La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell’intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale.
Il giudicante non è esonerato dall’esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l’accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Indice dei contenuti
- 1 Chi paga le spese in caso di cessazione della materia del contendere?
- 2 Cassazione civile sez. III, 13/09/2022, n.26922
- 3 Consiglio di Stato sez. III, 17/06/2022, n.5001
- 4 Comm. trib. prov.le Napoli sez. VII, 20/05/2021, n.5307
- 5 Comm. trib. prov.le Salerno sez. XII, 28/10/2020, n.1864
- 6 Comm. trib. reg. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. XIII, 22/10/2020, n.1115
- 7 Comm. trib. prov.le Lucca sez. II, 30/09/2020, n.261:
- 8 Comm. trib. prov.le Milano sez. XVI, 16/06/2020, n.1209:
- 9 Consiglio di Stato sez. VI, 15/06/2020, n.3767:
- 10 Tribunale Modena sez. lav., 10/12/2019, n.325:
- 11 Tribunale Roma sez. XVII, 03/05/2019, n.9354:
- 12 T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. III, 02/04/2019, n.521:
- 13 Tribunale Modena sez. lav., 14/03/2019, n.17:
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L’art. 91 c.p.c. si occupa del c.d. principio della soccombenza, per cui nessuno può essere onerato delle spese di giustizia, che non si sarebbero rese necessarie se la controparte avesse agito secondo diritto. Dunque, è colui che ha reso necessario il Giudizio, proponendolo ingiustamente o resistendo indebitamente, a dover sostenere i costi di giustizia (anche detto “principio di causalità”).
La norma mira a difendere l’effettività del diritto alla difesa ex art. 24 Cost. La condanna però può non essere totale e non è comunque automatica. Innanzitutto, per esempio, se la parte vincitrice ha sostenuto spese inutili ed eccessive, può non ottenere il rimborso dalla parte soccombente.
Oppure, la Magistratura può decidere di optare alla c.d. compensazione delle spese di lite, lasciando a ciascuna parte le spese da ciascuna anticipate e dunque applicando il II comma dell’art. 92 c.p.c., laddove non ci sia l’assegnazione della ragione ad una sola parte; oppure, per esempio, in caso di assoluta novità della questione trattata o se il soccombente ha fondato la propria difesa su validi orientamenti giurisprudenziali e con motivazioni pregevoli seppur disattese. La compensazione può anche essere parziale quando il Giudice prevede il rimborso di una sola parte delle spese.
Viepiù, per l’art. 96 c.p.c., la parte soccombente può anche essere condannata per lite temeraria laddove venga appurato che Ella abbia avviato un processo o resistito in mala fede e cioè del tutto consapevole del proprio torto e dunque, in tal caso, il giudice, oltre alle spese, condanna il soccombente al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.
Chi paga le spese in caso di cessazione della materia del contendere?
La cessazione della materia del contendere è una causa di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale che viene pronunciata dal Giudice attraverso una sentenza dichiarativa con cui viene stabilito che non si può procedere nel giudizio ed alla definizione, perché è venuto meno l’interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Il giudice pronuncia la cessazione della materia del contendere, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l’assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso. Con una sentenza di cessazione della materia del contendere il Giudice deve anche decidere sulle spese di Giustizia. Invero, la causa si è comunque resa necessaria per via di un comportamento della parte che dunque ha reso doveroso sopportare alcuni esborsi che la parte virtualmente vittoriosa altrimenti non avrebbe sostenuto.
In materia interessante risulta la sentenza della Cassazione civile sez. VI, del 11/08/2022 n.24714 per cui: “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale; l’individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”. (conf. sentenza del 29/11/2016 n. 24234,).
La condanna alle spese nemmeno deve essere motivata, atteso che solo la decisione di compensazione delle spese giudiziali, deve semmai formare oggetto di adeguata motivazione ( si veda sul punto Cass. 24/06/2003 n. 10009; Cass. 24/06/2004 n. 11744).
Elenchiamo numerose sentenze della Giurisprudenza di legittimità e di merito del medesimo tenore, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti:
Cassazione civile sez. III, 13/09/2022, n.26922
“Se il debitore esegue il pagamento ingiunto dopo la notifica del decreto ingiuntivo la causa di opposizione va definita con una statuizione di cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato, ma l’onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo – da valutare avendo riguardo al suo complessivo svolgimento e all’esito del giudizio di opposizione – è unico, con conseguente esclusione di un’autonoma pronuncia sulla legittimità dell’ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria. In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all’esito finale della lite, anche nell’ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex articolo 645 del Cpc, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità; il giudice può però addivenire a una parziale compensazione, eventualmente valutando la fondatezza dei motivi di opposizione, giacché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all’accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza.”;
Consiglio di Stato sez. III, 17/06/2022, n.5001
“Nell’ambito del processo amministrativo la cessata materia del contendere non esime il giudice procedente dal pronunciare sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale”;
Comm. trib. prov.le Napoli sez. VII, 20/05/2021, n.5307
“In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, anche se l’art.46 del D. Lgs. n.546 del 1992 prevede la compensazione delle spese di giudizio ai soli casi di “definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge”, è consentito al giudice pronunciarsi sulle spese di lite, tenendo conto l’istituto della soccombenza virtuale”;
Comm. trib. prov.le Salerno sez. XII, 28/10/2020, n.1864
“In caso di cessazione della materia del contendere, il contribuente può richiedere il pagamento delle spese di lite, le quali devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale”;
Comm. trib. reg. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. XIII, 22/10/2020, n.1115
“In caso di cessazione della materia del contendere per l’annullamento in autotutela dell’atto impositivo, il contribuente può legittimamente richiedere il pagamento delle spese di lite, le quali devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale”;
Comm. trib. prov.le Lucca sez. II, 30/09/2020, n.261:
“In caso di cessazione della materia del contendere, il contribuente può richiedere il pagamento delle spese di lite, le quali devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale”;
Comm. trib. prov.le Milano sez. XVI, 16/06/2020, n.1209:
“In tema di processo tributario, alla ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 per cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato successivamente alla sua impugnazione si correla la necessaria condanna dell’Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di lite secondo la regola della soccombenza virtuale”;
Consiglio di Stato sez. VI, 15/06/2020, n.3767:
“La cessata materia del contendere non esime il giudice procedente dal pronunciare sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali; pure in tali ipotesi, tuttavia, il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c., valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio.”;
Tribunale Modena sez. lav., 10/12/2019, n.325:
“La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell’intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale. Il giudicante non è esonerato dall’esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l’accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite”;
Tribunale Roma sez. XVII, 03/05/2019, n.9354:
“In caso di cessazione della materia del contendere la causa deve essere decisa limitatamente alle spese processuali che devono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale in forza del quale la parte soccombente va identificata con quella che lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite”;
T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. III, 02/04/2019, n.521:
“Il giudice, ai fini del regolamento delle spese di lite in caso di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, qualora manchi un accordo fra le parti, deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa”;
Tribunale Modena sez. lav., 14/03/2019, n.17:
“La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell’intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale. Il giudicante non è esonerato dall’esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l’accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite”.