La coltivazione e il pascolo non sono sufficienti per l’usucapione di un terreno

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Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.17469 del 19/06/2023

 

 

Quando scatta il diritto di usucapione?

La Sezione II della Cassazione, con l’ordinanza n. 17469 del 19 giugno 2023, afferma che chiunque chieda di accertare l’intervenuta usucapione deve dimostrare di aver esercitato un potere di fatto sul bene, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà. Oltre alla dimostrazione del controllo materiale (corpus), è necessario provare l’intenzione di possedere (animus possidendi) per il periodo richiesto per l’usucapione.

 

L’utilizzo del terreno per la coltivazione e l’allevamento è sufficiente per l’usucapione?

La semplice coltivazione o l’allevamento di bestiame su un terreno, in mancanza di un atto dimostrativo di proprietà, non è sufficiente per costituire l’usucapione. Queste attività materiali, se non accompagnate da indizi univoci che evidenzino l’intento di possedere come proprietari (uti dominus), non corrispondono all’esercizio del diritto di proprietà.

 

Quali attività possono essere compatibili con la tolleranza del proprietario?

L’ordinanza sottolinea che la coltivazione e il pascolo del bestiame possono essere pienamente compatibili con una relazione materiale basata su un accordo convenzionale o sulla semplice tolleranza del proprietario. Tali attività non costituiscono prove idonee per escludere terzi dal godimento del bene, un elemento essenziale del diritto di proprietà, soprattutto in assenza di segni esteriori di esclusione di altri (ius excludendi alios).

La Corte di merito aveva correttamente applicato i principi di diritto relativi all’onere della prova del possesso, ritenendo che il pascolo del bestiame, effettuato su una vasta area di terreno non recintata, non fosse sufficiente per integrare il possesso ad usucapionem, identificando questa pratica come una mera tolleranza del proprietario.

Quali prove avevano fornito i proprietari e quale è stata la decisione finale della Cassazione?

I proprietari avevano dimostrato l’esercizio del possesso attraverso atti di disposizione del bene, come l’attività estrattiva, la costruzione di strade, la vendita di costruzioni a terzi e l’istituzione di una servitù di elettrodotto. Alla luce di tali evidenze, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo l’usucapione richiesta dalla parte appellante.

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