TLC: indennizzi cd "amministrativi" ed indennizzi cd "contrattuali" o "automatici"
Nella materia delle telecomunicazioni risultano previste due tipologie di "indennizzi" in favore degli utenti: gli indennizzi cd "amministrativi" e gli indennizzi cd "contrattuali" o "automatici".
INDENNIZZI CD "AMMINISTRATIVI"
Gli indennizzi cd "amministrativi" previsti nella delibera AGCOM 347/18/CONS sono uno strumento, avente natura e scopo deflattivo, consistente nel riconoscimento di somme, di modesto importo giornaliero, pre-determinate per ogni giorno di disservizio, a prescindere dall'accertamento giudiziale degli elementi costitutivi tipici della domanda di risarcimento del danno. L'inammissibilità della domanda per indennizzi amministrativi avanti al GO è stata di recente sancita dalla Corte di legittimità.
INDENNIZZI CD "CONTRATTUALI" O "AUTOMATICI"
Dall'indennizzo appena descritto, riconoscibile soltanto in sede amministrativa, debbono essere distinti gli indennizzi cd "contrattuali" o "automatici", cioè quelli previsti in documenti, aventi natura negoziale, quali le "Carte dei servizi", spettanti all'utente a seguito di inadempienze contrattuali del professionista fornitore del servizio di telefonia.
Le Carte dei servizi prevedono, tra le altre cose, anche "indennizzi" a favore dell'utente, in presenza di determinati inadempimenti, con pagamento una tantum, ovvero su base giornaliera, con un tetto massimo, spesso da riconoscersi direttamente in bolletta a favore dell'utente, senza che questi sia tenuto a richiederli (da qui il nome di "indennizzi automatici")
Tutti gli indennizzi contrattuali previsti nelle Carte dei servizi non escludono la spettanza di eventuale maggiore danno, in quanto è sempre presente la clausola "salvo il maggior danno". Dal punto di vista giuridico, tali "indennizzi", trovando fondamento in un contratto, sono qualificabili come penali e, pertanto, possono certamente essere richiesti al Giudice ordinario, salva sempre la possibilità di richiedere il maggiore danno, se provato, eventualmente maggiore degli indennizzi contrattuali.
Tribunale sez. XI - Milano, 02/12/2020, n. 7892
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
-Sezione Undicesima Civile-
Il Giudice, dott.ssa Ilaria GENTILE, in composizione monocratica, ha
pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 41958/2018 R.G. il
14.09.2018, giusta busta telematica di iscrizione a ruolo depositata
il 12.09.2018, promossa
da:
Fr. SC., nata a (omissis...), in qualità di titolare dell'omonima
impresa individuale MI. DI SC. FR., corrente in (omissis...),
rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele MARRETTA del foro di Palermo
e con lo stesso elettivamente domiciliata in Milano, via Senese 22,
presso e nello studio dell'avv. Sabrina LAURI, giusta procura speciale
ed elezione di domicilio in allegato alla comparsa di riassunzione
telematica;
-Attrice in riassunzione e
Attrice nella causa riassunta n. 2774/2015 R.G. Tribunale di Trapanicontro:
BT ITALIA S.P.A., già ALBACOM S.P.A., soggetta all'attività di
direzione e di coordinamento di BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC, con
sede in (omissis...), in persona del procuratore dott.ssa Ga. BE.,
giusta procura in autentica per notaio dott. Ciro DE VINCENZO, rep.
n. 114499, di seguito, per brevità: "BT",
rappresentata e difesa dagli avv. Angela GEMMA e Marco TRONCI del foro
di Roma e Sara LUPPI del foro di Milano e con gli stessi elettivamente
domiciliata in Milano, via Fontana 14, presso e nello studio del detto
Difensore, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio
in allegato alla comparsa di costituzione e risposta telematica.
-Convenuta in riassunzione e
Convenuta nella causa riassunta n. 2774/2015 R.G. Tribunale di Trapani-
TERMINE per il deposito della memoria conclusionale di replica spirato
il 22.07.2020.
OGGETTO: contratto avente ad oggetto servizi di telecomunicazioni.
CONCLUSIONI
(si omettono le conclusioni delle parti)
FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni delle parti
SC. ha evocato in giudizio BT avanti al Tribunale di Trapani, svolgendo le domande sopra
riportate, a sostegno deducendo:
- il 1.08.2013 SC., nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, ha concluso
con BT un contratto di tipo "affari", avente ad oggetto la fornitura di servizi di telefonia e
ADSL, con portabilità dei numeri (omissis...) e (omissis...);
- dopo quasi un anno i servizi non sono stati attivati, con considerevoli danni e disagi,
soprattutto per il tipo di attività commerciale svolta da SC., che si è trovata sprovvista della
linea telefonica e della connessione internet;
- SC. più volte ha contattato telefonicamente gli operatori di BT per chiarimenti e per
regolarizzare la posizione amministrativa, senza esito;
- di conseguenza, il 28.08.2014 con lettera raccomandata SC. ha esercitato il recesso dal
contratto;
- BT ha continuato ad emettere fatture per un servizio mai erogato per un preteso credito di
Euro 2.265,92 ed ha richiesto il pagamento delle stesse anche tramite agenzie di recupero
crediti;
- SC. si è rivolta ad un'associazione a tutela dei consumatori, tramite la quale ha formulato
reclami scritti, senza ricevere scontro;
- l'odierna Attrice ha quindi proposto il tentativo di conciliazione avanti al CORECOM con
esito negativo, per la mancata adesione di BT;
- successivamente, SC. ha perso la numerazione telefonica (omissis...), di cui era titolare
da più di 10 anni;
- spettano all'Attrice gli indennizzi di Euro 300,00, Euro 7.840,00, Euro 2.265,92 (importo a
pc aumentato ad Euro 4.110,00) ed Euro 4.000,00, previsti dagli artt. 11, 6, 8, 9 e 12 della
delibera n. 73/2011 AGCOM per mancata risposta ai reclami, per omessa e ritardata
portabilità, per il protrarsi illegittimo della fatturazione e per la perdita del numero telefonico
(omissis...);
- BT si è comportata in modo scorretto, violando il canone di esecuzione del contratto
secondo buona fede; tale condotta ha arrecato danno all'Attrice, che non ha potuto fruire
del servizio di telefonia ed internet e della portabilità dei propri numeri, con i conseguenti
disagi, mentre la Convenuta ha pure emesso fatture per servizi mai erogati;
- i danni sono da valutarsi anche con riferimento alla perdita di chance ed al danno di
immagine, per il venire meno dell'affidabilità offerta da SC. ai propri clienti e fornitori, atteso
che la mancata fornitura del servizio di telefonia ed internet ha cagionato isolamento ed
irreperibilità commerciale dell'Attrice;
- inoltre, le agenzie di recupero del credito di BT hanno agito con modalità notevolmente
fastidiose, cagionando a SC. ansia e patemi d'animo;
- si chiede dunque il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche
esistenziale, a titolo contrattuale, ovvero extra-contrattuale:
- si chiede in aggiunta la condanna di BT a rifondere a SC. le spese di assistenza legale
stragiudiziale per il tentativo di conciliazione promosso avanti al CORECOM, pari ad Euro
2.398,03, come da notula, o la diversa somma di giustizia.
