L'operatore telefonico soggiace alla disciplina sul diritto d'accesso ai documenti della PA

L'operatore telefonico è un soggetto privato chiamato all'espletamento di compiti di interesse pubblico. Pertanto, esso soggiace alla disciplina sul diritto d'accesso ai documenti della pubblica amministrazione. 

A dirlo è il Tar Puglia, per il quale al fine di verificare la correttezza dell'operato del gestore e le modalità di esecuzione del servizio reso, il titolare di abbonamento a servizio di chiamata e di connessione Internet, ben può esercitare il diritto di accesso cosiddetto “documentale”. 

Sono perciò ostensibili: la copia conforme del tracciamento delle singole conversazioni e connessioni generate dalla sua utenza telefonica; la documentazione relativa alle iniziative intraprese dal gestore telefonico in seguito alle segnalazioni di assistenza tecnica; le stringhe dei file di log relative alle connessioni effettuate; la documentazione attestante la velocità di trasmissione dati; la banda minima in downloading.

La domanda giudiziale tesa ad ottenere l'accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l'anzidetta situazione, ma anche dall'eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre, non avendo carattere strumentale alla difesa in giudizio della posizione soggettiva del richiedente (cfr., ex plurimis, Consiglio Stato, Sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1067; Sez. IV, 20 settembre 2012 n. 5047; Sez. III, 13 gennaio 2012 n. 116; Sez. VI, 14 agosto 2012, n. 4566; Sez. V, 22 giugno 2012, n. 3683), dovendo il diritto di accesso essere ricondotto unicamente alla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante del richiedente che sia meritevole di tutela, collegato alla documentazione cui si chiede di accedere.

T.A.R. Puglia sez. II - Lecce, 19/10/2021, n. 1499


                         REPUBBLICA ITALIANA                        

                    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                    

        Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia        

                      Lecce - Sezione Seconda                      

ha pronunciato la presente                                          

                             SENTENZA                              

sul ricorso numero di registro generale 532 del 2021, proposto da  

Vi. Ma., rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Calò, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;            

                              contro                              

Vodafone Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Cutolo, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio

eletto presso lo studio Clara Serena Bruna Del Borrello in Lecce, via

95° Reggimento Fanteria n. 58;                                      

                per la declaratoria di illegittimità                

del silenzio alla istanza di accesso ed estrazione dei documenti

amministrativi presentata a mezzo PEC in data 23.2.2021, relativa

alla copia del tracciamento delle singole   conversazioni   e/o

connessioni generate dall'utenza telefonica di cui è titolare il

ricorrente, per il periodo dal 21.08.2020 al 17.11.2020, nonché per

il medesimo periodo di vigenza del contratto, documentazione relativa

all'attività di gestione   dell'utente,   retrocartellino   delle

segnalazioni dell'utente, documentazione relativa alle iniziative

intraprese dal gestore telefonico in seguito alle segnalazioni di

assistenza   tecnica,   documentazione   e/o   attestazione   e/o

certificazione relativa alle eventuali problematiche eventualmente

riscontrate nella risoluzione del disservizio sulla medesima utenza,

stringhe dei file di log relative alle connessioni effettuate dal

21.08.2020 al 17.11.2020, ogni altro documento comprovante la durata

di connessione e la velocità raggiunta, estrazione dei file di log e

parametri connessione dell'utenza in oggetto, atti o documentazione

attestante la velocità di trasmissione dati nonché la banda minima in

downloading, elenco contatti salesforce;                            

nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere alla medesima

istanza e del diritto del ricorrente all'accesso ed all'estrazione di

copia di tutti i documenti in possesso della Vodafone Italia S.p.a.,

relativi ai rispettivi contratti e rapporti di utenza con il

ricorrente.                                                        

Visti il ricorso e i relativi allegati;                            

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Vodafone Italia S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;                                  

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 il

dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. A. Calò

per il ricorrente e avv. C. Del Borrello, in sostituzione dell'avv.

D. Cutolo, per la controparte;                                      

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.            

 

FATTO e DIRITTO

1. Il Sig. Vi. Ma. espone di essere titolare di un abbonamento con Vodafone Italia S.p.a., comprendente servizi di chiamata e di connessione Internet.

