Clausole vessatorie nei contratti B2B e B2C

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Distinguiamo i rapporti intercorrenti tra parti aventi pari forza contrattuale – tra i quali rientrano i contratti business to business e quelli tra consumatori – e le relazioni giuridico-economiche che possono presentare, invece, un’asimmetria (contratti business to consumer)

In primo luogo, è necessario esaminare l’ambito di applicazione della normativa in materia di clausole vessatorie tra imprese rispetto a quella speciale dettata in materia di consumatori.

Senza volerci qui soffermare sulla distinzione tra Professionista e Consumatore, possiamo proporre il seguente specchietto esplicativo:

  • ai rapporti tra imprese/professionisti (cd. B2B business to business) si applica la tutela generale prevista dall’art. 1341 c.c.
  • ai rapporti che coinvolgano i consumatori (cd. B2C business to consumer) si applica, invece, la tutela speciale prevista dagli artt. 33 ss. del D.lgs 206/2005 (cd. Codice del Consumo).

 

 

Qual è la differenza fondamentale tra le due discipline?

La fondamentale differenza che sussiste tra la disciplina dettata in materia di clausole vessatorie tra imprese e quella dettata dal codice del consumo riguarda l’esistenza o meno di uno squilibrio contrattuale in concreto.

Nell’impianto normativo dell’art. 1341 c.c., non si individua un intento del legislatore teso a proteggere la parte debole: “infatti, potrebbe non esserci disparità o squilibrio tra le parti. Né tali clausole devono portare ad un reale squilibrio contrattuale“.

Ciò che conta è che il soggetto aderente venga “allarmato tramite la doppia sottoscrizione, sul contenuto di particolari clausole”.

Con riferimento alle clausole vessatorie ed ai consumatori l’intento, come evidenziato dall’art. 33 del Codice del Consumo è dichiaratamente quello di tutelare la parte debole, ossia il Consumatore. Non a caso, infatti, si considerano vessatorie quelle clausole che determinano uno squilibrio effettivo a danno del Consumatore. Il giudice, in altre parole, dovrà anche d’ufficio valutare la clausola incriminata, nel quadro complessivo della relazione contrattuale, e dovrà accertarne la vessatorietà se, in concreto, vi sia un effettivo squilibrio a svantaggio della parte debole.

 

Doppia sottoscrizione e trattativa individuale

Altra differenza fondamentale tra i due istituti si colloca nel differente presupposto di efficacia:

  • la clausola vessatoria tra imprese è efficace se approvata specificatamente per iscritto;
  • la clausola vessatoria è efficace nei confronti del consumatore, solo se oggetto di trattativa individuale.

Sulla nozione di trattativa individuale, per sintetizzare, possiamo affermare che si tratta di un qualcosa di più della mera doppia sottoscrizione, richiedendo lo svolgimento di una seria ed effettiva negoziazione (es. scambio di bozze ecc.).

 

Clausole vessatorie (onerose) nei contratti B2B: la specifica approvazione per iscritto

Così delineato l’ambito applicativo dell’art. 1341 c.c., rispetto alla disciplina speciale dettata dal Codice del Consumo, possiamo, a questo punto, soffermarci sul concetto di specifica approvazione.

Non è certamente da avallare la prassi del richiamo in blocco di tutte le clausole del contratto (vessatorie e non vessatorie). Ad esempio, una clausola con la quale si richieda alla parte aderente di approvare gli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 non sarebbe adeguata a richiamare l’attenzione sulle clausole onerose. Si tratta dell’ipotesi di sottoscrizione promiscua: una sottoscrizione, cioè, indiscriminata, apposta in seguito all’elencazione di clausole vessatorie esposte unitamente a tutte le altre condizioni generali non onerose.

Il principio è stato ribadito da Cass. 2014 n. 24193: “La specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie deve essere separata ed autonoma rispetto a quella delle altre, perché solo in questo modo viene adeguatamente richiamata l’attenzione del contraente debole. Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero d’ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma c.c., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate (fattispecie relativa ad una clausola derogatoria della competenza territoriale)“.

Nell’ipotesi di richiamo cumulativo delle clausole, l’accertamento deve pertanto essere rigoroso e deve rifuggire da conclusioni a priori: questo sembra intendere l’orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 2018 n.17939) quando, per ammettere la legittimità della sottoscrizione de qua, ha individuato, nella descrizione sommaria del contenuto delle clausole, l’elemento in grado di ritenere raggiunto uno stadio diligente di attenzione sulla clausola di prossima sottoscrizione.

 

Tabella riassuntiva delle clausole vessatorie codicistiche

Tipologia di clausole Breve descrizione Efficacia
Limitazione di responsabilità Vessatorie le clausole che esonerano, parzialmente o totalmente, il predisponente il contratto dalle conseguenze derivanti dal suo inadempimento Tali clausole sono efficaci purché soggette a specifica approvazione per iscritto da parte dell’aderente.

 

 

Recesso dal contratto Vessatorie le clausole che prevedono il recesso solo a favore del predisponente.

Non vessatorie le clausole che escludono il recesso (la norma è tassativa e non menziona l’esclusione)

Sospensione dell’esecuzione del contratto
Previsione di decadenze Vessatorie le clausole che comportano particolari oneri a carico dell’aderente o aggravano quelli già previsti per legge in relazione all’esercizio di un diritto È sempre nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l’esercizio del diritto (art. 2965 c.c.).

