Legittimo il deposito della sola memoria di replica senza aver depositato la conclusionale.
Sulla questione si è pronunciata di recente la Corte di
Cassazione con l’ordinanza 7606/2022, pubblicata il 9 marzo 2022.
Secondo il ricorrente, nel giudizio di secondo grado l’appellante aveva depositato la memoria di replica senza aver depositato la comparsa conclusionale e la Corte territoriale, nell’emettere la sentenza, aveva erroneamente recepito alcuni argomenti difensivi contenuti nella suddetta memoria.
Il motivo del ricorso è stato rigettato, la Corte di Cassazione ha ribadito, sul punto, l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale “nel processo civile, una volta rimessa la causa in decisione la parte può depositare la memoria di replica prevista dall'art. 190 c.p.c., anche se prima non ha depositato la comparsa conclusionale, non essendovi alcuna norma nel codice di rito che condizioni il diritto di replica all'avvenuta illustrazione delle proprie difese mediante la detta comparsa”.
In altri termini il deposito della memoria di replica senza aver depositato preventivamente la comparsa conclusionale non configura una lesione del diritto di difesa e soprattutto, ciò non esonera la parte interessata dal censurare con apposito mezzo di impugnazione le statuizioni della sentenza per i loro vizi intrinseci, a prescindere dalla loro eventuale sintonia con le argomentazioni asseritamente irrituali della controparte.