Obbligo di mantenimento dei figli: se i genitori non provvedono è a carico dei nonni?

 avv giuseppe de maiopng

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La Cassazione, con l'ordinanza n. 13345/2023, si è pronunciata sulla vicenda di una madre che aveva l'affidamento "super esclusivo" di una minore e che aveva presentato un ricorso contro i nonni paterni per ottenere il pagamento del contributo al mantenimento della figlia.

La sentenza di separazione aveva posto a carico del padre un contributo mensile di 350 euro, che era rimasto inadempiuto per anni.

Il Tribunale aveva accolto le richieste della madre e emesso un decreto a carico dei nonni, confermata dalla Corte di Milano che aveva respinto l'appello dei nonni, sostenendo che gli obblighi dei genitori si estendono agli ascendenti. Questa decisione è stata impugnata dai nonni paterni davanti alla Cassazione.

 

Qual è stata la posizione del Tribunale e della Corte d’Appello di Milano riguardo all'obbligo di mantenimento del padre e all'obbligo dei nonni?

I giudici dei primi due gradi di giudizio sostenendo che l'obbligo di mantenimento del padre si estende agli ascendenti, incluso i nonni paterni in caso di incapacità dei genitori, hanno ritenuto che si potesse obbligare i nonni al versamento di un contributo, anche in considerazione delle loro condizioni economiche.

 

Come si è pronunciata la Cassazione in merito all'obbligo di mantenimento dei nonni?

Proposto ricorso per Cassazione avverso tale decisione, la Suprema Corte ha stabilito che l'obbligo dei nonni di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere ai propri doveri verso i figli non è una surroga, ma una responsabilità sussidiaria. Gli obblighi principali spettano ai genitori, e solo se essi non possono adempiere adeguatamente, i nonni possono essere chiamati a contribuire.

 

Qual è il principio sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità riguardo all'obbligo di mantenimento dei figli minori e ai nonni?

La giurisprudenza di legittimità sostiene che l'obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente e integralmente ai genitori. Se uno dei genitori non può o non vuole adempiere a tale obbligo, l'altro genitore deve far fronte a tutte le esigenze dei figli utilizzando le proprie sostanze patrimoniali e capacità di lavoro. Gli obblighi degli ascendenti, inclusi i nonni, sono subordinati e sussidiari, e possono essere chiamati in causa solo se entrambi i genitori non sono in grado di provvedere adeguatamente alle necessità dei figli.

 

Come ha valutato la Cassazione il comportamento del padre nella vicenda?

La Cassazione ha stigmatizzato il comportamento del padre, definendolo elusivo e doloso. Il padre era stato condannato in sede penale ed era risultato irreperibile, non solo inadempiente ai doveri di mantenimento, ma anche ai doveri di cura, educazione e istruzione che gravano interamente sulla madre. La madre, con un reddito inadeguato al mantenimento dei minori, non poteva soddisfare da sola le esigenze di vita della figlia.

 

Qual è stata la decisione finale della Cassazione sulla vicenda?

Nonostante l'errore motivazionale presente nella sentenza di appello, la Cassazione ha confermato il dispositivo della decisione, in quanto la Corte di Milano aveva evidenziato l'inadempimento reiterato del padre, la situazione complessiva della madre priva di mezzi sufficienti per provvedere al mantenimento della minore e le condizioni economiche dei nonni. Pertanto, il ricorso dei nonni paterni è stato rigettato, ma la sentenza è stata corretta in merito alla motivazione legale.

 

Conclusione:

La Cassazione ha ribadito che l'obbligo di mantenimento dei figli minori spetta principalmente ai genitori, e solo in casi eccezionali, quando i genitori non possono adempiere adeguatamente, gli ascendenti possono essere chiamati in causa in modo subordinato e sussidiario. Nella vicenda in questione, nonostante l'errore nella motivazione della sentenza, la Cassazione ha ritenuto corretto il dispositivo, considerando l'inadempimento del padre, la situazione economica della madre e la responsabilità dei nonni in base alle loro condizioni finanziarie.