Problema connessione internet o linea telefonica: spetta l'intero indennizzo.

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La clausola che limita l’indennizzo per disservizio telefonico Fastweb è nulla perché vessatoria.

Così deciso dal Tribunale di Latina con ordinanza del 7 novembre 2022 (in calce) a seguito del ricorso di un utente per inadempimento contrattuale del noto operatore telefonico.

 

La vicenda:

Un utente, nostro assistito, conveniva in giudizio la compagnia telefonica per vedersi risarcito a seguito di un periodo di disservizio della durata di 113 giorni durante il quale il ricorrente non ha potuto fruire della connessione internet e della linea telefonica presso la propria abitazione.

L’operatore telefonico, dopo aver disertato il previo tentativo di conciliazione (come fa usualmente malgrado sia obbligatorio!-ndr), costituendosi in giudizio, in disparte dalle consuete defatigatorie eccezioni preliminari, eccepiva in particolare la limitazione dell’indennizzo spettante all’utente poiché nella Carta dei Servizi Fastweb si prevede, in ipotesi di disservizio con completa interruzione, come nella specie, la corresponsione in favore dell’utente, di Euro 5,00 per ogni giorno di malfunzionamento, fino ad un massimo di 10 giorni e con aumento di un terzo se trattasi di servizi forniti su banda larga.

 

La pronuncia del Tribunale sulla nullità della clausola del contratto Fastweb.

Il Tribunale di Latina, Giudice Dr. Pier Luigi De Cinti, acclarato il disservizio Fastweb durato (30 giugno / 21 ottobre 2021) per complessivi 113 giorni, e dato atto della limitazione temporale sino ad un massimo di 10 giorni prevista contrattualmente nella carta dei Servizi Fastweb per il computo dell’indennizzo, ha statuito per la nullità di tale limitazione operante peraltro solo a favore del consumatore e rilevabile anche d’ufficio dal giudice ai sensi dall’art. 36 del D. L.vo 206/2005, in quanto detta limitazione confligge con la speciale tutela assicurata al consumatore dall’art. 33 del Codice del Consumo, a termini del quale si considera vessatoria, tra le altre, la clausola che limita i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso d’inadempimento o di inesatto adempimento.

La sentenza in oggetto, che si alligna tra le non poche pronunce di merito virtuose, in quanto non si limita acriticamente a compiacere lo strapotere degli operatori telefonici, è da rimarcare in quanto il Giudice (cosa che francamente accade di rado-ndr) ha effettuato una attenta valutazione d’ufficio del contratto di adesione predisposto da Fastweb, rinvenendovi la vessatorietà della clausola invocata dall’operatore per contrastare le legittime richieste dell’utente.

 

Sull'impossibilità della prestazione di fornire i servizi telefonici con regolarità e continuità.

Premesso che in base alla normativa (i.e. art. 3, comma 4, dell'Allegato A delibera n. 179/03/CSP dell’Autorità Garante per le Comunicazioni - AGCOM) i servizi sono offerti dagli organismi di telecomunicazioni in modo regolare, continuo e senza interruzioni, ad eccezione di quelle dovute ad interventi di manutenzione e riparazione, altra nota di merito da riconoscere al Giudice del tribunale di Latina è quella di aver agevolmente rigettato una delle frequenti infondate difese degli operatori telefonici a seguito di un loro inadempimento consistente nella mancata fornitura dei servizi come contrattualizzati, ovvero: la solo asserita (e mai provata!-ndr) impossibilità della prestazione.

Ebbene su questo aspetto l’adito tribunale, correttamente richiamando i consolidati principi che governano l’onere probatorio in subiecta materia (che, ci consentirà la “potente” compagnia telefonica, nelle aule di giustizia vengono applicati anche quando tra le due parti sussista un forte squilibrio economico! -ndr), più volte ribaditi dalla giurisprudenza (ne abbiamo parlato in questo articolo) ha affermato “che non può trovare applicazione l’istituto di cui all’art. 1256 c.c. essendo onere di Fastweb S.p.A., prima di accettare la proposta contrattuale avanzata dalla ricorrente, verificare che il contratto fosse eseguibile nella sua interezza, anche considerato che la richiesta di attivazione della linea internet a banda larga appariva requisito di non certo scarsa importanza per la stipula contrattuale”.