BT si è costituita in giudizio, svolgendo eccezione di incompetenza territoriale, nel merito
chiedendo il rigetto delle domande attoree e svolgendo domanda riconvenzionale, a
sostegno deducendo:
- l'atto di citazione è nullo, poichè le domande svolte sono generiche;
- il 23.07.2013, SC., qualificatasi titolare dell'utenza (omissis...), ha parlato al telefono con
un'operatrice di BT, dichiarando di aderire all'offerta commerciale "Vip Suite Club",
comunicando le proprie coordinate bancarie e la volontà di interrompere il rapporto con
TIM S.P.A., venendo informata della facoltà di recesso, con conseguente perfezionamento
del contratto tra le parti;
- BT ha inviato il 24.07.2013 per posta elettronica il contratto all'utente all'indirizzo di posta
dallo stesso indicato;
- il servizio "Vip Suite Club" si avvale della tecnologia VOIP che richiede -ai fini
dell'erogazione del servizio- la collaborazione di TIM S.P.A., quale ex monopolista e
proprietario dell'ultimo miglio dei cavi telefonici, dalla centrale telefonica sino alla sede
dell'utente;
- il contratto ha avuto ad oggetto la migrazione della linea fissa (omissis...) da TIM S.P.A.,
l'attivazione di una nuova utenza fornita da BT e l'attivazione della linea di telefonia mobile
(omissis...);
- BT ha subito dato corso alla procedura di migrazione della linea fissa, inserendo la
relativa richiesta nel sistema "Pegaso" ed il trasferimento della linea è avvenuto il
28.08.2013;
- BT ha quindi chiesto a SC. un appuntamento presso la sede della sua impresa per
configurare gli impianti telefonici e completare la migrazione, ma l'utente si è
inspiegabilmente rifiutata di consentire tale accesso e tali operazioni, come risulta dalla
schermata del sistema "Hermes";
- in ogni caso, BT ha, come previsto dalle delibere AGCOM, indicato nelle sue fatture il
codice di migrazione delle linee attivate, onde SC. avrebbe potuto migrare i numeri verso
altri operatori, invece è rimasta inerte;
- SC. non ha avanzato reclami per un anno, salvo esercitare il recesso il 28.08.2014;
- la numerazione attivata da BT è rimasta in carico alla stessa, onde BT ha emesso le
fatture qui contestate,
- di seguito, considerata la morosità dell'utente, BT ha cessato le linee per morosità, per
liberarsi di un'utenza che di fatto non apparteneva a BT;
- SC. è l'unica responsabile di quanto accaduto e, inoltre, si svolge eccezione ex art. 1227
co. 2 cc;
- il numero mobile (omissis...) è stato regolarmente attivato il 7.08.2013 ma SC. nulla ha
pagato per le relative fatture;
- gli indennizzi di cui alla delibera n. 73/2011 non sono dovuti;
- manca prova del lamentato danno e del nesso causale, osservandosi che SC. non ha
indicato il periodo in cui si è verificato il disservizio nè l'importo del preteso danno; inoltre,
non sono risarcibili a titolo di danno non patrimoniale i meri disagi; in assenza di prova
dell'an debeatur, il Giudice non può procedere alla liquidazione equitativa;
- le fatture emesse da BT sono legittime, onde si chiede la condanna di SC. al pagamento
dei corrispettivi fatturati.
2. Riassunzione e trattazione
Il Tribunale di Trapani, assegnati i richiesti termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc e rigettate
le istanze di prove testimoniale svolte da SC., con ordinanza emessa l'8.05.2018 si è
dichiarato incompetente per territorio, per essere competente il Tribunale di Milano,
assegnando il termine di 90 giorni per la riassunzione e liquidando le spese di quella fase.
Con comparsa in riassunzione notificata a BT il 3.09.2018, SC. ha riassunto la causa,
riproponendo le stesse domande e costituendosi il 12.09.2018.
BT si è tempestivamente costituita, riproponendo le stesse eccezioni (eccetto quella di
incompetenza) e domande.
Preso atto della tempestiva riassunzione, il Giudice, rigettate le istanze di prova
testimoniale riproposte da parte Attrice, ha mandato la causa in decisione, inizialmente
nelle forme della discussione orale ex art. 281sexies cpc con termine intermedio per
memorie conclusive scritte, fruito dalle parti. Di seguito, stante il sopravvenire della nota
emergenza sanitaria per pandemia, il Giudice, all'udienza del 1.07.2020, tenuta nelle forme
della trattazione scritta ex art. 83 co. 7 d.l. 18/2020, revocato l'incombente della
discussione, su conforme istanza delle parti, ha assegnato alle stesse il termine residuo di
20 giorni per memoria conclusionale di replica, come da verbale di udienza cartolare
comunicato alle parti il 2.07.2020, sicchè il termine -regolarmente fruito dalle due parti- è
spirato il 22.07.2020, con trattenimento della causa in decisione all'esito ai sensi dell'art.
281quinquies co. 1 cpc.
3. Questioni in rito: verifica della procedibilità della causa ed eccezione svolta da BT
Il Tribunale, premesso che la presente controversia concerne un contratto tra le parti
avente ad oggetto servizi di telecomunicazione, rileva che la causa risulta essere stata
preceduta dal rituale tentativo di conciliazione obbligatorio avanti al CORECOM, previsto a
pena di improcedibilità (come di recente sancito dalla Corte di legittimità in sede
nomofilattica SS.UU. 28.04.2020 n. 8241) per le controversie in materia di contratti relativi
a servizi di telecomunicazioni dal combinato disposto degli artt. 1 co. 11 l. 31.07.1997 n.
249 e 2 delibera dell'AGCOM n. 173/2007 (ratione temporis applicabile alla presente
controversia, instaurata nel 2015), come si evince dai documenti versati dall'Attrice (doc.
6fasc. Att.), come è del resto incontestato specificamente da parte di BT.
Quanto all'eccezione sollevata da BT in ordine all'asserita nullità dell'atto di citazione per
carente esposizione dei fatti costitutivi della domanda, il Tribunale reputa che l'eccezione
sia infondata, atteso che l'atto di citazione contiene sufficiente, ancorchè succinta,
esposizione dei fatti posti a fondamento delle varie domande svolte, come del resto si
ricava anche dalle compiute difese articolate da BT, ferma al prosieguo la disamina della
diversa questione della fondatezza o meno delle domande svolte da SC..
