Si può fare una donazione senza notaio?

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Tra i vari atti notarili la donazione è forse il più rischioso e per questo serve l’assistenza di un professionista esperto. Come tutti gli altri atti notarili anche la donazione, oltre ad anticipare la successione, è un atto irrevocabile e una volta che il donatario l’ha effettuata non può più tornare indietro o cambiare la scelta anche qualora ci fosse l’accordo di entrambe le parti.

Scopriamo insieme i modi per compiere validamente l’atto di disposizione dei propri beni, mobili o immobili, senza l’atto pubblico notarile.

 

 

Cos’è la donazione

La donazione è un contratto con il quale un soggetto si impoverisce di un bene di sua proprietà per attribuirlo ad un altro soggetto, donatario, il quale se ne arricchisce. È un contratto formale che richiede la forma dell’atto pubblico e la presenza di tue testimoni, salvo che si tratti di beni di modico valore. La donazione, da un punto di vista successorio, rappresenta una sorta di anticipo di quanto poi dovrà essere attribuito agli eredi al momento dell’apertura della successione.

 

Donazione: quando e perché serve il notaio

Compiere l’atto di donazione da soli, quindi senza l’intervento di questo professionista altamente qualificato e specializzato, è una scelta avventata e scriteriata, perché il notaio è in grado di fornire gli opportuni consigli e strategie, anche per evitare i vari rischi della donazione, che ci sono ma non appaiono evidenti a chi non è specializzato.

Vediamo nel dettaglio perché dovete rivolgervi a un esperto per fare la donazione.

  • La donazione anticipa la successione
  • La donazione è un atto definitivo e irrevocabile anche se può essere sciolta per mutuo dissenso o per cause ammessa dalla legge che ne prevede la revoca. Inoltre si possono porre delle clausole o condizioni che possano spogliare il donatario e far ritornare il bene nelle mani del donante.
  • Bisogni sapere se si può donare o ricevere una donazione: può donare solo chi ha la proprietà del bene ed entrambe le parti devono essere capaci. Non si può donare a minori o inabilitati ma anche a soggetti concepiti ma non ancora nati. Ricordiamo inoltre che anche le persone giuridiche, se previsto dallo statuto o dall’atto costitutivo, possono donare qualora la donazione sia compatibile con gli scopi della persona giuridica. Infine anche gli enti non riconosciuti possono ricevere una donazione.
  • Bisogna sapere se si può donare a mezzo di altri: la scelta del donatario e dell’oggetto della donazione deve essere fatta dal donante anche tra più soggetti tra cui il mandatario sceglierà.
  • Bisogna sapere come donare: è necessario un atto pubblico notarile e la presenza di due testimoni, pena la nullità dell’atto. Se i beni sono mobili il loro valore va indicato in una nota a parte e si può donare anche per via indiretta, acquistando il bene.

C’è anche un motivo giuridico che rende necessaria la presenza del notaio: in base a quanto sancisce l’articolo 782 del Codice civile, «la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità»; dunque l’intervento del notaio è indispensabile, ma non sempre, perché dopo questa drastica enunciazione la norma pone alcune significative eccezioni, che ammorbidiscono, ma non troppo, il principio.

 

Donazione senza notaio: è possibile?

La forma solenne con atto pubblico notarile, assistito dalla presenza di due testimoni, è prevista in quanto la legge vuole che il donante ponga la massima attenzione nel compiere un atto di liberalità gratuita, che comporta un impoverimento del suo patrimonio. Perciò se questa condizione non si verifica la donazione può essere compiuta anche in altre forme meno solenni, come la consegna materiale del bene donato.

La donazione senza notaio è possibile innanzitutto quando si tratta di beni mobili di «modico valore». L’ Art. 783 Cod. civ. non precisa questo criterio, e dunque non pone un importo limite o una soglia massima di valore, ma precisa che «la modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante».

Pertanto, non sarà modica una donazione che, avuto riguardo al suo reddito e patrimonio complessivo, lo impoverisce eccessivamente. La stessa somma di denaro, o lo stesso oggetto di valore (un mobile antico, un quadro d’autore, gioielli e argenteria), che può essere modica per un donante facoltoso, non lo sarà per chi privandosi di quelle cose depaupera significativamente le sue sostanze.

 

Come donare denaro senza notaio

Tra i beni mobili rientra anche il denaro, perciò è possibile compiere una donazione di modico valore mediante bonifico bancario, o ricarica di una carta prepagata, ed anche con la consegna in contanti della somma, in questo caso avendo cura di non superare i limiti massimi di uso dei contanti, attualmente pari a 4.999,99 euro: pertanto, per le donazioni da 5mila euro in su, per quanto di modico valore, occorrerà sempre utilizzare uno strumento di trasferimento tracciabile (bonifici bancari, vaglia postali, assegni circolari, ecc.).

