Mancato trasloco della linea telefonica di uno studio legale

Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice ha convenuto in giudizio Telecom Italia spa, per ottenere il ristoro dei danni subiti a causa del mancato trasloco della linea telefonica nei nuovi locali dello studio legale della stessa.

  • L'eccezione svolta dalla convenuta, di mancato esperimento della mediazione obbligatoria, non può essere ritenuta fondata.
  • L'eccezione di Telecom, secondo la quale il ritardo nel trasloco della linea è stato determinato da carenze dell'immobile (nello specifico, necessità che l'utente predisponesse un percorso interno o un nuovo ingresso), è rimasta priva di riscontro probatorio; ed invero, non si può omettere di osservare che, secondo la stessa dinamica dei fatti riferita dalla convenuta, l'intervento della società SIRTI (25.01.2019) è avvenuto ben tre mesi dopo il primo tentativo di trasloco della linea (30.10.2018), il che attesta di per sé un ingiustificabile ritardo di Telecom nell'adempimento della prestazione (tenuto conto che Telecom era tenuta a garantire la continuità del servizio e, pertanto, eventuali problemi tecnici, rimasti peraltro del tutto indimostrati, avrebbero dovuto essere segnalati immediatamente).
  • La clausola delle condizioni generali di contratto successive, che esclude il maggior danno, non è applicabile al contratto azionato in giudizio, perché non è stata dimostrata una valida pattuizione di tali condizioni (le quali, poiché stabiliscono una limitazione di responsabilità, devono essere specificamente approvate per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2, cc).
  • Il danno deve essere valutato in via equitativa, perché attesa la natura della professione di Avvocato, il reddito (specie con riferimento a periodi contenuti) non è un parametro affidabile, perché ricavi e guadagni non hanno un andamento regolare.


Tribunale sez. I - Belluno, 13/12/2021, n. 428