Spostamento cavi Telecom: diritti e obblighi 

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Il proprietario di un immobile ha diritto di richiedere a Telecom lo spostamento cavi e fili qualora debba effettuare lavori di ristrutturazione o manutenzione, ottenendo anche il rimborso della contromisura economica eventualmente richiesta e accettata.

Nell’articolo approfondiamo l’argomento e capiamo cosa fare.

 

 

È comune trovare a ridosso di edifici privati o condomini cavi e fili appartenenti ad enti telefonici. Questi impianti possono trovarsi lì in quanto è la legge a prevederlo. Infatti la normativa in materia, contenuta nel d.lgs. 250/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche), stabilisce che il gestore telefonico gode di un diritto di servitù che gli permette di installare tali strutture in quanto necessarie ad erogare un servizio di utilità pubblica.

Pertanto, il proprietario non può opporsi a tale passaggio, a condizione che l’ente abbia un titolo, e cioè un provvedimento scritto che istituisce e legittimi tale servitù.

Tuttavia, qualora debbano eseguirsi lavori di ristrutturazione, manutenzione e innovazione di un immobile si ha diritto allo spostamento cavi Telecom gratuitamente.

Per chi volesse saperne di più è possibile visionare il testo degli articoli nel focus alla fine dell’articolo.

 

Spostamento cavi Telecom per ristrutturazione o per cappotto

Come visto, l’apposizione di impianti su edifici privati e condominiali costituisce un vincolo al diritto di proprietà che comporta degli obblighi. Però se devono effettuarsi lavori di manutenzione o ristrutturazione, anche per l’efficentamento energetico dell’edificio è possibile richiedere a Telecom lo spostamento cavi per ristrutturazione o per cappotto.

Tuttavia, occorrerà dimostrare che la richiesta di rimozione e riposizionamento degli impianti è giustificata da interventi che devono effettuarsi per motivi di necessità o di sicurezza.

 

Richiesta spostamento cavi Telecom: chi paga

Come chiarito in una recente sentenza le spese necessarie allo spostamento dei cavi addossati alla facciata dell’immobile servente sono a carico dell’ente gestore della rete telefonica e, se richiesto e pagate, sono ripetibili (Cass. Civile, sez. II n. 29617 dell’11 ottobre 2022).

In generale, dunque, i costi sono a carico di Telecom, però non è sempre così. Infatti, i costi di rimozione e ricollocazione:

  • sono a carico dell’ente gestore se i lavori siano da effettuare per ragioni di necessità o di sicurezza
  • spettano al proprietario dell’edificio qualora gli interventi vengano svolti soltanto per motivi estetici.

È bene sapere che l’art. 1068 codice civile prevede che il trasferimento del luogo in cui viene esercitata una servitù può essere disposto anche dall’autorità giudiziaria. Questo vuol dire che il proprietario dell’immobile può rivolgersi al giudice per ottenere lo spostamento degli impianti che impediscano i lavori di manutenzione o ristrutturazione edilizia.

Inoltre, se l’ente gestore, per adempiere agli obblighi descritti, dovesse imporre costi, questi sarebbero ripetibili e cioè soggetti a restituzione.

 

Telecom spostamento cavi: moduli e contatti per richiederlo

Nel caso in cui si debba effettuare la ristrutturazione o la manutenzione di un edificio occorre richiedere lo spostamento a Telecom. A tal fine occorre chiamare al numero verde 800.31.54.29 e, seguendo le istruzioni, verrà fornito un recapito fax al quale poter trasmettere la richiesta di spostamento o modifica infrastrutturale.

All’interno dell’istanza vanno inseriti i dati personali, l’indicazione del luogo esatto in cui va effettuato l’intervento e la descrizione dell’impianto su cui dovrà operare l’ente.

 

Mancata risposta alla richiesta spostamento cavi Telecom

Occorre considerare che la procedura di richiesta spostamento cavi Telecom non è così immediata. Accade spesso che, nonostante l’invio dell’istanza e di vari solleciti, la risposta tardi ad arrivare o addirittura non si riceva nulla. Cosa fare in questi casi?

Quello che certamente è sconsigliato è procedere con i lavori rimuovendo o spostando autonomamente gli impianti. Così facendo si rischia non soltanto di violare il diritto di servitù, ma anche di perdere il diritto alla ripetizione delle spese sostenute e cioè di non riaverle più indietro.

Ecco perché risulta essenziale affidarsi a professionisti esperti che sappiano darti il giusto consiglio e fornirti l’assistenza legale necessaria.

Hai riscontrato problemi nella richiesta a Telecom di spostamento cavi e fili? Ci siamo noi

Se hai fatto richiesta spostamento cavi Telecom e non hai ricevuto risposta o se hai sostenuto costi su richiesta del gestore telefonico e vuoi sapere come chiederne la ripetizione, rivolgiti a noi.

Il team di SLLS, grazie alla grande esperienza maturata nel corso degli anni, potrà fornirti un’adeguata assistenza per far valere i tuoi diritti e ottenere giustizia.


 

 


FOCUS

Spostamento cavi Telecom e normativa di riferimento

Riportiamo di seguito il testo degli articoli del d.lgs 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche) che permettono di comprendere quali sono i diritti e gli obblighi riconosciuti a chi intende richiedere lo spostamento dei cavi e fili per lavori di ristrutturazione e manutenzione.

Articolo 91:

“Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all’articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

Il proprietario od il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché’ al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.

I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile di sua proprietà del personale dell’esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.

L’operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza.

Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L’operatore di comunicazione ha l’obbligo, d’intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati.

Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.

L’operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.”

L’art. 92 stabilisce che:

“Fuori dei casi previsti dall’articolo 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall’articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull’area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166.

Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall’autorità competente ed è subordinato all’osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.

La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è diretta all’autorità competente che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitù richiesta e determina l’indennità dovuta ai sensi dell’articolo 44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

La norma di cui al comma 3 è integrata dall’articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

Contro il provvedimento di imposizione della servitù è ammesso ricorso ai sensi dell’articolo 53 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Fermo restando quanto stabilito dal d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.

Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù”. 

Se hai ancora dubbi non esitare a contattarci.

Raccontaci il tuo caso, noi di SLLS siamo qui per far valere i tuoi diritti.

 

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