 

Come donare immobili senza notaio.

I modi previsti dalla legge per regalare un immobile e formalizzare la donazione sono due: la donazione indiretta e l’usucapione. Nel caso di una casa infatti la donazione non ha modico valore per cui sarebbe sempre necessario l’intervento del notaio. Ma se l’immobile è acquistato per essere donato si può evitare il doppio passaggio di proprietà e quindi la realizzazione di un duplice atto notarile. Inoltre per essere esente imposta la donazione indiretta deve essere menzionata nel contratto di compravendita, altrimenti sarà dovuta l’imposta di donazione.

 

La donazione indiretta

L’intervento del notaio può essere escluso se si effettua una donazione indiretta, vale a dire se si fornisce all’acquirente la provvista economica necessaria per acquistare un determinato immobile.

Quando parliamo di donazione indiretta (art. 769 c.c.) facciamo riferimento ad una serie di atti i quali hanno in comune la funzione di produrre i medesimi effetti della donazione (arricchimento del donatario e impoverimento del donante), pur non essendo donazioni in senso tecnico. Parliamo, dunque, di contratti diversi dalla donazione, dei quali un soggetto si serve per raggiungere lo stesso risultato della donazione.

Funziona così: il donante regala al donatario i soldi per comprare da sé il bene dal venditore, intestandolo direttamente a proprio nome (ed evitando, così, i costi e gli oneri di un doppio passaggio di proprietà).

È una soluzione molto utilizzata tra genitori e figli: ad esempio, il padre fa un bonifico o un assegno circolare al figlio già adulto, ma non ancora del tutto economicamente indipendente, elargendogli la somma di denaro necessaria per acquistare la casa in cui andrà a vivere. Un’alternativa è quello di bonificare l’importo direttamente al venditore, con l’intesa che l’immobile sarà intestato ad un altro soggetto, cioè al figlio, e non al padre che ha pagato. In questi casi il notaio interviene nella stipula del rogito di compravendita, in cui l’acquirente dichiarerà la provenienza del denaro dal suo genitore.

  • Cosa deve fare il genitore? Deve dichiarare nell’atto il suo “animus donandi”, ovvero l’intenzione di pagare il prezzo per realizzare una donazione a favore del figlio.
  • A questo atto si applicano le norme in tema di donazioni? Sì, è proprio questo il fulcro della questione. All’apertura della successione, il figlio dovrà considerare quella donazione come un anticipo di eredità.
  • Perché si fa la donazione indiretta? La donazione indiretta serve anche per operare un risparmiodal punto di vista economico, in quanto con un’unica operazione dal notaio si raggiungono due risultati. Nell’esempio sopra esposto, infatti, non solo il padre dona i soldi al figlio indirettamente per poter acquistare casa, ma al tempo stesso il figlio compra immediatamente e direttamente la casa. Non si realizza prima una compravendita dal venditore al padre e poi una donazione dal padre al figlio.
  • Chi va dal notaio se il padre paga il prezzo della casa per il figlio? Le persone che dovranno recarsi dal notaio e firmare l’atto pubblico notarile sono il venditore, il padre (che provvede a pagare il prezzo della casa) e il figlio che acquisterà immediatamente la titolarità del diritto di proprietà sulla casa.

 

L’usucapione

Accanto alla donazione indiretta, il secondo modo per trasferire una casa senza andare dal notaio è tramite l’usucapione a favore del donatario. Con usucapione si intende: “Il possesso pacifico, continuo e in pubblico di un bene mobile o immobile può consentire di diventare proprietari del bene stesso senza bisogno di un accordo con il legittimo proprietario.”

L’usucapione, in latino usucapio, è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario basato sul possesso di un bene protratto per un determinato periodo di tempo. In Italia è regolato dagli articoli 1158 e seguenti del codice civile.

Si tratta di un istituto complesso che merita approfondimento. Il Codice Civile intende per usucapione il modo di acquisizione della proprietà a seguito del possesso pacifico, non violento e ininterrotto di un bene mobile o immobile per un periodo temporale di almeno vent’anni per i beni immobili o dieci anni per i beni mobili. Trascorso il periodo, il giudice adito accerta l’effettivo possesso del bene e decreta il passaggio della proprietà.

Dato per scontato l’accordo tra le due parti questa modalità permette di evitare eventuali contestazioni e l’usucapione può essere fatta dichiarare dal tribunale o con un procedimento di mediazione.

In entrambi i casi, il provvedimento dichiarativo dell’usucapione (sentenza del giudice o verbale dell’accordo in mediazione) potrà essere trascritto nei pubblici registri immobiliari, in modo da formalizzare il nuovo intestatario del bene. Attenzione, però: quando si raggiunge l’accordo in mediazione, le firme delle parti devono essere autenticate dal notaio.

 

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