SSUU: il vincitore parziale non va mai condannato alle spese
La recente sentenza Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 (scaricabile in pdf) affronta la questione della soccombenza reciproca. Quando vi è soccombenza reciproca? Anche nel caso di accoglimento solo parziale dell’unica domanda proposta dall’attore?
Mentre, infatti, non vi è questione ove le parti formulino domande contrapposte, resta discutibile cosa sia la soccombenza reciproca. Il problema si è posto, in particolare, nel caso di una parte che proponga più domande, che vengono in parte accolte e in parte respinte, e nel caso di una parte che proponga un’unica domanda accolta solo in parte o anche in minima parte.
Per Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 vi può essere soccombenza reciproca e, quindi, condanna alle spese di lite nel caso di più domande proposte accolte solo in parte e non anche in caso di unica domanda proposta, accolta solo parzialmente.
Come ricorda la stessa Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 il provvedimento di rimessione alle Sezioni Unite aveva sollevato diversi profili di critica all’orientamento per il quale la condanna alle spese di lite era possibile anche contro l’attore che si fosse viso accogliere solo in modo parziale la domanda.
La Suprema Corte, con la sentenza SS. UU. n. 32061 del 31 ottobre 2022, ha statuito che la parte attrice/ricorrente non può mai essere condannata al pagamento delle spese di lite, anche se ha vinto parzialmente o per un valore residuo all’oggetto della domanda.
“L’accoglimento della domanda in un unico capo, pur se in misura molto ridotta, comporta la condanna della controparte alle spese del giudizio. la compensazione delle spese è invece disposta in caso di soccombenza reciproca che si configura col parziale accoglimento della domanda, articolata in più capi, o in caso di pluralità di domande contrapposte, formulate nel medesimo processo dalle stesse parti.”
La Sentenza n. 32061 del 31.10.2022, emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiude un contrasto giurisprudenziale, intervenendo su una questione di particolare importanza.
In effetti, la disciplina dettata dal codice di rito è ormai orientata a limitare la discrezionalità del giudice nel regolamentare le spese processuali. Tuttavia non era raro il caso in cui i giudici di merito compensavano, in tutto o in parte, le spese del giudizio sul presupposto che la domanda fosse stata accolta in minima parte o che l’appello esperito aveva avuto un esito molto limitato, riducendo, ad esempio, il credito azionato di un importo molto esiguo.
Orbene la Cassazione, a Sezioni Unite, ha voluto circoscrivere la fattispecie di soccombenza reciproca, prospettando una regola di facile applicazione, che garantisce il pieno diritto alla tutela davanti al giudice e, nel contempo, evita incertezze operative.
In sostanza, per la cassazione a Sezioni Unite, la parte che vince la causa, anche solo di poco, non può essere condannata a pagare le spese processuali alla controparte, al massimo si può integrare la compensazione delle spese. Quindi condanna alle spese del giudizio anche se si tratta di una vittoria simbolica.
Il principio di diritto
Cassazione Sezioni
Unite 31 ottobre 2022 n. 32061
«in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà
luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di
una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra
le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al
pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma
può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.».
Infatti non era raro il caso che tante impugnazioni erano limitate alla liquidazione delle spese del giudizio, con buona pace del principio della ragionevole durata del processo.
Scarica la Sentenza in formato pdf: Cass. Civ. SS.UU. Sent. n. 32061 del 2022