L'eccezione svolta da BT deve, pertanto, essere rigettata e la causa deve essere decisa
nel merito, in relazione alle domande svolte.
4. Thema decidendum
SC. ha svolto le seguenti quattro domande:
1) una domanda di accertamento dei seguenti inadempimenti di BT: a) mancata risposta a
due reclami dell'utente; b) mancata portabilità delle linee (omissis...) e (omissis...); c)
mancata cessazione di emissione di fatture nonostante l'intervenuto recesso; d) perdita
della numerazione (omissis...) in uso all'utente;
2) conseguente domanda di condanna di BT a pagare in suo favore la complessiva somma
di Euro 16.250,00 a titolo di "indennizzi automatici" ai sensi dell'art. 11 (Euro 300,00), art. 6
(Euro 7.840,00), artt. 8 e 12 co. 3 (Euro 4.110,00) ed art. 9 della delibera AGCOM n.
73/2011;
3) domanda di accertamento negativo del credito di BT, portato dalle fatture dalla stessa
emesse a carico di SC., con condanna di BT a "stornare" le citate fatture;
4) domanda di condanna di BT al risarcimento, a titolo contrattuale o extra-contrattuale, dei
danni patrimoniali e non patrimoniali, anche esistenziali, patiti da SC. in conseguenza degli
inadempimenti di cui al punto1).
BT ha resistito, chiedendo la reiezione delle sopra riportate domande e svolgendo a sua
volta in via riconvenzionale:
5) una domanda di condanna di SC. a pagare in favore di BT la somma di Euro 2.317,00,
oltre interessi, a titolo di corrispettivi per i servizi di telefonia erogati in esecuzione del
contratto dedotto in giudizio.
5. Emergenze probatorie
Il Tribunale osserva che l'istruzione documentale svolta dalle parti risulta ampiamente
sufficiente a decidere la controversia. In particolare, le parti hanno tra gli altri versato i
seguenti documenti:
- messaggio di posta elettronica datato 24.07.2013, dall'indirizzo di posta elettronica
ids@btpartner.it all'indirizzo di posta elettronica ema.okkifurbi@hotmail.it, recante copia del
contratto (doc. 7 fasc. Conv.);
- testo dattiloscritto del contratto, intestato a SC. su modulo per adesione di BT, priva di
sottoscrizioni dell'utente (doc. 3 fasc. Conv.);
- missiva datata 28.08.2013, diretta da SC. a BT, recante comunicazione di recesso dal
contratto, con prova di ricezione in data 29.08.2014 (doc. 1 fasc. Att.);
- 21 fatture emesse da BT a carico di SC. dal 13.09.2013 al 13.03.2016 per il periodo dal
1.08.2013 al 29.02.2016, portanti corrispettivi per servizi di telecomunicazioni per le linee
(omissis...), (omissis...) e (omissis...) (doc. 2 fasc. Att. e doc. 12 fasc. Conv.);
- due missive, fax e PEC, dirette a BT, datate 14.10.2014 e 22.07.2015, con prova di
ricezione, recanti reclamo dell'utente per i fatti di causa (docc. 4 e 5 fasc. Att.);
- cinque missive, datate 25.06.2015, 27.05.2015, 1.09.2015, 14.07.2016 e 26.08.2016,
dirette a SC., provenienti da società incaricate del servizio di recupero di crediti, recanti
richieste di pagamento del credito di BT (doc. 3 fasc. Att.);
- copia di schermate in tesi estratte da sistema applicativo denominato "Pegaso" ed
"Hermes", prive di data (docc. 8 e 9 fasc. Conv.);
- documento denominato "Carta dei servizi di BT ITALIA S.P.A.", aggiornata a dicembre
2015, recante la previsione di standard di qualità nell'esecuzione delle prestazioni: a pag.
9, alla clausola 6.2 si legge che BT riconosce all'utente, in caso di comprovato
inadempimento agli standard di qualità ed ai sensi delle delibere AGCOM nn. 179/2003,
254/2014, 154/2012 e 73/2011 gli indennizzi giornalieri ivi indicati (doc. 11 fasc. Conv.).
6. Domanda di accertamento degli inadempimenti: diritto
Il Tribunale osserva che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di
accertamento dell'inadempimento è previsto in via generale dagli artt. 1218 e 2697 cc e dal
principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in accertamento
allegare e provare la fonte, legale o convenzionale, dell'obbligazione che si allega,
totalmente o parzialmente, inadempiuta e, ciò fatto, incombe al contraente in tesi
inadempiente allegare e provare di avere adempiuto esattamente, o di non avere potuto
adempiere per causa a sè non imputabile (ex multis: Cass. civ. SS.UU. del 30.10.2001 n.
13533).
Quanto precede, deve, naturalmente, essere coordinato con il principio dell'onere di
contestazione specifica, codificato negli artt. 167 e 115 cpc, in virtù del quale la mancata
contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab
onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6
del 21.08.2012 n. 14594).
Quanto alla disciplina speciale relativa alla materia delle telecomunicazioni, il Giudice
osserva che la legge n. 249/1997 ha istituito l'Autorità di Garanzia per le comunicazioni, di
seguito AGCOM, con ampi potere di controllo, vigilanza e disciplina, anche regolamentare
sui fornitori dei servizi di telefonia. Successivamente, il D.Lgs. 1.08.2003 n. 259, come
modificato, denominato "Codice delle comunicazioni elettroniche", di seguito: "CCE",
prevede -in attuazione delle direttive UE n. 19, 20, 21 e 22 del 2002 sul "servizio
universale"- agli artt. 53 e ss, nella formulazione ratione temporis vigente all'epoca dei fatti
di causa (2013-2014) una serie di diritti degli utenti e di obblighi degli operatori, nonchè
previsioni sul contenuto del contratto, delegando ulteriori poteri regolamentari all'AGCOM.
Nel CCE, è previsto, inter alia, il diritto dell'utente a cambiare operatore telefonico
mantenendo lo stesso numero fisso e mobile, cd number portability (art. 80 CCE).
All'epoca dei fatti la procedura della "number portability" era regolata dalla delibera
AGCOM n. 274/2007/CONS del 6.06.2007, c.s.m.: gli artt. 17 e ss della detta delibera
stabiliscono che la richiesta di portabilità della linea può pervenire al gestore donating (cioè
quello che ha in uso la linea dall'utente) sia direttamente dall'utente sia dal gestore
recipient (cioè il gestore a cui la linea deve essere trasferita); il gestore che riceve la
richiesta di portabilità deve comunicare all'altro la richiesta ed individuare una data per
effettuare l'operazione; entrambi debbono assicurare la continuità del servizio a favore
dell'utente e impegnarsi per assicurare la sincronizzazione della portabilità del numero al
passaggio della linea; la richiesta di portabilità non può essere rifiutata dal gestore
donating, salvo specifici motivi di impossibilità tecnica determinati dalla Autorità (ad es.:
non titolarità del numero in capo al cedente, ecc.); i gestori telefonici comunicano tra loro
attraverso una piattaforma telematica comune.
