I presupposti per la liquidazione delle spese stragiudiziali

Le spese legali della fase che ha preceduto il giudizio, se allegate e provate, pur avendo natura di danno patrimoniale, vanno liquidate secondo le tariffe.

 Se l’esito della lite è vittorioso, l’attività stragiudiziale, pur essendo assimilabile all’attività giudiziale, va liquidata come danno emergente laddove:

-       abbia carattere di autonoma rilevanza rispetto alla attività giudiziale [ciò accade quando l’esito vittorioso della lite poteva facilmente prevedersi nella fase stragiudiziale attraverso tutti gli elementi probatori ivi raccolti (cd valutazione “ex ante”)];

-       sia allegata e provata, secondo le ordinarie scansioni processuali.

 Pur essendo un danno patrimoniale, essendo assimilabili alle spese giudiziali, vanno liquidate secondo le tariffe forensi mediante la apposita tabella "prestazioni di assistenza stragiudiziale", che individua in relazione allo scaglione del valore della causa l'importo "medio" ed "onnicomprensivo" delle prestazioni professionali svolte in sede stragiudiziale, "in relazione ad ogni attività inerente all'affare".

(Cassazione civile sez. III, 02/07/2019 n.17685)

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24272/2017 proposto da:

M.P., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARMINE LATTARULO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CAMPANELLI, rappresentata difesa dall’avvocato CARLO PETRONE;

– controricorrente –

e contro

M.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1431/2017 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 22/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Taranto, con sentenza in data 22.5.2017 n. 1431, ha rigettato l’appello proposto da M.P. e confermato la decisione del Giudice di Pace di Taranto pubblicata il 17.9.2017 n. 2868, rilevando che:

Corretta era la applicazione della presunzione legale di colpa ex art. 2054 c.c., comma 2, in considerazione della omessa prova da parte dell’appellante di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro tra i veicoli e delle risultanze istruttorie – desunte dal modulo CAI e dal punto di urto rilevato dal CTU, elementi probatori rispetto ai quali, era da considerare recessiva la dichiarazione testimoniale imprecisa resa dalla sorella del M. – dalle quali emergeva che l’auto condotta dalla appellata M.P., pur provenendo da sinistra ed essendo onerata quindi della dovuta precedenza, aveva tuttavia quasi ultimato l’attraversamento dell’incrocio non segnalato.

Corretta era conseguentemente la ripartizione al 50% delle spese di c.t.u. e la compensazione delle spese di lite, così come la riduzione operata dal primo Giudice delle spese stragiudiziali richieste dal difensore del M. in quanto non individuanti attività effettivamente svolta.

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata dal M. con ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

Resiste UNIPOL-SAI Ass.ni s.p.a. con controricorso.

Non ha svolto difese M.P..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Primo motivo: violazione D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 143,artt. 115,116,215 e 229 c.p.c.; artt. 2702 e 2735 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente pretermesso la efficacia di prova legale che deve essere riconosciuta al modulo CAI, sottoscritto da entrambi i conducenti, previsto dall’art. 143 Codice Assicurazioni Private e dal regolamento IVASS del 6.2.2008 n. 13.

Secondo motivo: violazione artt. 115 e 116 c.p.c., e art. 191 c.p.c. e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Il ricorrente contesta la ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di appello sostenendo che non aveva bene apprezzato i rilievi condotti dal CTU, nella perizia percipiente, laddove veniva evidenziata una forza d’urto ascrivibile alla direzione dell’auto condotta dalla M. di discreta entità.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente rivolgendosi entrambi alla amministrazione del materiale probatorio compiuta dal Giudice, sono inammissibili.

Il Giudice di merito non ha affatto pretermesso i dati circostanziali risultanti dal modulo CAI sottoscritto dai conducenti, ma anzi proprio sulla base di tali elementi e di quelli emersi dalle operazioni svolte dall’ausiliario, considerati dirimenti rispetto ad altri elementi probatori recessivi, ha ritenuto di dovere ricostruire la fattispecie concreta, sicché appare del tutto destituita di fondamento la censura di violazione della efficacia probatoria della confessione stragiudiziale resa dalla M. con la sottoscrizione, nella specie, peraltro, liberamente apprezzabile dal Giudice, vertendosi in situazione di litisconsorzio necessario tra la proprietaria-conducente e l’assicuratore della RCA UNIPOLSAI Ass.ni s.p.a. (art. 2735, comma 1, che rinvia anche all’art. 2733 c.c., comma 3): il risalente orientamento giurisprudenziale che, facendo leva sulla anomalia del litisconsorzio necessario atipico ex lege, riconosceva alla dichiarazione confessoria del proprietario efficacia di piena prova nel rapporto con il danneggiato, ma non anche al distinto rapporto di garanzia tra danneggiato ed assicuratore RCA, in relazione al quale soltanto trovava applicazione la disposizione dell’art. 2733 c.c., comma 3, (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2222 del 14/02/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 2659 del 21/02/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 3544 del 23/02/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 11940 del 22/05/2006), deve infatti ritenersi ormai abbandonato a favore del contrario indirizzo giurisprudenziale, confermato in risoluzione del contrasto dalle Sezioni Unite (Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006), che pone, in ogni caso, “sub judice” ex art. 2733 c.c., comma 3, la valutazione della efficacia probatoria della dichiarazione confessoria, nei confronti di tutte indifferentemente le parti legate da litisconsorzio necessario e dunque anche in relazione alla dichiarazione dello stesso confitente (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 8458 del 04/05/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 9520 del 20/04/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 1680 del 25/01/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 3567 del 13/02/2013).

