Diritto al risarcimento anche se il valore delle riparazioni supera quello dell’autovettura

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Per la Cassazione il risarcimento a seguito di sinistro stradale può essere concesso anche se il valore delle riparazioni supera quello commerciale dell’autovettura danneggiata.

La nuova ordinanza della Cassazione, dunque, pone soccorso ai proprietari di vetture datate e risolve così una delle questioni più spinose e ridondanti relative all’Rc auto.

 

La vicenda

Con distinti atti di citazione, B.B. e A.A. – rispettivamente, conducente e proprietaria di una vettura (Omissis) – agirono per il risarcimento dei danni riportati a causa di un incidente stradale avvenuto il (Omissis), che imputavano ad esclusiva responsabilità del conducente di un’autovettura (Omissis) di proprietà della S.I, di C.C. e D.D. s.n.c. e assicurata presso la A. Assicurazioni; dedussero che, provenendo dall’opposta direzione di marcia, la (Omissis) aveva urtato il mezzo in cui viaggiavano gli attori che, superato un incrocio, aveva appena completato la manovra di immissione nella strada in cui sopraggiungeva l’altro veicolo; assunsero che l’incidente era stato determinato dalla velocità eccessiva dell’auto investitrice che aveva invaso la corsia percorsa dall’autovettura (Omissis); richiesero, il B.B., il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni riportate e, la A.A., il risarcimento dei danni materiali subiti dalla vettura; riunite le due cause, il Giudice di Pace di Brindisi, accolse parzialmente le domande, affermando la paritaria responsabilità concorsuale dei due conducenti e condannando la A. al pagamento di 3.680,50 Euro in favore della A.A. e di 1.338,42 Euro in favore del B.B., il tutto oltre accessori e rimborso delle spese di lite.

Pronunciando sull’Appello della A., poi, il Tribunale ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado e, per un verso, ha accertato un maggiore concorso di responsabilità (del 60%) a carico del conducente della (Omissis), mentre, per altro verso, ha ridotto gli importi risarcitori a 2.144,04 Euro in favore della A.A. (dichiarando di voler effettuare una liquidazione per equivalente in luogo di quella in forma specifica compiuta dal primo giudice) e in 981,14 Euro in favore del B.B., oltre – per entrambi interessi e rivalutazione;  ha inoltre condannato gli appellati a restituire alla compagnia le somme percepite in eccesso e ha compensato integralmente le spese di lite. La A.A. e il B.B. hanno proposto ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi. Ad esso ha resistito, con controricorso, la A. Assicurazioni Spa.

 

La decisione della Corte

Con l’ordinanza numero 10686/2023, depositata il 20 aprile dalla Terza Sezione Civile della Cassazione, i Giudici hanno stabilito che le compagnie di assicurazione sono obbligate a risarcire i danni da incidente anche qualora questi superino il valore di mercato del veicolo. Il tutto a condizione che non vi sia un arricchimento ingiustificato in favore del danneggiato.

Nella sentenza i Giudici hanno motivato infatti che, data per assodata la valutazione dei periti assicurativi sulla corretta stima dei costi di riparazione, le compagnie assicurative possono non riconoscere il risarcimento dei danni oltre il valore commerciale dell’auto solo nel caso in cui, appunto, l’indennizzo finisce per arricchire il danneggiato in modo ingiustificato.

Nelle motivazioni degli Ermellini si legge che il danneggiato può avere serie ed apprezzabili ragioni per preferire la riparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato. E tale necessità può comportare un costo anche notevolmente superiore a quello della sostituzione.

 

Commento

Ben la Corte è intervenuta sul settore delle riparazioni auto, bacchettando, di fatto, le compagnie di assicurazioni che spingevano i propri clienti a rottamare l’automobile in caso di incidente quando il costo delle riparazioni superava il valore commerciale dell’automobile, con il solo scopo di contenere i costi risarcitori.

Il danneggiato, infatti, può avere serie ed apprezzabili ragioni per preferire la riparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato perché per esempio gli risulta più agevole la guida di un mezzo cui è abituato o perché vi sono difficoltà di reperirne uno con caratteristiche similari sul mercato o perché, ancora, vuole sottrarsi ai tempi della ricerca di un veicolo equipollente e ai rischi di un usato che potrebbe rivelarsi non affidabile.

Pertanto appare giusto che una piena soddisfazione delle ragioni risarcitorie possa comportare un costo anche notevolmente superiore a quello della sostituzione.

Cass_ 10686 2023

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