In aggiunta, il Giudice rileva come l'AGCOM, in attuazione degli artt. 61 e 72 CCE, con le
delibere 179/2003/CSP, 259/2004/CSP e 79/2009 CSP ha previsto l'emanazione da parte
degli operatori telefonici delle cd "Carte dei servizi", aventi un contenuto in parte
predeterminato dell'Autorità, recanti i livelli e gli obiettivi minimi di qualità dei servizi: in tali
documenti, ciascun operatore è tenuto a definire i tempi di esecuzione di alcuni servizi
accessori a quello principale di telecomunicazioni, tra cui, ad esempio, per quanto qui
interessa, la portabilità delle linee con conservazione del numero, l'attivazione di nuove
linee, l'obbligo di risposta ai reclami, ecc. Come chiarito dall'AGCOM in numerose
pronunce rese in sede di definizione amministrativa dei contenziosi tra utenti ed operatori
telefonici, ai sensi degli artt. 13 e ss delibera 173/2007, la "Carta dei servizi" integra le
condizioni generali di contratto, indicando tempi ed obbligazioni vincolanti per l'operatore,
che è quindi obbligato ad eseguire le prestazioni tecniche assunte nei tempi ivi indicati
ovvero, ove insorgano eccezionali difficoltà tecniche, a comunicare nello stesso termine tali
insorte problematiche all'utente (ex multis: delibera AGCOM 26/18/CIR del 15.02.2018,
D'A. c. WIND TRE S.P.A., sul sito istituzionale dell'AGCOM).
7. Domanda di accertamento degli inadempimenti: decisione
Il Tribunale osserva che sulla scorta dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle
emergenze istruttorie, la domanda attorea di accertamento è risultata parzialmente fondata
e merita, pertanto, di essere accolta limitatamente agli inadempimenti appresso precisati,
per i seguenti motivi.
In fatto, il Giudice evidenzia che è pacifico, in quanto dedotto dalle due parti, che le stesse
hanno stipulato a luglio 2013 un contratto avente ad oggetto l'erogazione di servizi di
telecomunicazioni: in particolare, secondo SC. il contratto ha avuto ad oggetto l'attivazione
di tre linee: una linea fissa con portabilità del numero (omissis...) da precedente operatore,
l'attivazione di una linea mobile con portabilità del numero (omissis...) dal precedente
operatore e l'attivazione di una linea per servizio internet.
Secondo la Convenuta il contratto ha avuto ad oggetto l'attivazione di tre linee: la linea
fissa con portabilità del numero (omissis...) dal precedente operatore TIM S.P.A.,
l'attivazione ex novo del numero mobile (omissis...) e l'attivazione di una terza linea con
funzione imprecisata da BT. Orbene, il Giudice evidenzia che non risulta versata in causa
la registrazione audio del contratto nè un contratto scritto firmato dalle parti o, almeno,
dall'utente, di talchè deve concludersi che vi è prova dell'oggetto del contratto
limitatamente al contenuto pacifico tra le parti, vale a dire l'attivazione del servizio di linea
fissa con portabilità del numero (omissis...) da TIM S.P.A., come ammesso dalla stessa
BT.
Ora, passando alla disamina dei lamentati inadempimenti, il Tribunale osserva quanto
segue.
7.a Mancata risposta ai reclami
Circa la mancata risposta di BT ai due reclami avanzati dall'utente, SC. ha versato in
causa due reclami (da essa sottoscritti) diretti a BT, con prova di inoltro e ricezione (docc.
fasc. Att.). L'obbligo dell'operatore telefonico di rispondere ai reclami dell'utente è previsto
dalla Carta dei servizi di BT, dalla stessa dimessa (doc. 11 fasc. Conv.) ma anche dal
principio di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede, sancito dagli artt.
1175 e 1375 cc, evidenziandosi che BT è un operatore professionale di telefonia, dunque
tenuto ad eseguire il contratto secondo buona fede e secondo lo standard di diligenza
professionale esigibile.
Si deve concludere che sussiste il lamentato inadempimento, non avendo BT offerto
alcuna prova liberatoria idonea.
7.b Manca esecuzione della portabilità
Circa la mancata portabilità della linea fissa e mobile, deve accertarsi la sussistenza
dell'inadempimento limitatamente alla linea fissa (omissis...), l'unica per la quale è provata
l'esistenza dell'obbligazione contrattuale e legale di BT, in forza del contratto tra le parti e
dell'art. 80 CCE.
Il Giudice rileva, difatti, che a fronte dell'allegazione di inadempimento di portabilità della
linea fissa (omissis...), BT non ha fornito prova liberatoria ex art. 1218 cc, posto che la
stessa ha sostenuto di non avere potuto completare l'attivazione per fatto non imputabile,
nella specie per il rifiuto di SC. di far accedere il tecnico di BT alla sede dell'impresa. Ora, il
Giudice osserva che SC. ha negato la circostanza e BT non ha offerto alcuna prova di
quanto asserito. In particolare, la schermata asseritamente estratta dal sistema "Hermes",
è un documento di formazione unilaterale di BT che, in presenza di contestazione della
controparte circa i fatti in tesi rappresentati dal documento, nulla prova. La Convenuta
avrebbe dovuto sopportare i suoi asserti con ulteriori prove, documentali o testimoniali,
volte a dimostrare di avere richiesto all'utente un appuntamento per accedere nella sede
dell'impresa: BT nulla del genere ha provato, dal che discende che non ha fornito prova
liberatoria onde deve affermarsi l'inadempimento di BT per mancata portabilità della linea
fissa contrattualizzata n. (omissis...).
7.c Mancata cessazione della fatturazione dopo il recesso dell'utente
SC. si è poi doluta che, nonostante l'esercizio del recesso il 28.08.2014, BT ha continuato
ad emettere fatture ed a pretendere il pagamento dei relativi crediti inesistenti.
SC. ha versato in causa sia copia della dichiarazione di recesso dal contratto, diretta a BT,
con prova di ricezione in data 29.08.2014 (doc. 1 fasc. Att.), sia le fatture emesse da BT
anche in data successiva al recesso, e precisamente fino all'anno 2016 (doc. 2 fasc. Att. e
doc. 12 fasc. Conv.).
BT non ha preso posizione su questo specifico inadempimento lamentato, limitandosi a
sostenere di avere diritto ad essere pagata.
