Una recente sentenza della sesta sezione penale della Cassazione (n. 23059/2023) ha sollevato l’attenzione sul caso di un padre condannato in appello a una multa di 300 euro per la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
La condanna è stata emessa poiché il padre, violando l’ordinanza che stabiliva l’affidamento condiviso dei figli, impediva alla madre di vedere i figli nei giorni prestabiliti.
Questi ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello aveva erroneamente valutato l’esistenza dell’elemento materiale del reato e che mancava l’elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato.
Indice dei contenuti
Le argomentazioni presentate dal padre nel suo ricorso
Nel ricorso presentato presso il Palazzaccio, il padre ha sostenuto che la Corte aveva erroneamente ritenuto l’esistenza dell’elemento materiale del reato.
Ha affermato, infatti, che i provvedimenti di ammonimento citati dalla parte civile (la difesa dell’ex moglie) riguardavano periodi antecedenti alla denuncia e che, in seguito a un’ordinanza di ammonimento, aveva smesso di opporsi alla possibilità che la madre vedesse liberamente i figli.
Ha inoltre sostenuto di non essere stato in grado di garantire quotidianamente il diritto di visita della stessa a causa dei suoi impegni lavorativi, durante i quali i bambini erano affidati ai nonni. Pertanto, ha sostenuto che mancava l’elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato.
La risposta della Corte di Cassazione alle argomentazioni del padre
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, sostenendo che le deduzioni presentate dal padre riguardavano principalmente l’apprezzamento del materiale probatorio, il quale non può essere rivalutato in sede di legittimità. Inoltre, la Corte ha rilevato che dalle prove emerse durante il processo è stata dimostrata la responsabilità penale del padre per avere eluso il provvedimento emesso dal tribunale nel procedimento di separazione personale dei coniugi.
Il punto chiave secondo la Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha chiarito che, nel caso in questione, il reato richiede la presenza di un dolo generico, che non necessariamente deve essere intenzionale.
Tuttavia, la Corte ha sottolineato che il padre avrebbe potuto escludere la propria colpevolezza solo se avesse avuto un plausibile e giustificato motivo basato sulla volontà di tutelare l’interesse del minore in una situazione improvvisa e temporanea, che non poteva essere risolta tramite la richiesta di una modifica del provvedimento al Tribunale.
Inoltre, la Corte ha rilevato che le azioni del padre, come il prolungato periodo di impedimento della madre di vedere i figli e le restrizioni imposte, non supportavano l’idea di un impedimento giustificato e occasionale.
La decisione finale della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, pertanto, ha dichiarato il ricorso del padre inammissibile, ritenendo che le deduzioni presentate non fornivano valide cause di esclusione della colpevolezza. Inoltre, ha sottolineato che il padre aveva agito in modo tale da rendere poco plausibile la tesi di un impedimento giustificato. La sentenza ha così confermato la condanna inflitta in appello.
Conclusioni
La sentenza della Corte di Cassazione in merito al caso in questione fornisce importanti linee guida riguardo alla mancata esecuzione dolosa di un provvedimento giudiziario nell’ambito dell’affidamento condiviso dei figli.
È stato sottolineato che il dolo richiesto per il reato può assumere la forma di un dolo generico e non necessariamente intenzionale. Tuttavia, affinché la colpevolezza del genitore sia esclusa, deve essere dimostrato un motivo plausibile e giustificato che derivi dalla volontà di tutelare l’interesse del minore in una situazione imprevista e transitoria.
È importante notare che le considerazioni fatte dalla Corte di Cassazione nel presente caso sono applicabili indipendentemente dal genitore collocatario prevalente, sia esso la madre o il padre. La priorità rimane sempre quella di assicurare il benessere e l’interesse dei figli coinvolti nelle questioni di affidamento, senza pregiudizio di genere.
In definitiva, la sentenza conferma la condanna inflitta al padre per la mancata esecuzione dolosa del provvedimento giudiziario riguardante l’affidamento condiviso dei figli e rappresenta un importante precedente che ribadisce l’importanza di rispettare le disposizioni dei provvedimenti giudiziari al fine di garantire il diritto dei minori ad avere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, nel rispetto del loro benessere e dei loro interessi.
Cassazione Penale n. 23059_23