Per il resto i motivi sono manifestamente inammissibili in quanto rivolti a far valere non la violazione di un “errore di diritto” nella applicazione delle norme che regolano la prova, ma una “censura di fatto” intesa a rivedere il giudizio di merito sulle prove espresso dal Giudice di appello.

Ed infatti la denuncia del vizio di “error juris” in ordine alla applicazione delle norme di diritto sostanziale o processuale in materia di prove, per essere sottoposta al sindacato di legittimità, – diversamente da quanto prospettato dalla parte ricorrente – non può che procedere necessariamente al di fuori dell’ambito riservato al “prudente apprezzamento” del Giudice stabilito nell’art. 116 c.p.c., rimanendo circoscritta la verifica della legittimità dell'”attività di giudizio” del Giudice alla conformità allo specifico parametro normativo che disciplina la prova, sia sotto il profilo di eventuali limitazioni – imposte dall’ordinamento – all’acquisizione processuale di una fonte, sia in relazione ai limiti posti alla discrezionalità valutativa dei fatti, laddove siano previste prove legali, sia ancora sotto il profilo del conforme utilizzo dei mezzi di prova tipici individuati dalle norme del codice di rito – in relazione tanto ai limiti legali di ammissione o di efficacia dimostrativa del singolo mezzo, quanto alle modalità procedurali di verifica istruttoria del mezzo. Con la conseguenza che la denuncia della violazione dell’art. 116 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) o 4), come ha ribadito più volte questa Corte (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26965 del 20/12/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 13960 del 19/06/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016), è concepibile soltanto:

a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale);

b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi).

Orbene, in relazione alle norme asseritamente violate, indicate in rubrica, un errore di diritto in tali casi è ravvisabile solo allorché si alleghi che il Giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. Ovvero allorché si alleghi che l’onere di provare il fatto costitutivo della domanda o della eccezione sia stato posto a carico della parte cui non compete secondo la regola dettata dall’art. 2697 c.c..

Non viene, invece, in questione una violazione di norme di diritto nel caso in cui si alleghi che il Giudice non ha tenuto conto di fatti, pur dimostrati in giudizio, che se considerati avrebbero determinato con elevato grado di certezza probabilistica una diversa decisione; ovvero si alleghi che il Giudice ha attribuito valore determinante ad elementi probatori che si elidono a vicenda, rendendo del tutto incomprensibile la “ratio decidendi”; o ancora qualora si alleghi un non convincente esercizio del potere di ponderazione delle risultanze probatorie. In tutti questi casi non vi è violazione del criterio di riparto dell’onere della prova, né illegittima utilizzazione di prove non dedotte dalle parti, ma la critica ricade interamente nell’ambito dell’errore di fatto sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come definiti nel testo riformato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, e dalla interpretazione che della norma ha fornito questa Corte (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014).

La giurisprudenza di legittimità è assolutamente ferma nella applicazione di tali principi (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2707 del 12/02/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 12912 del 13/07/2004; id. Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 26965 del 20/12/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 13960 del 19/06/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; id. Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, in motivazione; id. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 27000 del 27/12/2016; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

La censura di errore di fatto (dedotta con il secondo motivo), peraltro, neppure è formulata correttamente, difettando del tutto la indicazione del “fatto storico omesso” avente efficacia dirimente sulla soluzione della controversia, e non potendo, comunque, neppure accedere tale vizio di legittimità al sindacato di questa Corte, attesa la preclusione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, (applicabile al presente giudizio, essendo stato proposto l’appello in data successiva all’11.9.2012: cfr. D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012), non avendo dimostrato il ricorrente che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, erano tra loro diverse (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 19001 del 27/09/2016).

Con gli altri motivi il ricorrente censura la decurtazione della liquidazione delle spese stragiudiziali operata dal Tribunale.

Terzo motivo: violazione del D.M. n. 140 del 2012, artt. da 18 a 21; dell’art. 2233 c.c.; degli artt. 115 e 167 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Quarto motivo: violazione degli artt. da 1174 a 1176,1223,2043,2233 c.c.; D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Quinto motivo: violazione degli artt. 115,167 c.p.c.; D.P.R. n. 254 del 2006, art. 9; D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 145 e 149; D.P.R. n. 254 del 2006, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorrente contesta la liquidazione delle spese sostenute – o meglio richieste dal legale – per la assistenza nella fase stragiudiziale, che il Giudice di Pace, confermato sul punto dalla Corte d’appello, ha riconosciuto in Euro 257,80 a fronte di una parcella di Euro 1.196,67 che era stata, peraltro, erroneamente redatta in base agli inferiori parametri del D.M. n. 140 del 2012, anziché a quelli, correttamente applicabili ratione temporis, del D.M. n. 55 del 2014, (che avrebbero portato ad una richiesta di Euro 1.215,00 oltre spese forfetarie ed altri accessori per un complessivo importi di Euro 1.772,83), e censura la sentenza impugnata in quanto:

– UNIPOLSAI s.p.a. non aveva formulato specifiche contestazioni alla parcella, dovendo quindi ritenersi provata l’attività svolta in fase stragiudiziale (terzo motivo);

– L’effettivo esborso delle somme indicate nella parcella e nella fattura non era condizione per conseguire la liquidazione delle spese, bene potendo il Giudice emettere una condanna condizionata al pagamento delle spese future (quarto motivo);

L’atto di citazione recava la indicazione delle attività stragiudiziali svolte a favore del proprio cliente dal difensore ed in mancanza di contestazione il Tribunale non poteva effettuare alcuna diversa valutazione (quinto motivo).

I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili. Occorre premettere quanto segue:

– le spese legali sostenute, dalla parte risultata poi vittoriosa, nella fase precedente all’instaurazione del giudizio, divengono una componente del danno da liquidare e, come tali, devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 2275 del 02/02/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 997 del 21/01/2010; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6422 del 13/03/2017), non ostandovi la disposizione del D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, art. 9,comma 2, emanato in attuazione del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 150, comma 1, – peraltro non applicabile alla fattispecie in cui l’offerta dell’assicuratore è stata ritenuta insufficiente dal danneggiato -, la cui interpretazione costituzionalmente orientata all’art. 24 Cost., non preclude la risarcibilità delle spese ulteriori sostenute dal danneggiato per ottenere il risarcimento del danno (Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11154 del 29/05/2015);

– trattandosi di una voce di danno emergente, la spesa per tale attività professionale deve porsi in nesso di strumentalità necessaria rispetto all’esercizio del diritto al risarcimento dei danni, dovendo risultare, quindi, una conseguenza diretta e necessaria dell'”eventum-damni” ex art. 1223 c.c., verifica questa che va condotta considerando, in relazione all’esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata al fine dell’esercizio del diritto al risarcimento anche nella fase stragiudiziale (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 997 del 21/01/2010);

– pur non essendo assimilabili le spese di assistenza legale stragiudiziale, a quelle giudiziali vere e proprie, avendo natura di danno emergente, tuttavia la loro liquidazione, in quanto riferibile ad attività svolta dal professionista legale, è disciplinata egualmente dalle tariffe forensi, ed è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (cfr. Corte Cass. Sez. U -, Sentenza n. 16990 del 10/07/2017; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2644 del 02/02/2018);

– ne segue che: a) se l’attività stragiudiziale presenta carattere di autonoma rilevanza rispetto alla successiva attività giudiziale, la stessa deve essere liquidata in base ai parametri tabellari dalla tariffa forense (DM 10 marzo 2014, n. 55, art. 20, applicabile al caso di specie, essendosi esaurita la fase stragiudiziale sotto il regime di tale decreto: Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 17405 del 12/10/2012; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17577 del 04/07/2018), che al n. 25 intitolato “prestazioni di assistenza stragiudiziale”, individua in relazione allo scaglione del valore della causa l’importo “medio” ed “onnicomprensivo” (ai sensi dell’art. 18, e del D.M. n. 55 del 2014, art. 19, ultima parte) delle prestazioni professionali svolte in sede stragiudiziale, “in relazione ad ogni attività inerente all’affare”; b) la quantificazione del compenso dovuto per tale attività, se determinata in misura compresa tra i minimi e i massimi tariffari, costituisce oggetto di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (cfr. Corte Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2644 del 02/02/2018).

Il Tribunale, diversamente da quanto ipotizzato dal ricorrente, non ha affatto inteso contestare il tipo di attività svolta dal professionista nella fase stragiudiziale, avendo invece considerato in fatto che il legale aveva redatto ed inviato alcune missive (coincidendo tale rilievo con quanto riferito anche nell’atto di citazione: “….compilava la richiesta risarcitoria, la inoltrava, provvedeva a quantificare la richiesta dei danni…. veniva inviata ad UnipolSAI s.p.a. dichiarazione stragiudiziale del testimone…. una richiesta di accesso D.M. n. 191 del 2008, ex art. 5, per ottenere copia degli atti….del procedimento di constatazione”: vedi ricorso pag. 18), aveva inoltre valutato l’offerta di Euro 900,00 formulata dalla società assicurativa ed aveva – forse – assistito il danneggiato nelle operazioni di valutazione del danno da parte del perito della assicurazione. Non risulta, pertanto, alcun ingiustificato disconoscimento da parte del Tribunale di specifiche attività svolte in sede stragiudiziale, essendosi conformato il Giudice di merito al principio secondo cui le “poste” o “voci” elencate nella parcella dell’avvocato, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 14699 del 18/06/2010): non risultano, peraltro, individuate dal ricorrente ulteriori attività o voci di spesa rispetto a quelle sopra descritte, occorrendo al riguardo osservare come la “illustrazione e precisazione al cliente dei criteri di responsabilità”, le informazioni rese al medesimo circa “l’obbligo di ispezione del veicolo in favore dell’assicuratore”, “le caratteristiche e della importanza della controversia”, nonché “le iniziative, ipotesi e soluzioni possibili”, sono meri aspetti interamente ricompresi nella complessa attività di “consultazione con il cliente” inerente la “fase di studio”, come emerge dalla L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 5, e dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. a), attività che, se liquidata anche come attività stragiudiziale, oltre che come attività giudiziale, verrebbe a determinare una illegittima duplicazione di spesa.

Tanto premesso, le censure svolte dal ricorrente si incentrano esclusivamente sul quantum, contestando soltanto “in punto di quantificazione” le spese liquidate dal Giudice per l’attività stragiudiziale (come emerge chiaramente dal ricorso a pag. 9): tuttavia in relazione a tale aspetto la critica è aspecifica, in quanto, da un lato, non consente di individuare quale fosse il valore della causa e dunque lo scaglione di riferimento da assumere a parametro nella Tariffa forense; dall’altro non viene neppure allegato che il Giudice di merito, riconoscendo a titolo di spese stragiudiziali la somma di Euro 257,80 omnicomprensiva, abbia violato i limiti minimi della Tariffa, risultando quindi inammissibili i motivi di ricorso in esame.

Sesto motivo: violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Settimo motivo: violazione degli artt. 91,92 e 336 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non idoneamente censurata la statuizione del primo Giudice in tema di compensazione delle spese di lite del primo grado e ripartizione al 50% delle spese relative ai compensi definitivamente liquidati all’ausiliario.

Premesso che erra in diritto il ricorrente laddove assume che il Tribunale avrebbe dovuto comunque provvedere alla liquidazione “anche” delle spese del primo grado, tenuto conto che a ciò il Giudice di appello è tenuto, ex officio, soltanto in caso di riforma della sentenza di prime cure, mentre in caso di rigetto dell’appello e di conferma della decisione impugnata, può sindacare il capo della decisione di primo grado relativo alle spese solo se investito da specifico motivo di gravame, osserva il Collegio che le spese di c.t.u. rientrano a pieno titolo nella liquidazione delle spese di giudizio ex art. 91 c.p.c., e che, se da un lato, non è censurata la ratio decidendi del Tribunale secondo cui il concorso di colpa legittimava la ripartizione al 50% delle spese di c.t.u., dall’altro lato, la censura rivolta alla sentenza di appello per avere erroneamente affermato che non vi era motivo di gravame formulati – dall’appellante avverso la statuizione del primo Giudice sulla compensazione delle spese di lite (censura che avrebbe dovuto essere fratta valere come vizio processuale per omessa pronuncia su specifico motivo di gravame ex art. 112 c.p.c.), non raggiunge i requisiti minimi di accesso al sindacato di legittimità non avendo assolto il ricorrente al requisito prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, non essendo stato descritto in modo compiuto il “fatto processuale” con la semplice affermazione che nelle conclusioni dell’atto di appello si era richiesta la condanna in solido dei convenuti anche alle spese del primo grado senza alcuna compensazione, atteso che tale richiesta conclusiva appare correlata alla automatica riforma – del regolamento delle spese – della sentenza di prime cure all’esito vittorioso del giudizio di appello, non integrando “ex se” – in difetto di ulteriore trascrizione del contenuto dell’atto di appello che possa consentire a questa Corte di verificare quali fossero i motivi di gravame dedotti – i requisiti minimi di specificità, consistenti nella critica argomentata mossa alla statuizione impugnata, individuativi di un autonomo motivo di impugnazione, idoneo a devolvere alla cognizione del Giudice di appello anche la questione concernente il capo delle spese di lite del primo grado.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019