Il Giudice osserva che sussiste l'inadempimento all'obbligo di esecuzione del contratto
secondo buona fede, posto che dopo il recesso dell'utente, validamente esercitato, come
incontestato, l'operatore telefonico non ha più diritto a pretendere corrispettivi e quindi ad
emettere fatture.
7.d Perdita della numerazione fissa (omissis...)
SC., infine, si è doluta della perdita della numerazione fissa (omissis...), per fatto di BT, la
quale si è difesa sostenendo di avere legittimamente cessato la linea per morosità.
Il Tribunale evidenzia che la domanda dell'utente in parte qua è infondata, atteso che
l'utente ha diritto a conservare il numero se ne richiede la portabilità ma non nell'ipotesi in
cui eserciti il recesso dal contratto, senza indicare un altro operatore telefonico a favore del
quale migrare il numero. Nel caso di specie, l'Attrice non ha allegato, nè provato, di avere
chiesto ad un altro operatore telefonico di attivare con portabilità da BT il numero
(omissis...), nè di avere chiesto a BT di migrare ad un altro operatore telefonico tale
numero, risultando anzi che abbia esercitato un recesso secco dal contratto. Da ciò
discende che all'esito del comunicato recesso da parte di SC., legittimamente BT ha
disattivato la numerazione con conseguente perdita della stessa ed assegnazione ad un
altro utente.
In conclusione, devono reputarsi accertati gli inadempimenti consistenti nella mancata
risposta a due reclami dell'utente, nella mancata portabilità della linea fissa (omissis...) e
nella persistente fatturazione successivamente al recesso esercitato dall'utente.
8. Domanda attorea di condanna per "indennizzi automatici": diritto
Il Tribunale osserva che -nella materia delle telecomunicazioni- come anche affermato da
autorevole Dottrina, risultano previste due tipologie di "indennizzi" in favore degli utenti: gli
indennizzi cd "amministrativi" e gli indennizzi cd "contrattuali" o "automatici".
Gli indennizzi "amministrativi", prefigurati dalla legislazione comunitaria, sono previsti
dall'art. 84 CEE, rubricato "Risoluzione extragiudiziale delle controversie", del seguente
testuale tenore: "1. L'Autorità, ai sensi dell'art. 1, co. 11, 12 e 13 l. 31.07.1997 n. 249,
adotta procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle
controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali, relative alle disposizioni di
cui al presente capo, tali da consentire un'equa e tempestiva risoluzione delle stesse,
prevedendo nei casi giustificati un sistema di rimborso o di indennizzo". L'AGCOM ha,
all'uopo, adottato con la delibera 173/2007/CONS, artt. 14 e ss, un meccanismo per la
definizione extragiudiziale avanti a sè delle controversie (sempre salva la facoltà dell'utente
di adire il Giudice per il riconoscimento del maggiore danno), meccanismo da attivarsi
avanti all'AGCOM su istanza dell'utente. Con la delibera AGCOM del 16.02.2011 n. 73
sono stati poi stabiliti gli indennizzi riconoscibili dall'Autorità amministrativa nell'ambito del
meccanismo di Alternative Dispute Resolution di cui sopra. Dunque, l'utente ha facoltà di
richiedere il pagamento in suo favore degli indennizzi di cui alla delibera AGCOM n.
73/2011/CONS, secondo la procedura prevista dagli artt. 84 CCE e 14 e ss delibera
AGCOM n. 173/2007/CONS, nell'ambito di una procedura di ADR avanti all'AGCOM (o ai
CO.RE.COM. da questa delegati) e non avanti al Giudice ordinario, al quale si può
unicamente richiedere il risarcimento del danno dedotto e provato quale conseguenza
diretta dei detti disservizi, assolvendo all'onere della prova sul punto previsto dagli artt.
1223 e ss cc. In altre parole, gli indennizzi cd "amministrativi" sono uno strumento, avente
natura e scopo deflattivo, consistente nel riconoscimento di somme, di modesto importo
giornaliero, pre-determinate per ogni giorno di disservizio, a prescindere dall'accertamento
giudiziale degli elementi costitutivi tipici della domanda di risarcimento del danno.
Giova sottolineare che l'inammissibilità della domanda per indennizzi amministrativi avanti
al GO è stata di recente anche sancita dalla Corte di legittimità: "Gli indennizzi sono
previsti nella delibera AGCOM e nel D.M. citati in funzione deflattiva, per prevenire ed
evitare il contenzioso inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle
controversie. Essi non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno, e
non possono quindi supplire alla mancata prova, come nel caso di specie, dello stesso
verificarsi del danno. Non possono quindi essere direttamente utilizzati, qualora si arrivi
alla introduzione della causa e con essa ad una domanda risarcitoria fondata sulle regole
ordinarie dell'inadempimento e della prova del danno, come prova presuntiva dell'an, oltre
che del quantum, del danno.." (Cass. civ. sez. 3 del 21.06.2017 n. 15649, in parte motiva).
Dall'indennizzo appena descritto, riconoscibile soltanto in sede amministrativa, debbono
essere distinti gli indennizzi cd "contrattuali" o "automatici", cioè quelli previsti in
documenti, aventi natura negoziale, quali le "Carte dei servizi", spettanti all'utente a seguito
di inadempienze contrattuali del professionista fornitore del servizio di telefonia. Ad
implementazione degli artt. 61 e 72 CCE, l'AGCOM ha imposto agli operatori di telefonia
l'adozione delle cd "Carte dei Servizi", recanti un insieme di obblighi comportamentali,
spesso accessori all'esecuzione della prestazione principale, predisposti dal professionista
secondo uno schema predefinito dall'Autorità: le Carte dei servizi si affiancano alle
condizioni generali di contratto e sono vincolanti per l'operatore di telefonia, nella
prospettiva della migliore tutela della posizione dell'utente, soprattutto alla luce
dell'asimmetria anche informativa (in ordine alla qualità e caratteristiche del servizio reso)
che di regola caratterizza i rapporti di fornitura di utenza telefonica. In esecuzione delle
delibere AGCOM, le Carte dei servizi prevedono, tra le altre cose, anche "indennizzi" a
favore dell'utente, in presenza di determinati inadempimenti, con pagamento una tantum,
ovvero su base giornaliera, con un tetto massimo, spesso da riconoscersi direttamente in
bolletta a favore dell'utente, senza che questi sia tenuto a richiederli (da qui il nome di
"indennizzi automatici"). Tutti gli indennizzi contrattuali previsti nelle Carte dei servizi non
escludono la spettanza di eventuale maggiore danno, in quanto è sempre presente la
clausola "salvo il maggior danno". Dal punto di vista giuridico, tali "indennizzi", trovando
fondamento in un contratto, sono qualificabili come penali e, pertanto, possono certamente
essere richiesti al Giudice ordinario, salva sempre la possibilità di richiedere il maggiore
danno, se provato, eventualmente maggiore degli indennizzi contrattuali.
