Mediazione: decadenza dall’eccezione di improcedibilità

Il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal comma 1 bis dell’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 deve essere eccepito dal convenuto a pena di decadenza, o rilevato d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Precisa la Corte di Cassazione, confermando il proprio orientamento (Cass. n. 25155/2020), che in mancanza di tempestiva eccezione o rilievo d’ufficio dell’improcedibilità, “il giudice di appello può disporre la mediazione ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dall’art. 5 comma 1 bis, atteso che in grado d’appello l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice ai sensi dell’art. 5 comma 2”.

CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 22736/2021