Sospensione della fornitura di gas: spetta il danno da stress
guarda tutti gli articoli dell'autore
Tribunale di Napoli sentenza n. 305/2023 (in calce)
Il tribunale partenopeo, riconoscendo la responsabilità del fornitore che ha sospeso arbitrariamente la somministrazione del gas, ha altresì riconosciuto il danno esistenziale e alla vita di relazione oltre al "danno da stress" per chi è costretto a restare troppo tempo senza gas, che è da considerarsi un "bisogno della vita" costituzionalmente garantito. Oltre a costituire un inadempimento contrattuale, infatti, la prolungata sospensione del servizio causa nell'utente turbamenti e disagi psichici che il fornitore deve risarcire.
La vicenda
Due condomini citavano in giudizio la società fornitrice di gas erano rimasti senza gas i quali chiedevano la condanna della società convenuta, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti a causa dell’inadempimento contrattuale per aver illegittimamente ed arbitrariamente sospeso la fornitura dal 20/9/2015 al 08/8/2016.
Dall’espletata istruttoria era risultato che la società aveva sospeso l’erogazione del gas per le anomalie riscontrate sull’impianto posto a servizio del Condominio e per la presenza in alcune unità abitative di impianti non a norma; mentre gli attori avevano gli impianti in perfetta regola e avevano più volte invitato la società convenuta a riattivare immediatamente l’erogazione del gas alle loro abitazioni.
Sui motivi della sospensione del gas
Il somministrante, pur se aveva sospeso l’erogazione del gas per motivi di sicurezza per aver riscontrato vizi sull’impianto posto al servizio del Condominio e per la presenza di impianti di alcuni utenti non a norma, risponde a titolo contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., per aver con colpevole ritardo, quasi un anno, eseguito i lavori di manutenzione dell’impianto di sua proprietà e riattivato il gas agli attori, che avevano gli impianti interni alla loro proprietà perfettamente in regola e che avevano più volte sollecitato il gestore a riattivare la loro fornitura ( Sul punto Cfr. Cass. civ., sez. III, 22/12/2015, n. 25731).
Sui precedenti di legittimità in materia di danno non patrimoniale da contratto
Il tribunale di Napoli, nel decidere, ha richiama la giurisprudenza della Suprema Corte, a Sezioni Unite, la quale ha ritenuto che: "nel contesto di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale possa essere risarcito anche in conseguenza di un inadempimento contrattuale, sempre che sia stato leso un diritto della persona tutelato dalla Costituzione e ha chiarito che il danno non patrimoniale da contratto (tra gli altri, il danno esistenziale ed il danno alla vita di relazione) è risarcibile se lede diritti inviolabili della persona e se la condotta tenuta dal danneggiante superi quella soglia di gravità che consente la tutela risarcitoria: il diritto deve essere inciso oltre una soglia minima, cagionando un pregiudizio serio, e la lesione deve eccedere una certa soglia di offensività rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un certo grado di tolleranza anche delle illegittime condotte altrui" (cfr. Cass. SS.UU. 26972/2008 e 26975/2008)".
La decisione del Giudice sulla sospensione del gas
Secondo il Giudice, la mancata erogazione del gas metano per un notevole lasso di tempo “ha provocato disagi e turbamenti psichici per un anno agli attori, che hanno potuto svolgere con grande difficoltà le normali attività quotidiane, avendo necessità di utilizzare il gas come 'bisogno della vita'. In tal modo hanno subito violazione del principio di eguaglianza di cui all'art.3 della Costituzione (cfr. sul punto ordinanza Corte Costituzionale del 10-17.7.2022 n.357) dalla condotta tenuta dalla convenuta, che ha superato sicuramente quella soglia di gravità che consente la tutela risarcitoria nei termini sopra specificati".
Ciò premesso il Tribunale di Napoli, ha riconosciuto il danno non patrimoniale e il “danno da stress” subito a causa della interruzione di gas per il notevole lasso di tempo, danno determinato e liquidato in via equitativa.