Orbene, nel caso di specie, SC. ha chiesto, come si legge nelle conclusioni sopra riportate,
gli "indennizzi automatici normativamente regolamentati", invocando come disciplina la
delibera AGCOM n. 73/2011: tale domanda deve essere qualificata dal Giudice nel senso
che l'Attrice ha chiesto la condanna di BT al pagamento di qualsivoglia tipo di indennizzi,
assumendone la spettanza in ogni caso: in altre parole, nella domanda svolta dall'Attrice
possono reputarsi compresi sia gli indennizzi cd "amministrativi", previsti e regolati dalla
delibera 73/2011 AGCOM, sia gli indennizzi cd "automatici" o "contrattuali", previsti dalle
Carte dei servizi.
Orbene, nella Carta dei servizi, dimessa dalla stessa BT, risulta alla clausola 6.2, quanto
segue (doc. 11 fasc. Conv. pagg. 8 e 9). Ai sensi della lettera f), in caso di ritardo di BT
nella risposta ai reclami relativi ad un'utenza fissa, spetta all'utente un indennizzo
giornaliero di Euro 5,00 per ogni giorno di ritardo, per un massimo di giorni 15. Ne
discende che avendo BT omesso di rispondere a due reclami scritti, spetta a SC.
l'indennizzo contrattuale di Euro 150,00, pari ad 2 x Euro 5 x 15 = Euro 150,00.
Ai sensi della lettera g), in caso di ritardata/omessa portabilità di numero fisso, spetta
all'utente l'indennizzo di Euro 5,00 per massimo 15 giorni onde, considerato l'accertato
inadempimento di BT, spetta a SC. la somma di Euro 75,00 per indennizzo contrattuale:
Nulla di contro spetta per il protrarsi della fatturazione nonostante il recesso, trattandosi di
inadempimento per il quale la Carta dei Servizi di BT non risulta prevedere un indennizzo
automatico (doc. 11 fasc. Conv.). Del pari nulla spetta per la perdita della numerazione,
perchè come si è visto nel paragrafo che precede non si è trattato di un inadempimento
imputabile a BT.
In conclusione, la domanda di condanna al pagamento degli indennizzi automatici è
parzialmente fondata e deve essere accolta nella misura di Euro 225,00.
Nulla per interessi, in assenza di domanda.
9. Domanda attorea di accertamento negativo e contrapposta domanda di condanna svolta
in via riconvenzionale da BT: diritto e decisione
Il Tribunale osserva che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di
accertamento negativo è nel senso che spetta a chi si rivendica creditore fornire prova del
proprio preteso credito (ex multis: Cass. civ. sez. 3 del 12.12.2014 n. 26158; conf.: Cass.
civ. sez. 6-L del 4.10.2012 n. 16917).
Quanto all'azione contrattuale di adempimento svolta in via riconvenzionale di BT, il criterio
di riparto degli oneri assertivi e probatori di siffatta azione è previsto dal combinato
disposto degli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali
incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale o legale
dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente e, ciò
fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto (ex
multis: Cass. civ. SS.UU. del 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. del
25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. del 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. del 1.12.2003 n. 18315;
Cass. civ. del 5.10.1999 n. 11629).
In fatto, il Tribunale osserva che è stato accertato che le parti hanno stipulato un contratto
avente ad oggetto -quanto meno- l'attivazione con portabilità della linea fissa (omissis...) a
carico di BT ed in favore di SC..
La stessa BT ha ammesso di avere ricevuto il 28.08.2013 dal precedente operatore
telefonico uscente la linea fissa (omissis...), asserendo poi di non essere riuscita ad
attivarla, asseritamente per fatto di SC., senza tuttavia fornire prova che la mancata
attivazione sia stata imputabile al rifiuto dell'utente di ricevere il tecnico di BT presso la sua
sede. Tale circostanza di fatto è stata allegata da BT, è stata negata da SC., e non è stata
provata da BT, ribadendosi che la schermata della piattaforma "Hermes", la cui valenza
probatoria è stata contestata da SC., è un documento di formazione unilaterale di BT onde,
se contestata, nulla prova. E' poi pacifico che SC. ha anche esercitato il recesso dal
contratto nell'agosto 2014, con missiva ricevuta da BT il 29.08.2014 (doc. 1 fasc. Att.).
L'emissione da parte di BT di 21 fatture per il periodo dal 1.08.2013 al 29.02.2016 è
documentale, risultando dalla convergente produzione documentale delle due parti,
osservandosi che dalle fatture di BT risulta che i corrispettivi sono pretesi per le linee
(omissis...), (omissis...) e (omissis...) (docc. 2 fasc. Att. e doc. 12 fasc. Conv.).
Il Tribunale osserva che sulla scorta delle emergenze di causa e dei principi di diritto da
applicare alla decisione, la domanda attorea è risultata fondata e la domanda
riconvenzionale è risultata infondata, per le seguenti ragioni.
A fronte di eccezione di inadempimento di SC., e in mancanza di prova di adempimento da
parte di BT, nulla spetta alla Convenuta per corrispettivi dal 1.08.2013 al 29.08.2014,
osservandosi che la stessa BT ha ammesso in comparsa di costituzione che la linea non è
stata mai effettivamente attivata.
Del pari, in presenza di recesso, nulla spetta a BT per corrispettivi pretesi per il periodo dal
30.08.2014 al 29.02.2016, stante l'intervenuta, valida ed efficace, cessazione del contratto.
In aggiunta, per i corrispettivi pretesi da BT per i numeri (omissis...) e (omissis...) addirittura
manca prova che si tratti di linee contrattualizzate da parte SC..
La domanda di accertamento negativo è fondata, onde deve essere accolta come da
declaratoria in dispositivo, mentre la contrapposta domanda di condanna svolta da BT è
infondata, con conseguente rigetto della stessa.
Per completezza, si osserva che la domanda di SC. volta a condannare BT a "stornare" le
21 fatture emesse a suo carico, non può essere accolta, nel senso che non spetta al
Giudice ordinario dare disposizioni sulla posizione tributaria di BT, fermo il dovere di
quest'ultima di allineare i propri documenti fiscali alla sottostante ed effettiva situazione
civilistica, come accertata in questa sentenza, in conformità alle leggi fiscali applicabili.
10. Domanda attorea di condanna al risarcimento del danno: allegazioni e diritto
SC. ha chiesto la condanna di BT a pagare in suo favore la sorte di Euro 9.000,00, o la
diversa somma di giustizia, a titolo di risarcimento contrattuale/extra-contrattuale dei danni
patrimoniali e non patrimoniali, anche per perdita di chance ed anche esistenziali e per
lesione della reputazione commerciale, per l'isolamento ed irreperibilità patiti a causa
dell'inadempimento di BT.
