Sinistro stradale: legittimo frazionare le richieste risarcitorie?
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Si discute, dunque, sulla possibilità di frazionare la richiesta
risarcitoria e procedere in giudizio dapprima con la richiesta per i danni al
veicolo e, solo successivamente, procedere con seconda ed autonoma domanda di
richiesta danni da lesioni.
La disputa è stata risolta dai Giudici della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2278 del 25 gennaio 2023, con la quale è stato sancito che la duplicazione delle azioni giudiziali per i danni materiali e le lesioni conseguenti al medesimo sinistro stradale rappresenta un abuso del processo se, quando è stata intrapresa la prima azione, i postumi erano stabilizzati.
La vicenda
Il ricorrente S. conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale territorialmente competente, l’Ente proprietario della strada, chiedendo che, quest’ultimo, fosse condannato al risarcimento dei danni personali da lui subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi a causa di radici di alberi presenti sul manto stradale, non segnalate, che ne avevano provocato la caduta dalla motocicletta.
A sostegno della domanda esponeva, tra l’altro, di aver in precedenza già promosso un separato giudizio davanti al Giudice di Pace competente per i danni materiali al mezzo derivanti dal medesimo sinistro e che il detto giudizio si era concluso con una sentenza di condanna ormai passata in giudicato.
Precisava, altresì, il ricorrente che, la mancata proposizione contestuale delle due domande risarcitorie per i danni materiali e per le lesioni, era stata determinata dal fatto che, quando lo stesso aveva presentato la domanda per i danni materiali, le lesioni non si erano ancora stabilizzate.
Il Tribunale adito rigettava la domanda in quanto riteneva illegittimo il frazionamento del credito azionato con le due diverse domande risarcitorie.
Il ricorrente, dunque, proponeva impugnazione dinnanzi alla Corte D’Appello territorialmente competente, la quale confermava la decisione di I grado.
In particolare, osservava la Corte che, nel momento in cui era stata proposta la domanda risarcitoria davanti al Giudice di Pace per i danni al mezzo, il danno alla persona, pure lamentato dal ricorrente, si era già verificato nella sua interezza.
La scelta, dunque, di agire separatamente per il danno al motociclo e per il danno alla persona non era stata determinata dall’effettiva incertezza circa il consolidamento degli esiti negativi della sua malattia, per cui, la proposizione in due diversi giudizi delle domande di risarcimento dei danni derivanti da un unico incidente si risolveva in un abuso dello strumento processuale.
Il ricorrente non ci sta e proporne ricorso in Cassazione.
La decisione della Corte
Gli Ermellini rigettavano il ricorso, ritenendo che integra un abuso dello strumento processuale, intraprendere due diverse azioni civili per il risarcimento dei danni materiali e fisici conseguenti al medesimo sinistro stradale, tanto più che, nel caso de quo, i postumi si erano già consolidati quando è stato avviato il primo procedimento davanti al Giudice di Pace per i danni materiali riportati al motoveicolo.
La decisione di avviare due distinti procedimenti giudiziari, quindi, non era stata determinata dalla effettiva incertezza relativa al consolidamento dei postumi invalidanti, pertanto, la Corte territoriale, ben aveva ritenuto sussistente l’abuso dello strumento processuale da parte del ricorrente.
A tal uopo, gli Ermellini, sottolineavano che, alla luce del quadro giurisprudenziale in materia, pur non essendo totalmente precluso al danneggiato, in astratto, di agire separatamente per due diversi danni che derivano dal medesimo fatto illecito, ciò può avvenire solo in presenza dell’effettiva dimostrazione, da parte del medesimo, della sussistenza di un interesse obiettivo al frazionamento.
Interesse che – è bene ribadirlo – non può consistere in una scelta soggettiva dettata da criteri di mera opportunità e neppure dalla prospettata maggiore speditezza del procedimento davanti ad uno piuttosto che ad un altro dei Giudici aditi.
Commento
La Corte, quindi, con la decisione in commento,
fissa un principio cardine in ordine all’impossibilità di poter abusare dello
strumento processuale nella tutela risarcitoria derivante dai sinistri stradali
in tutte quelle ipotesi in cui le posizioni giuridicamente rilevanti risultano stabilizzate
e certe.