L'operatore telefonico deve dimostrare la corrispondenza degli addebiti alle condizioni contrattuali
L’operatore telefonico convenuto in opposizione a decreto
ingiuntivo -attore sostanziale- ha l'onere di dimostrare la corrispondenza degli importi addebitati nelle fatture
azionate con decreto ingiuntivo con le condizioni pattuite in contratto.
Ai fini della validità del contratto non rileva che la sottoscrizione compaia solo sull'ultima pagina
Nel caso di contratto contenuto in più fogli, dei quali solo l'ultimo risulta essere firmato dalla/e parte/i contrattuale/i, poiché la sottoscrizione si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, essendo irrilevante la mancata firma di tutti i fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso.
Tribunale sez. XI - Milano, 09/08/2021, n. 6926
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Giannelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51048/2018
promossa da:
GDO SOLUTION SRL (C.F. ..), con il patrocinio dell'avv. CHINCHERO
PAOLA
ATTRICE OPPONENTE
contro
FASTWEB SPA (C.F. ..), con il patrocinio dell'avv. ZINGONE PATRIZIA
MARIA ROSA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
"In via principale revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo
l'opponendo decreto ingiuntivo per nullità e/o annullabilità e/o
inefficacia del contratto di fornitura posto a fondamento del D.I.
N. 19883/2018 emesso dal Tribunale di Milano in data 20/08/2018 per
mancanza dell'accordo delle parti per i motivi tutti esposti
nell'atto, anche in forza dell'art. 1325 c.c. e di conseguenza
dichiarare infondata, illegittima e ingiusta la pretesa del credito
azionata da Fastweb Spa.
- In subordine nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudice
ritenesse valido ed efficace il contratto posto a fondamento della
pretesa monitoria di Fastweb Spa: accertare e dichiarare che nessuna
fornitura è stata eseguita da Fastweb Spa in favore di GDO Solution
Srl e di conseguenza dichiarare infondate e illegittime e ingiuste
le pretese tutte creditorie di Fastweb Spa per il grave
inadempimento di Fastweb Spa in forza del combinato disposto degli
artt. 1453 c.c.; 1455 c.c. e 1218 c.c. e per l'effetto dichiarare
che nulla è dovuto da GDO Solution Srl a Fastweb Spa in relazione
alle fatture tutte poste a fondamento del D.I. opposto e/o in
relazione a qualsivoglia altra somma che venisse accertata in
giudizio.
- In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui
l'ill.mo Tribunale non revocasse il decreto ingiuntivo, voglia
accertare il danno subito da GDO Solution Srl in via equitativa e
per l'effetto compensare tale credito con la somma richiesta da
Fastweb Spa nell'opponendo decreto ingiuntivo e/o con la diversa
somma che verrà accertata in corso di causa.
In via istruttoria:
Si intendono qui riformulate e riportate le istanze istruttorie
tutte svolte nelle dedicate memorie ex art. 183 VI comma n. 1-2-3
c.p.c."
Per parte opposta:
"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
-accertare e dichiarare la fondatezza del credito vantato dalla
Fastweb S.p.A. e, per l'effetto, concedere la provvisoria esecuzione
del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su
prova scritta né di pronta soluzione;
In via principale nel merito:
rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e
confermare il decreto ingiuntivo opposto per il pagamento di Euro
9.981,39, condannando controparte al pagamento della pretesa
creditoria vantata a oggi dalla società opposta;
In via di ulteriore subordine nel merito:
Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca e/o nullità e/o
inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, previa ogni più
opportuna declaratoria, condannare l'opponente al pagamento della
somma di Euro 9.981,39, oltre interessi dalla singola scadenza sino
al saldo effettivo, e rivalutazione monetaria oppure della maggiore
o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa nei limiti
della competenza del Giudice adito.
In ogni caso:
con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese
forfettarie, I.V.A e C.P.A."
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
GDO Solution s.r.l. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 19883/2018, con cui questo Tribunale di Milano le aveva ingiunto di pagare, in favore di Fastweb s.p.a., la somma di euro 9.981,39 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo, portato dalle 4 fatture insolute azionate, pattuito per i servizi di telecomunicazione eseguiti in suo favore.
A sostegno dell'opposizione, GDO ha eccepito:
- di non aver mai sottoscritto né concordato le condizioni economiche di cui alla pag. 14 del doc. 2 fasc. monitorio, essendosi limitata a sottoscrivere la sola pagina sub doc. 15 dello stesso documento;
- che le fatture azionate addebitano importi non corrispondenti con le condizioni contrattuali invocate da Fastweb;
- che in ogni caso Fastweb era rimasta totalmente inadempiente al contratto stipulato, non avendo né provveduto alla portabilità delle linee telefoniche, né alla fornitura del servizio connettività presso le sedi di Agrate Brianza e Milazzo di cui chiede il pagamento, tanto che fu stipulato per detto servizio, in data 13 luglio 2016, un altro contratto con il diverso operatore Timenet;
ed ha chiesto la revoca del decreto opposto ovvero, in subordine, la compensazione del credito vantato da Fastweb con il credito risarcitorio da essa opponente vantato per effetto dell'inadempimento di Fastweb.
Fastweb Italia s.p.a. si è costituita, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in ogni caso, la condanna di controparte al pagamento della somma portata dal decreto opposto.
*
L'opposizione, all'esito dell'istruttoria espletata, è risultata fondata nei termini che seguono e va accolta per quanto di ragione.
Va anzi tutto osservato che, contrariamente a quanto asserito da parte opponente, il contratto sub doc. 2 fasc. monitorio risulta validamente ed efficacemente concluso.