BT si è difesa, contestando la carenza di prova del danno e del nesso causale,
l'imputabilità all'Attrice dello stesso e comunque svolgendo eccezione ex art. 1227 co. 2 cc
per i danni che SC. avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Il Tribunale anzi tutto osserva che la domanda deve essere qualificata come
esclusivamente contrattuale, atteso che l'Attrice non ha dedotto mai nei suoi atti uno
specifico fatto illecito di cui all'art. 2043 cc, avendo allegato unicamente vari inadempimenti
di BT:
Orbene, in diritto, il Tribunale osserva che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e
prova dell'azione di risarcimento del danno contrattuale svolta in causa è regolato dagli
artt. 1218 e 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a
chi agisce in risarcimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale
dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta, nonchè allegare e
provare il danno ed il nesso causale tra inadempimento totale o parziale e danno e, ciò
fatto, incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non avere
potuto adempiere per causa a sè non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la
pretesa attorea (Cass. civ. SS.UU. del 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. sez. 2 del
26.07.2013 n. 18125; Cass. civ. sez. 3 del 26.02.2013 n. 4792; Cass. civ. del 25.10.2007
n. 22361; Cass. civ. del 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. del 1.12.2003 n. 18315).
Ai sensi dell'art. 1223 cc, il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni che siano
conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, comprensivi tanto della perdita
subita, quanto del mancato guadagno: "...il danno risarcibile coincide con la perdita o il
mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui
delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione
dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato...." (Cass.
civ. sez. 2 del 26.09.2016 n. 18832). Quanto al danno patrimoniale da mancato guadagno,
incombe al danneggiato provare che, ove l'altro contraente fosse stato adempiente,
avrebbe con certezza o comunque ragionevolmente conseguito una corresponsione
economica, che invece non ha conseguito a causa dell'inadempimento (ex multis: Cass.
civ. sez. 3 del 3.12.2015 n. 24632; conf. Cass. civ. sez. 3 del 28.01.2005 n. 1752). La più
avvertita e recente giurisprudenza ha enucleato, anche nell'ambito del danno patrimoniale,
la voce del danno c.d. "da perdita di chance", che consiste non già nella perdita di un
vantaggio economico specifico ma nella perdita (certa) della possibilità di conseguire un
determinato vantaggio economico, affermando: "In tema di somministrazione del servizio di
telefonia fissa, il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela,
conseguente al mancato o inesatto inserimento nell'elenco telefonico dei dati identificativi
del fruitore, si configura come perdita di "chance", atteso che esso non consiste nella
perdita di un vantaggio economico ma in quella della possibilità di conseguirlo, sicchè,
trattandosi di un genere di pregiudizio caratterizzato dall'incertezza, è sufficiente che lo
stesso sia provato in termini di "possibilità" (la quale deve tuttavia rispondere ai parametri
di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne è consentita la liquidazione in via equitativa"
(Cass. civ. sez. 3 dell'8.06.2018 n. 14916; conf. Cass. civ. sez. 3 del 24.06.2014 n. 23154,
evidenza dell'estensore).
Quanto al danno non patrimoniale, il risarcimento scaturente dall'inadempimento ex artt.
1218 e 1223 cc comprende sia i pregiudizi patrimoniali, sia i danni non patrimoniali, nei
casi previsti dalla legge ovvero se inerisce diritti inviolabili della persona previsti dalla
Costituzione. Al fine di evitare il proliferare di liti bagatellari, i pregiudizi non patrimoniali
risarcibili sono limitati a quelli aventi il carattere della gravità, ed altresì derivanti da una
lesione seria di interessi meritevoli di tutela; risultano non risarcibili, pertanto, i meri fastidi, i
disagi, le ansie o i disappunti (così: Cass. civ. SS.UU. dell'11.11.2008 n. 26972). In buona
sostanza, ove il danneggiato lamenti un danno non patrimoniale ex contractu, il
risarcimento spetta quando l'inadempimento leda interessi di rilevanza costituzionale,
l'offesa superi la soglia di normale tollerabilità ed il pregiudizio patito non sia futile o
meramente bagatellare: "Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti
inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile a condizione
che l'interesse leso -e non il pregiudizio sofferto- abbia rilevanza costituzionale, che la
lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità
imposta dai doveri di solidarietà sociale, e che il danno non sia futile, ovvero non consista
in meri disagi o fastidi ossia nella lesione di diritti del tutto immaginari" (Cass. civ. sez. 3
del 13.11.2009 n. 24030; conf.: Cass. civ. sez. L del 4.03.2011 n. 5237). In punto di
liquidazione del danno, l'art. 1226 cc stabilisce che, ove il danno non possa essere provato
nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice in via equitativa. La giurisprudenza ha
chiarito che la liquidazione equitativa del danno presuppone l'accertamento dell'esistenza
di un danno risarcibile, l'impossibilità o rilevante difficoltà di una stima esatta del danno, il
fatto che tale impossibilità non dipenda dall'inerzia della parte gravata dell'onere della
prova; ciò poichè la richiesta di condanna ex art. 1226 cc non può risolversi in uno
strumento processuale per sottrarsi all'ordinario onere della prova di cui all'art. 2697 cc:
"L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al
giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni
risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno
nel suo preciso ammontare, sicchè grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo
l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re
ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa
ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il
concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di
colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso."
(Cass. civ. sez. 1 del 14.05.2018 n. 11698).
11. Domanda attorea di condanna al risarcimento del danno: fatto e decisione
Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisone e delle
allegazioni e dell'istruzione svolta, la domanda risarcitoria è affetta da insuperabili carenze
assertive, prima che probatorie, onde è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Infatti, ancorchè possano reputarsi provati in causa alcuni inadempimenti di BT, tra cui
quello della mancata attivazione con portabilità del numero (omissis...), il Giudice rileva
come l'Attrice non abbia dedotto, nè, tanto meno, abbia provato, circostanze specifiche di
pregiudizio, essendosi limitata a lamentare l'isolamento telefonico patito con conseguenti
asseriti pregiudizi genericamente determinati. Ora, il Tribunale evidenzia come l'Attrice non
abbia mai allegato nei suoi atti quale specifica attività commerciale essa in concreto
svolgeva nel periodo 2013-2014, di quali linee telefoniche disponeva e quali linee fossero
state pubblicizzate o comunque fossero note ai suoi clienti e fornitori, nè ha mai chiarito il
nesso causale tra inadempimento e lamentato danno e, cioè, perchè la mancata
reperibilità sulla linea (omissis...) abbia vulnerato gli affari o la possibilità di acquisire nuovi
clienti o affari.
Non può tacersi che all'epoca era possibile attivare una linea mobile e dati in tempo reale
con pochi denari, apparendo dunque inverosimile che SC. sia rimasta isolata, quanto meno
per le chiamate in uscita, e mancando allegazione e prova che la linea (omissis...) fosse
l'unica linea nota a clienti e fornitori.
