del credito – di controllare la
presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o
sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e
fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo
esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole
– sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore
esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai
sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente)
l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto
ingiuntivo;
d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo
ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione
del bene o del credito;
(ULTERIORI EVENIENZE)
e) se il debitore ha proposto opposizione
all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di
far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto,
il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art.
650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);
f) se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere
l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre
l’opposizione tardiva – se del caso rilevando l’abusività di altra clausola – e
non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle
determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art.
649 c.p.c. del debitore consumatore.
FASE DI COGNIZIONE
Il giudice dell’opposizione tardiva ex art.
650 c.p.c.:
a) una volta investito dell’opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di
abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art.
649 c.p.c., l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a
seconda degli effetti che l’accertamento sull’abusività delle clausole potrebbe
comportare sul titolo giudiziale;
b) procederà, quindi, secondo le forme di rito.».