Mancata partecipazione mediazione senza motivo: c'è il dolo
Non presentarsi in mediazione senza giustificato motivo fa presumere il dolo e porta a ritenere fondata la tesi avversaria
La mancata partecipazione alla mediazione, senza giustificato motivo, può valere come elemento di prova per far presumere al giudice sia il dolo della parte sia il fondamento della tesi avversaria.
Così ha deciso il tribunale di Termini Imerese nella sentenza n. 412 del 6 aprile 2023 (in calce).
La vicenda
Un locatore, prima di adire l’autorità giudiziaria nei confronti di un conduttore moroso, lo convocava per il tentativo di mediazione. Il conduttore però, nonostante la rituale convocazione da parte dell’Organismo prescelto, non si presentava alla mediazione senza giustificato motivo.
Il locatore, allora, depositava in giudizio il verbale negativo con il quale era stato chiuso il procedimento di mediazione promosso contro il conduttore moroso e disatteso da quest’ultimo.
Il GOT del Tribunale di Termini Imerese ha ritenuto che tale comportamento, che aveva impedito di entrare nel merito delle diverse posizioni delle parti in sede di previo esperimento della mediazione, fosse da considerare "doloso in quanto idoneo a determinare l'introduzione di una procedura giudiziale". Condotta ritenuta censurabile, posto che accresce il contenzioso in un contesto quale quello italiano saturo nei numeri e dilatato nella durata dei giudizi.
Il Giudice onorario ha condivisibilmente ricordato che “consolidata giurisprudenza afferma che l'ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione costituisce un comportamento doloso (sent. Trib. Roma 23.02.2017), in quanto idoneo a determinare l'introduzione di una procedura giudiziale -evitabile- in un contesto giudiziario, quello italiano., saturo nei numeri e smisuratamente dilatato nella durata dei giudizi; tanto da comportare la condanna al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio (cfr. ord. Trib. Palermo 29.07.2015) ”.
Pertanto, a parere del Tribunale siciliano, non solo, tale condotta concorre in forza del combinato disposto degli artt. 8 co. IV bis del d.lgs. 28/2010 e 116 c.p.c., a ritenere raggiunta la piena prova della infondatezza della tesi del soggetto che non ha partecipato e legittimare l'interesse dell'attore ad ottenere quanto richiesto in giudizio, ma merita altresì la condanna al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
In conseguenza di tali principi, che possono applicarsi ad ogni tipologia di ADR prevista dalla legge in funzione deflattiva del contenzioso giudiziale (ad esempio al preventivo tentativo di conciliazione in tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti previsto dal combinato disposto degli artt. 1 co. 11 legge 249/1997 e 3 delibera AGCOM 203/18/CONS), il Tribunale siciliano ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo, condannando la parte non comparsa in mediazione al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato in favore dello Stato a causa della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione.