Lo jus variandi non può giustificare qualsivoglia intervento contrattuale dell’operatore
Il meccanismo dello jus variandi non può giustificare
qualsivoglia intervento contrattuale dell’operatore. A tale conclusione si perviene
agevolmente in base a una lettura sistematica dei commi dell’art. 70 del Codice: il
comma 1, infatti, indica quali siano gli elementi che devono essere chiaramente indicati
nel contratto, mentre il successivo comma 4 garantisce al contraente il diritto di recedere
senza penali né costi di disattivazione a fronte di modifiche delle condizioni di contratto
da parte del fornitore dei servizi.
Orbene, è evidente che è possibile ricondurre specifiche modifiche al citato comma 4 dell’art. 70 unicamente laddove esse involgano elementi già previsti dal contratto a cui gli utenti hanno liberamente aderito.
Più precisamente, occorre ribadire che la possibilità di modificare un contratto incontra il limite insito nella stessa funzione modificativa: questa non può porre in essere una nuova obbligazione, perché in tal caso andrebbe oltre la modifica, comportando, come nella fattispecie in esame, la costituzione di una nuova obbligazione e l’oggettivo stravolgimento dell’identità del rapporto contrattuale principale.
Windtre, sanzionata per 696mila euro, aveva introdotto indebitamente un costo fisso mensile, pari a 4 euro, su SIM a consumo a decorrere dal 20 settembre e 5 ottobre 2020.
( DELIBERA N. 32/21/CONS - ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ WIND TRE S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 70, COMMI 1 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 1° AGOSTO 2003, N. 259)
Orbene, è evidente che è possibile ricondurre specifiche modifiche al citato comma 4 dell’art. 70 unicamente laddove esse involgano elementi già previsti dal contratto a cui gli utenti hanno liberamente aderito.
Più precisamente, occorre ribadire che la possibilità di modificare un contratto incontra il limite insito nella stessa funzione modificativa: questa non può porre in essere una nuova obbligazione, perché in tal caso andrebbe oltre la modifica, comportando, come nella fattispecie in esame, la costituzione di una nuova obbligazione e l’oggettivo stravolgimento dell’identità del rapporto contrattuale principale.
Windtre, sanzionata per 696mila euro, aveva introdotto indebitamente un costo fisso mensile, pari a 4 euro, su SIM a consumo a decorrere dal 20 settembre e 5 ottobre 2020.
( DELIBERA N. 32/21/CONS - ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ WIND TRE S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 70, COMMI 1 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 1° AGOSTO 2003, N. 259)