Danni morali incidente stradale: come ottenerne il risarcimento

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I danni morali incidente stradale rientrano tra quelli di natura non patrimoniale che possono essere risarciti in queste situazioni.

Nell’articolo vediamo di comprendere cosa sono e quando spettano.

 

 

Cos’è il danno morale sinistro stradale

Il danno morale sinistro stradale rientra tra le conseguenze che può subire chi si trova coinvolto in un incidente.

In particolare, può essere definito come un turbamento interiore, di natura psicologica, che può colpire sia la vittima sia i familiari che perdono un loro congiunto.

È ricompreso nella più ampia categoria dei danni non patrimoniali, come il danno biologico, ovvero quello all’integrità fisica e psichica, o quello esistenziale, che lede l’esistenza di un soggetto, compromettendo la sua qualità di vita (es. difficoltà a relazionarsi con gli altri o a svolgere attività fisica, ridotta capacità lavorativa).

Quando un sinistro provoca sofferenze non soltanto fisiche, ma anche psicologiche potrà essere richiesto un risarcimento maggiore che ne tenga conto.

 

Il risarcimento del danno morale sinistro stradale

Quando si verifica un incidente stradale è possibile ottenere il risarcimento tanto dei danni patrimoniali (es. danneggiamento auto, effetti personali, spese mediche), tanto di quelli non patrimoniali (come le lesioni fisiche) e, tra questi ultimi, anche del danno morale.

Infatti, come ha ribadito la Corte di Cassazione in una pronuncia del 2020 (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 21970 del 12 ottobre 2020) questo tipo di lesione non è ricompresa nel danno biologico, ma deve essere liquidata autonomamente. Pertanto anche se si tratta di un pregiudizio non grave, deve sempre essere consentita la liquidazione di tale danno in aggiunta a quello biologico previsto dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private.

 

La quantificazione del danno morale incidente stradale

Come visto, il risarcimento danno morale sinistro stradale deve essere riconosciuto a prescindere dalla liquidazione di un danno biologico. Tuttavia, come quest’ultimo ha natura non patrimoniale e quindi la sua quantificazione in termini monetari non è così semplice e immediata.

Il suo ammontare, pertanto, viene calcolato dal Giudice ricorrendo a criteri equitativi, come prevede l’art. 1226 codice civile.

In ogni caso i tribunali sono soliti far riferimento ai parametri contenuti nelle Tabelle elaborate dal tribunale di Milano che, con riferimento alle lesioni dovute agli incidenti stradali, tiene conto dell’età del danneggiato, della gravità dell’illecito e di tutti gli elementi che possono caratterizzare ogni situazione concreta.

Se, quindi, viene dimostrato di aver subito un danno morale, viene applicato un aumento percentuale sul valore del danno biologico, quando risulta che la lesione psicologica ha inciso “in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati” come afferma l’art. 138 Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005).

 

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Se, a causa di un incidente stradale, hai riportato danni morali è possibile chiederne l’ulteriore risarcimento, quindi non esitare a contattarci perchè i nostri legali potranno assisterti.

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FOCUS

La prova del danno morale sinistro stradale

Chi chiede il risarcimento danni morali incidente stradale deve provarne l’esistenza e anche che questi sono conseguenza diretta del sinistro.

Si tratta infatti di un principio ricavabile dall’art. 2967 codice civile secondo cui chi agisce per far valere un diritto in giudizio deve sempre “provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.

Tuttavia, trattandosi di un malessere psicologico (come l’ansia, la depressione o altri turbamenti interiori e patemi d’animo) non è semplice dimostrarlo. Di questo aspetto ne ha tenuto conto la giurisprudenza, affermando che la prova può essere fornita anche mediante presunzioni dalle quali sia possibile desumere, con un ragionamento di probabilità logica, la sussistenza di queste manifestazioni interiori e la loro entità.

La Corte di Cassazione ha sostenuto quanto di seguito riportiamo:

“Il danneggiato è onerato da una puntuale allegazione di quei fatti in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d’animo, vergogna, disistima, etc.)”, ma tale dimostrazione può avvenire “anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta”. (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 21970 del 12 ottobre 2020).

 

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