Espone, altresì, di aver contestato al predetto gestore telefonico il cattivo funzionamento del servizio e di aver formulato, da ultimo, anche espressa disdetta contrattuale.

1.1. Al fine di verificare la correttezza dell'operato del gestore e le modalità di esecuzione del servizio reso, il ricorrente, con PEC del 23.2.2021, inoltrava a Vodafone Italia istanza di accesso ai documenti amministrativi, chiedendo l'esibizione ed il rilascio delle copie conformi dei seguenti documenti: copia del tracciamento delle singole conversazioni e/o connessioni generate dalla sua utenza telefonica, per il periodo dal 21.08.2020 al 17.11.2020, nonché, per il medesimo periodo, documentazione relativa all'attività di gestione dell'utente, retro-cartellino delle segnalazioni dell'utente, documentazione relativa alle iniziative intraprese dal gestore telefonico in seguito alle segnalazioni di assistenza tecnica, documentazione e/o attestazione e/o certificazione relativa alle eventuali problematiche eventualmente riscontrate nella risoluzione del disservizio sulla medesima utenza, stringhe dei file di log relative alle connessioni effettuate, ogni altro documento comprovante la durata di connessione e la velocità raggiunta, estrazione dei file di log e parametri di connessione dell'utenza in oggetto, atti o documentazione attestante la velocità di trasmissione dati nonché la banda minima in downloading e l'elenco contatti "sales force".

1.2. La società Vodafone Italia Spa non dava riscontro alla predetta istanza di accesso.

1.3. Con il ricorso in esame, il Sig. Ma. ha chiesto, pertanto, che sia ordinato alla società intimata di esibire la documentazione richiesta con la sopra menzionata comunicazione via PEC, con vittoria delle spese di lite.

2. Vodafone Italia S.p.a. si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto improcedibile, inammissibile e, comunque, infondato, con ogni conseguenza in ordine a spese e competenze di lite.

Alla camera di consiglio del 29 settembre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Reputa il Collegio che sia senz'altro riscontrabile, nella specie, la sussistenza, in capo all'istante, di un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto all'ostensione della richiesta documentazione, strettamente correlata all'interesse alla efficiente fruizione dei servizi di telefonia e di connessione Internet.

Invero, non è revocabile in dubbio che l'attività amministrativa, alla quale gli artt. 22 e 23 della legge n. 241 del 1990 correlano il diritto d'accesso, comprende non solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità, derivante, anche sul versante soggettivo, dalla intensa conformazione pubblicistica. Ciò in armonia al consolidato principio secondo il quale "... le regole in tema di trasparenza si applicano oltre che alle pubbliche amministrazioni anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico (concessionari di pubblici servizi, società ad azionariato pubblicoetc." (C.d.S, Adunanza Plenaria n. 5/2005).

3.2. Sul punto, la resistente Vodafone ha dedotto l'inammissibilità dell'istanza di accesso proposta dal Sig. Ma., in quanto non avente ad oggetto documenti amministrativi ma privatistici, come tali - a suo dire - esclusi dall'ambito di applicazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990.

L'argomento difensivo in questione è privo di fondamento.

Il Collegio, a tal riguardo, conferma il proprio orientamento in subiecta materia, secondo cui il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato anche nei confronti dei "gestori di pubbliciservizi" (art. 23 legge n. 241/90) e, più in generale, dei "soggetti di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario" (art. 22, comma 1, lett. e) e può avere ad oggetto ogni documento amministrativo "concernent(e) attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale" (cfr., ex multis, TAR Lecce, Sez. II, 14 febbraio 2019, n. 251).

Ciò comporta che, sotto il profilo soggettivo, esso è esercitabile anche nei confronti dei gestori del servizio "universale" di telefonia e di navigazione Internet, in quanto gestori di servizio pubblico (TAR Venezia, I, 31 dicembre 2019 n. 1420; TAR Lecce, Sez. II, 30 luglio 2019, n. 1374; TAR Reggio Calabria, I, 30 settembre 2016, n. 991; Consiglio di Stato, VI, 17 marzo 2000, n. 1414), mentre, sotto il profilo oggettivo, esso può avere ad oggetto tutti gli atti comunque pertinenti a tale attività di pubblico interesse, quand'anche sottoposti, come nel caso dei contratti di utenza e dei documenti ad essi pertinenti, a disciplina sostanziale privatistica.