Come ha ribadito di recente la stessa Corte di Cassazione, infatti, "In ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata firma dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso" (Cass. 7681/2019).
E' dunque irrilevante, ai fini della validità ed efficacia del contratto sub doc. 2 fasc. monit. cit., il fatto che la sottoscrizione del legale rappresentante di GDO compaia soltanto sull'ultima pagina del contratto (la n. 15, costituendo, le successive tre pagine 16, 17 e 18, un documento con cui il gestore definisce i livelli tecnici garantiti dei servizi pattuiti in contratto).
Del resto parte opponente non ha mai contestato che le pattuizioni contenute nei vari fogli (compresa la pag. 14, contenente le condizioni economiche) costituissero, sul piano logico e lessicale, un unico ed inscindibile corpo.
Il doc. 2 fasc. monitorio costituisce pertanto il titolo su cui si fonda l'azione contrattuale svolta da Fastweb.
Ancora, il Tribunale osserva che Fastweb ha altresì sufficientemente dimostrato, mediante la produzione dei verbali di attivazione dei servizi presso le sedi di Agrate Brianza in data 14.7.2017 e Milazzo in data 28.7.2017 (cfr. docc. 4 e 5 fasc. opposta), di aver effettivamente eseguito le prestazioni addebitate nelle fatture azionate.
Del resto, se – come sostiene GDO – il contratto stipulato con Fastweb nel gennaio 2016 non fosse mai stato eseguito ed i medesimi servizi fossero per contro stati erogati dal diverso operatore Timenet, GDO avrebbe certamente prodotto in atti le relative fatture e i relativi verbali di attivazione, cosa che invece non ha fatto.
Ciò detto, il Tribunale osserva che, d'altro canto, Fastweb – che ne era onerata quale attrice sostanziale- non ha dimostrato la corrispondenza degli importi addebitati nelle quattro fatture azionate con le condizioni pattuite in contratto alla pag. 14.
Il contenuto di tali condizioni è anzi tutto alquanto equivoco: alla pag. 14 in parola risulta pattuito (chiaramente) un "Contributo Attivazione" (voce posta in alto a sinistra nella tabella) di euro 2000,00 IVA esclusa ed un canone "Anno" (voce posta in alto a destra nella tabella) di euro 1200,00 IVA esclusa, ovvero un canone "mensile" di euro 1200,00 IVA esclusa (come sembrerebbe desumersi dalla dicitura riportata in calce, accanto alla dicitura "TOTALE a voi riservato per i 3 anni – Canone mensile").
Inoltre, le quattro fatture azionate divergono – sia in relazione al contributo di attivazione, sia in relazione al canone mensile- rispetto a quello che, secondo Fastweb, sarebbe il contenuto delle condizioni economiche evincibile dalla predetta pag. 14 del contratto: la fattura LA002246477 prevede invero un contributo di euro 1000,00 IVA esclusa (e non di euro 2000,00 Iva esclusa come pattuito in contratto) ed un canone mensile di euro 933,33 Iva esclusa, somma che non corrisponde all'interpretazione fornita da Fastweb, che vorrebbe pattuito un canone mensile di euro 1000,00 Iva esclusa; le ulteriori fatture LA00324219, LA00391254 e LA00019484 addebitano un canone mensile di euro 983,33 Iva esclusa, somma che – come detto - non corrisponde all'interpretazione del contratto fornita da Fastweb, che vorrebbe pattuito un canone mensile di euro 1000,00 Iva esclusa.
Fastweb non ha dunque dimostrato di avere diritto di ottenere le somme portate dalle fatture azionate, sia perché il contratto non può essere univocamente interpretato come essa vorrebbe con riferimento al canone (posto che, secondo un'interpretazione altrettanto plausibile, il canone di euro 1200 – oltre IVA- potrebbe intendersi come "annuo", come testualmente indicato alla pag. 14 citata e la dicitura "canone mensile" aggiunta in calce potrebbe riferirsi alla cadenza temporale di rateizzazione del canone annuo), sia perché gli importi delle fatture non corrispondono nemmeno all'interpretazione del contratto fornita dall'opposta.
Il credito deve pertanto essere rideterminato sulla scorta delle chiare pattuizioni delle parti in ordine al contributo di attivazione una tantum (euro 2000 oltre Iva) e prendendo a parametro, per quanto riguarda il canone, in assenza di prova circa la sua pattuizione in euro 983,33 mensili, la somma riconosciuta come dovuta da parte opponente, pari a euro 100,00 mensili oltre IVA.
In definitiva, il credito spettante a Fastweb per i titoli di cui è causa è pari a euro 2850,00 oltre IVA, somma cui vanno aggiunti gli interessi dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo.
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato e GDO condannata a versare in favore di Fastweb la somma come sopra determinata.
Nessun danno da inadempimento di Fastweb risulta provato in causa a carico di parte opponente.
Le spese della presente fase a cognizione piena seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta che il credito spettante a Fastweb s.p.a. per i titoli di cui è causa è pari a euro 2850,00 oltre IVA in linea capitale; per l'effetto:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto, mai dichiarato esecutivo;
- condanna la somma di euro 2850,00 oltre IVA, oltre interessi di mora al tasso commerciale dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo;
- respinge le ulteriori domande delle parti;
- condanna GDO Solution s.r.l. a rimborsare a Fastweb s.p.a., le spese di lite, che si liquidano in euro 2.187,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%.
Milano, 27 luglio 2021
Il Giudice
Cristina Giannelli