Wind: fatturazione a 28 giorni, la Cassazione conferma lo stop del Consiglio di Stato

Le Sezioni Unite (sentenza 33848 depositata il 12 novembre scorso) hanno respinto il ricorso della società contro la decisione del Consiglio di Stato (n. 1368/2020), nessun eccesso di giurisdizione da parte del giudice amministrativo

Col rigetto del ricorso di Wind Tre davanti alle Sezioni Unite della Cassazione della decisione del Consiglio di Stato (n. 1368/2020), si chiude definitivamente la vicenda della fatturazione delle bollette telefoniche per la telefonia fissa a 28 giorni.

Una prassi che nel corso del 2017 aveva coinvolto le maggiori compagnie telefoniche attive in Italia e che era stata sanzionata dall'Agcom che aveva imposto il ritorno alla fatturazione su base mensile e il recupero gratuito dei giorni persi.

Nel ricorso, la società aveva lamentato il difetto di giurisdizione di Palazzo Spada per aver giudicato su «rapporti interprivatistici e, quindi, di competenza del giudice ordinario, esorbitando dalla giurisdizione del giudice amministrativo».

Per le sezioni Unite però la doglianza è priva di fondamento. "Anche volendo lasciare in disparte - scrive la Corte - la circostanza per cui è stata la stessa odierna società ricorrente a rivolgersi al giudice amministrativo", nel caso in esame, prosegue la decisione, "siamo nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (riconosciuta dall'art. 133, comma 1, lettera l), C.p.a.), che ricomprende tutti i provvedimenti, «compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati», delle Autorità di regolazione istituite ai sensi della citata legge n. 481 del 1995, fra le quali rientra l'Agcom".

"Non può sostenersi, pertanto, che il Consiglio di Stato si sia ingerito in un rapporto di natura privatistica, perché la natura privatistica contraddistingue il rapporto che lega il singolo utente con la società erogatrice del servizio telefonico (nel caso, la Wind); ma ciò che viene in evidenza, ai fini dell'attribuzione della giurisdizione, è invece la riconducibilità della causa odierna all'esercizio del potere di regolazione riconosciuto all'Autorità, rispetto al quale le misure conformative disposte non sono altro che una conseguenza derivante in automatico".

Innanzitutto, occorre rilevare come non risponda al vero che il Consiglio di Stato non abbia motivato sul punto. La sentenza impugnata, infatti, ha affermato che «il potere di regolazione-dissuasione dell'Autorità, a favore del contraente debole, non dimostra criticità o aperto contrasto col diritto UE», specie in un caso, come appunto quello in esame, nel quale il comportamento della società (omissis) è stato ritenuto in palese contrasto col principio di trasparenza che deve regolare i rapporti tra gli operatori telefonici e i clienti singoli. Richiamando il collegamento trasversale della materia in esame con i principi comunitari in tema di concorrenza, il giudice amministrativo ha avuto cura di supportare la sua motivazione citando i «doveri di trasparenza degli operatori di mercato» di cui alla sentenza 2 giugno 2016 della Corte di giustizia (in causa C-410/14). E sulla base di questa ricostruzione ha escluso l'esistenza di «un reale dubbio interpretativo di carattere giuridico, da risolvere con riguardo alla normativa comunitaria e sovranazionale» tale da imporre la rimessione della questione interpretativa. La motivazione circa la mancata rimessione, dunque, si fonda sulla chiarezza della normativa europea, affermata in modo del tutto plausibile.”

La Cassazione ha rigettato tutti i motivi proposti da Wind Tre, così di fatto confermando la correttezza della decisione del Consiglio di Stato, che aveva messo in luce come lo spostamento della cadenza di fatturazione da quella mensile a quella quadrisettimanale fosse una pratica “dissimulativa di un aumento tariffario” pari, in media, all’8,6% annuo a contratto, attraverso l’introduzione di una “tredicesima mensilità” e, dunque, congegnata in modo da risultare “nient’affatto intellegibile” e “sleale” nei confronti dei consumatori.



(sentenza 33848)