Mancata portabilità del numero mobile (MNP)

L’operatore recipient ne risponde se non fornisce prova delle motivazioni sottese alla mancata portabilità in entro le previste 48 ore lavorative.

 

Occorre richiamare l’art. 14, comma 1, dell’allegato A alla delibera n. 147/11/CONS, recante il Regolamento riguardante la portabilità dei numeri per i servizi di comunicazioni mobili e personali, ove è stabilita una tempistica di 48 ore in capo al recipient per il perfezionamento del passaggio delle utenze mobili.

Occorre richiamare il consolidato orientamento dell’AGCOM, in base al quale l’operatore che non garantisce l’erogazione del servizio secondo quanto promesso, e che non prova di aver posto in essere comportamenti volti a evitare, rimuovere o superare l’ostacolo tecnico, è responsabile nei confronti dell’utente in quanto, ai sensi del combinato normativo degli articoli 1218 e 1256 del Codice civile, si presume, fino a prova contraria, che l’impossibilità sopravvenuta temporanea o definitiva della prestazione stessa sia imputabile al debitore.

In proposito, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l’impossibilità sopravvenuta che libera dall’obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabilità per ritardo (se temporanea), deve essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata e deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso (v. Cassazione civile, sez. II, 30 aprile 2012 n. 6594 “In materia di responsabilità contrattuale, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del factum principis").

Il principio è più chiaramente espresso da Cass. 22 ottobre 1973 n. 2688, secondo cui perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre altresì dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento.

 

Segue Delibera Agcom che applica i suddetti principi di diritto: