Ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ammissibile la produzione documentale sino all'ordinanza

"Poiché l’art. 702 bis c.p.c., commi 1 e 4, non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell’ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell’ordinanza di cui all’art. 702 ter c.p.c."

Nel procedimento in parola, sul piano logico, il ricorrente deve esclusivamente esporre una compiuta articolazione probatoria, operata già in sede di ricorso e di comparsa di risposta,  perché il giudice possa consapevolmente adoperare in udienza l’eventuale potere di conversione del rito e di fissazione dell’udienza ex art. 183 c.p.c.

Nel procedimento sommario di cognizione, dunque, la scansione temporale prevista dall’art. 702-bis cit. è collegata alla ponderazione dell’eventuale non sommarietà dell’istruzione e porta ad individuare proprio nella pronuncia della relativa ordinanza di cui all’art. 702-ter c.p.c. la barriera processuale che impedisce alle parti la formulazione di nuove richieste istruttorie.


Produzioni documentali – preclusioni – procedimento sommario di cognizione (artt. 702-bis e 702-ter c.p.c.)

( Cass., Sez. VI, Ord., ud. 20 novembre 2020, 07.01.2021, n. 46)