3.3. Né può eventualmente valere in contrario l'argomento secondo cui per alcuni dei documenti richiesti (come i file di log e gli altri documenti ad elaborazione elettronica) l'accesso documentale dovrebbe essere escluso, in quanto afferenti ad informazioni personali di altri individui, oggetto di tutela della riservatezza.

3.4. Si deve infatti rilevare che la richiesta attiene specificamente alle stringhe dei file di log relative alla durata e alla velocità di scaricamento dei dati delle singole connessioni, effettuate dal ricorrente: la richiesta di copia della predetta documentazione - afferente esclusivamente alla velocità di connessione dell'utenza intestata al ricorrente - è finalizzata a comprendere la reale rispondenza e conformità o meno alle condizioni contrattuali, rispetto ai parametri realmente applicati in tema di downloading.

La documentazione relativa alla velocità minima reale di accesso alla rete raggiunta con il collegamento ADSL, quindi, non coinvolge in alcun modo dati personali, né tanto meno sensibili, risolvendosi nell'obbligo, a carico del gestore, di produrre l'estratto dei file, generati automaticamente dal sistema, dai quali emerga unicamente la durata delle singole connessioni effettuate e la velocità apicale raggiunta, con i relativi parametri di connessione.

Non sembra, pertanto, sussistere alcuna interferenza tra tale obbligo ed un potenziale pregiudizio alla riservatezza dei dati di terzi soggetti, che - per quanto innanzi esposto - non sono in alcun modo coinvolti nella ostensione documentale.

3.5. Pertanto, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi legislativamente indicati, gli atti richiesti dall'odierno ricorrente alla società resistente devono considerarsi documenti amministrativi suscettibili di diritto di accesso exartt. 22 e ss. L. n. 241/1990.

4. Sotto altro profilo, secondo la difesa di Vodafone le esigenze difensive invocate dal ricorrente potrebbero essere soddisfatte exartt. 210 e 213 c.p.c., mediante ordine di esibizione documentale da parte del Giudice competente a decidere sull'oggetto sostanziale della controversia.

L'assunto è destituito di fondamento, in quanto - per costante giurisprudenza, condivisa dalla Sezione - il diritto di accesso costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione ex se, indipendentemente cioè dalla pendenza e dall'oggetto di una controversia giurisdizionale, non costituendo il diritto di accesso una pretesa strumentale alla difesa in giudizio, ma essendo, in realtà, diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita (C.d.S., Adunanze Plenarie nn. 5 e 6/2005).

La domanda giudiziale tesa ad ottenere l'accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l'anzidetta situazione, ma anche dall'eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre, non avendo carattere strumentale alla difesa in giudizio della posizione soggettiva del richiedente (cfr., ex plurimis, Consiglio Stato, Sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1067; Sez. IV, 20 settembre 2012 n. 5047; Sez. III, 13 gennaio 2012 n. 116; Sez. VI, 14 agosto 2012, n. 4566; Sez. V, 22 giugno 2012, n. 3683), dovendo il diritto di accesso essere ricondotto unicamente alla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante del richiedente che sia meritevole di tutela, collegato alla documentazione cui si chiede di accedere.

5. Conclusivamente, il ricorso è meritevole di accoglimento, per l'accertata illegittimità del diniego all'accesso formatosi per silentium sull'istanza formulata dal ricorrente, con conseguente ordine a Vodafone Italia S.p.a. di consentire al Sig. Ma., entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, l'accesso, tramite visione ed estrazione di copia, dei documenti richiesti con istanza di accesso trasmessa via PEC in data 23.2.2021.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore antistatario e a carico di Vodafone Italia S.p.a., nella misura indicata in dispositivo.

 

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina a Vodafone Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, di consentire al ricorrente, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, l'accesso, tramite visione ed estrazione di copia, a tutta la documentazione indicata nella parte motivazionale.

Condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite, liquidando le stesse in favore del procuratore antistatario del ricorrente nella complessiva somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori e IVA come per legge, nonché rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Consigliere

Nino Dello Preite, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 OTT. 2021.