 

Limitazione della facoltà di proporre eccezioni Vessatorie le clausole che limitano le facoltà processuali dell’aderente con riferimento alla proponibilità di eccezioni Sono sempre vietate a prescindere dalla espressa sottoscrizione le clausole che limitano la proponibilità delle eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione (art. 1462 c. 1 c.c.).

 

Restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi ,

 

Tacita proroga o rinnovazione del contratto Vessatorie le clausole che rimettono ad una delle parti la facoltà di prorogare l’efficacia temporale del contratto

 

Vessatorie anche se bilaterali, ossia a reciproco vantaggio di ambo le parti

Tali clausole sono efficaci purché soggette a specifica approvazione per iscritto da parte dell’aderente.

 

 

Clausole compromissorie
Deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria Vessatorie le clausole che designano un foro non contemplato dalla legge.

 

Vessatorie le clausole che prevedono un foro esclusivo qualora, in questo caso, venga eliminata la competenza alternativa di altro giudice (Corte Cass. 3261/1996).

Valide se espressamente sottoscritte.

 

Valide, anche se non sottoscritte, solo se sono state oggetto di negoziazione tra le parti e rappresentano il risultano di un incontro di volontà (Corte Cass. 4531/1990).

 

 

Clausole vessatorie nei contratti B2C nel Codice del Consumo

Come indicato in premessa, quando il contratto è concluso tra un professionista o imprenditore e un consumatore si applica il Codice del Consumo (d. lgs. 205/2006). Solitamente, i contratti stipulati dalle imprese con i consumatori sono contratti standard, si pensi a quelli di telefonia, erogazione di luce e gas (contratti per la fornitura di beni e servizi). Tuttavia, come vedremo, la disciplina consumeristica si applica al singolo contratto, stipulato per un determinato affare, se predisposto unilateralmente dal contraente forte.

Il Codice del Consumo considera vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. La presunzione di vessatorietà comporta che, in difetto di prova contraria da parte dell’imprenditore o professionista, le suddette clausole siano nulle. Si può parlare di vessatorietà iuris tantum, ossia presunta sino a prova contraria.

Il Codice del Consumo considera sempre nulle – benché oggetto di specifica trattativa – le clausole che abbiano per oggetto o effetto (art. 36 c. 2 Cod. Cons):

a)     escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;

b)     escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

c)     prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

In base all’art. 36, le clausole vessatorie vengono considerate nulle, mentre il contratto rimane valido; la nullità opera solo a vantaggio del consumatore, e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Fatto salvo quanto sopra, si presumono vessatorie le clausole elencate nell’art. 33 c. 2 Cod. Cons. a meno che l’imprenditore o il professionista:

  • dimostri che la clausola è stata oggetto di trattativa individuale (art. 34 c. 4 e 5 Cod. Cons.),
  • dimostri che la clausola non è vessatoria.

L’art. 33 c. 2 contiene un elenco non tassativo delle clausole che si presumono vessatorie. A tal proposito, può parlarsi di “lista grigia” (e non una lista nera), in quanto le clausole ivi contenute sono vessatorie solo fino a prova contraria.

 

Tabella riassuntiva clausole vessatorie nel Codice del Consumo

Art. 33 Clausole Validità
Art. 33 c. 1 Si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Sono nulle salvo che:

-siano state oggetto di espressa trattativa (art. 34 c. 4);

oppure

-l’imprenditore/professionista dimostri che non sono vessatorie

Art. 33 c. 2 Si presumono vessatorie fino a prova contraria tutte le clausole elencate dalla lettera a) alla lettera v-ter) che hanno per oggetto o effetto:
Lett. a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista Sempre nulle (art. 36 c. 2 lett. a)
Lett. b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista Sempre nulle (art. 36 c. 2 lett. b)
Lett. c) escludere o limitare l’opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo; Si presumono vessatorie a meno che l’imprenditore non dimostri che:

 

-le clausole sono state oggetto di trattativa individuale (art. 34 c. 4)

 

Oppure

 

-le clausole non sono vessatorie

 

 

Lett. d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
Lett. e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere
Lett. f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo;
Lett. g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
Lett. h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
Lett. i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
Lett. l) prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto; Sempre nulle (art. 36 c. 2 lett. c)
Lett. m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso; Si presumono vessatorie a meno che l’imprenditore non dimostri che:

 

-le clausole sono state oggetto di trattativa individuale (art. 34 c. 4)

 

Oppure

 

-le clausole non sono vessatorie

 

 

 

Lett. n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
Lett. o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto
Lett. p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d’interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
Lett. q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
Lett. r) limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento da parte del consumatore;
Lett. s) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo
Lett. t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
Lett. u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; Il foro del consumatore è un foro esclusivo. La legge presume come vessatoria una clausola che preveda un foro diverso; fatto salvo che si dimostri che la clausola sia stata oggetto di una trattativa seria, effettiva ed individuale (Cass 18785/2010). Altrimenti, la clausola è nulla.

Per contro, è inderogabile il foro esclusivo del luogo in cui il consumatore ha la residenza (art. 66 d.lgs. 206/2005):

-nei contratti conclusi fuori dai locali commerciali dell’imprenditore;

-nei contratti a distanza conclusi tra consumatore e imprenditore.

Lett. v) prevedere l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un’obbligazione immediatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il disposto dell’articolo 1355 del Codice civile;
Lett. v – bis) imporre al consumatore che voglia accedere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V, di rivolgersi esclusivamente ad un’unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR Clausole nulle
Lett. v -ter) rendere eccessivamente difficile per il consumatore l’esperimento della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V Clausole nulle

 

Le lettere n) e o) non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte (art. 33 c. 6 Cod. Cons)

 

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