SC. mai ha allegato quale fosse il giro d'affari dell'impresa, quali gli utili e se vi sia stato o
meno un decremento di guadagni nel periodo dell'asserito (ma non provato) isolamento
telefonico. Inoltre, in assenza di allegazione (e prova) di quale fosse la concreta attività
commerciale svolta dall'impresa di SC. non vi è certezza che la stessa svolgesse un'attività
per cui fosse rilevante la reperibilità telefonica, non potendosi escludere che svolgeva un
tipo di attività in cui i clienti si recano personalmente nel punto di vendita per gli acquisti
senza preventive telefonate; del pari, non si può escludere che la stessa acquistasse la
merce dai fornitori tramite ordine agli agenti in occasione delle visite dei medesimi, come
accade per alcuni generi merceologici.
In conclusione, alcun danno patrimoniale risulta provato, anche sotto il profilo del danno da
perdita di chance, mancando evidenza dell'apprezzabilità, serietà e consistenza del danno
da perdita di chance lamentato.
Del pari, quanto al pregiudizio non patrimoniale lamentato, manca la prova che nella platea
dei sui clienti e fornitori vi sia stata una ricaduta negativa della reputazione commerciale di
SC. a causa del lamentato isolamento, non potendosi escludere che la stessa disponesse
di altre linee, non avendo l'Attrice allegato che i due numeri indicati in citazione fossero gli
unici nella sua titolarità e gli unici noti ai clienti e fornitori.
Quanto al patema d'animo in tesi patito da SC. per le missive ricevute da società incaricate
da BT per il recupero del credito, il Giudice evidenzia che il tenore delle cinque missive
dimesse in causa, giunte nell'arco di circa 14 mesi (dal 25.06.2015 al 26.08.2016),
ancorchè non cordiale, non è minaccioso, ma è coerente con delle richiesta di pagamento
(doc. 3 fasc. Att.): la ricezione di tali cinque missive per un credito insussistente (come
accertato in causa) può certamente avere causato disagio e fastidio all'utente, odierna
Attrice e, tuttavia, deve escludersi che tale disagio abbia trasceso la soglia della normale
tollerabilità, onde non risulta prova di un danno non patrimoniale risarcibile.
In conclusione, la domanda risarcitoria è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
In assenza di prova dell'an debeatur dei lamentati danni, non è possibile procedere alla
liquidazione equitativa degli stessi.
12. Spese
Le spese della fase svolta avanti al Tribunale di Trapani, sono state regolate con
l'ordinanza declaratoria di competenza. Debbono quindi qui essere decise le spese di
questa fase, da regolarsi in conformità agli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente
vigente: a mente di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, le spese
seguono la soccombenza, salvi i casi di soccombenza reciproca, di mutamento della
giurisprudenza rispetto a questioni decisive o di novità della questione trattata, ovvero la
ricorrenza di gravi ed eccezionali motivi da esplicitarsi in motivazione, giusta sentenza
della C. Cost. n. 77/2018. Come chiarito dalla Corte di legittimità, il principio della causalità
non ha una funzione sanzionatoria, onde prescinde dall'elemento soggettivo della colpa del
soccombente e risponde principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel
senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per
l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui),
pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di azione e di difesa
in giudizio, previsto dall'art. 24 Cost. (Cass. civ. del 15.07.2008 n. 19456; conf.: Cass. civ.
del 20.02.2014 n. 4074; Cass. civ. del 15.11.2013 n. 25781; Cass. civ. del 21.10.2009 ord.
n. 22381).
Nel caso di specie, la presente causa si è conclusa con la soccombenza reciproca parziale
delle parti, decisamente prevalente a carico di BT, posto che la stessa è risultata
soccombente sulla gran parte delle domande oggetto di causa, inclusa la domanda
riconvenzionale, onde la Convenuta deve essere condannata a rifondere integralmente le
spese di lite di SC., reputandosi marginale la soccombenza della stessa sulla domanda di
condanna risarcitoria.
Quanto alla liquidazione delle spese di lite di SC., le stesse sono liquidate con applicazione
del d.m. n. 55 del 10.03.2014, come successivamente modificato: segnatamente, avuto
riguardo al tenore delle memorie, all'impegno difensivo ed al valore della causa,
conteggiato in base al criterio del decisum e non del petitum, dunque compreso tra Euro
1.100,01 ed Euro 5.200,00, si reputano congrui i parametri medi delle fasi introduttiva e
decisionale (nulla per fase di studio e istruttoria, in quanto già svolte per la causa
trapanese), per complessivi Euro 1.215,00 per compenso ed Euro 264,00 per rimborso
spese vive (c.u. e diritti di Cancelleria), oltre 15% del compenso per rimborso forfetario
spese generali, oltre IVA e CPA se e come dovuti in ragione del regime fiscale dell'Attrice
La domanda di SC. diretta alla refusione delle spese stragiudiziali in tesi sostenute per il
tentativo di conciliazione avanti al CORECOM è infondata, non trattandosi di spese
necessarie, nè documentate, posto che il tentativo di conciliazione può essere svolto dalle
parti personalmente, non essendo necessaria la presenza di un Difensore, e mancando
comunque anche prova del lamentato esborso.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda,
istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, ovvero assorbita, in accoglimento parziale
delle domande attoree, così decide:
dichiara
l'inadempimento di BT ITALIA S.P.A. all'obbligazione contrattuale di rispondere a due
reclami scritti ricevuti dall'utente Fr. SC., titolare dell'omonima impresa individuale, in data
14.10.2014 e 22.07.2015, nonchè all'obbligazione di eseguire l'attivazione con portabilità
della linea fissa (omissis...) ed infine all'obbligazione di cessare l'emissione di fatture dopo
la cessazione del contratto per recesso dell'utente; per l'effetto,
condanna
BT ITALIA S.P.A. a pagare a favore di Fr. SC., titolare dell'omonima impresa individuale, a
titolo di indennizzi automatici, la somma di Euro 225,00; altresì,
dichiara
che non è dovuta la somma di Euro 2.317,00 pretesa da BT ITALIA S.P.A. a carico di SC.
Fr., titolare dell'omonima impresa individuale, per il contratto dedotto in giudizio, concluso a
luglio 2013;
rigetta
in quanto infondata, ogni altra domanda;
letti gliartt. 91 e ss cpc,
condanna
BT ITALIA S.P.A. a pagare a favore di Fr. SC., a titolo di refusione integrale delle spese del
presente processo, la somma di Euro 1.279,00, di cui Euro 1.215,00 per compenso ed
Euro 264,00 per rimborso spese vive, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali,
oltre CPA ed IVA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale di parte Attrice.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.
Milano, 17 novembre 2020