Risarcimento danni passeggero per incidente auto: come ottenerlo

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Il risarcimento danni passeggero per incidente auto spetta a colui che si trovava a bordo del veicolo e subisce danni in conseguenza del sinistro.

Nell’articolo vediamo quando spetta e come ottenerlo.

 

 

Risarcimento danni del passeggero per incidente stradale: come funziona

Il passeggero o terzo trasportato è colui che si trovava a bordo di un veicolo coinvolto in un sinistro e a causa di questo riporta lesioni fisiche o danni alle cose di sua proprietà.

Potrebbe anche trattarsi del proprietario del mezzo, purché in quel momento non era alla guida dello stesso.

La legge riconosce sempre il diritto al risarcimento danni passeggero per incidente auto, e ciò a prescindere dalla responsabilità del conducente del veicolo su cui si trovava.

 

Chi paga il risarcimento passeggero?

Qualora il terzo trasportato subisca danni a causa dell’incidente stradale, l’art. 141 cod. assicurazioni private (d.lgs 209/2005) gli riconosce un’azione diretta nei confronti della Compagnia assicuratrice del veicolo su cui si trovava, che dovrà quindi liquidare il risarcimento passeggero.
Infatti la norma richiamata prevede che:

“il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro…”

Per ottenere tale indennizzo il passeggero dovrà dimostrare soltanto che si trovava a bordo del mezzo al momento del sinistro e che ha riportato danni in conseguenza dello stesso.

Tuttavia un’ipotesi che esclude l’indennizzo del terzo trasportato è quella in cui egli era consapevole della circolazione illegale del veicolo come ad esempio nel caso di mezzo rubato o guidato da persona non autorizzata.
(Cass., sez. 3, 19/06/2015, n. 12687; Cass., sez. 3, 30/08/2013, n. 19963; Cass., sez. 3, 03/07/2020, n. 13738; Cass., sez. 3, 17/11/2021, n. 34788). In questi casi, però, sarà l’assicurazione a dover provare che il passeggero ne era a conoscenza.

 

Il risarcimento incidente stradale passeggero: il caso fortuito

Come visto, l’art. 141 prevede che il risarcimento passeggero spetta sempre e cioè a prescindere dall’accertamento di una responsabilità dei conducenti coinvolti.

Tuttavia l’indennizzo è escluso qualora l’incidente stradale si sia verificato per “caso fortuito”, ovvero un evento imprevedibile ed eccezionale che non dipende dalla volontà di chi guida.

Al riguardo una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha affermato che il “caso fortuito”, che esclude il risarcimento del terzo trasportato, comprende sia le cause naturali sia l’ipotesi in cui i danni siano derivati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli.

Ad esempio condizioni meteorologiche che rendevano pericolosa la circolazione, malori improvvisi del conducente, scoppio di un pneumatico.

 

Come richiede il risarcimento danni incidente stradale passeggero

Per richiedere il risarcimento incidente stradale passeggero occorre inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno o una PEC (posta elettronica certificata) alla Compagnia assicurativa del veicolo a bordo del quale questi viaggiava. Al suo interno dovrà indicarsi:

  • generalità del danneggiato (ad esempio età, codice fiscale, reddito)
  • circostanze in cui è avvenuto l’incidente stradale
  • certificati medici che attestano la gravità dei danni riportati e attestazione che dimostri l’avvenuta guarigione
  • luogo e giorni in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’accertamento del perito di parte
  • dichiarazione che il danneggiato abbia diritto o meno a prestazioni da parte di istituti di assicurazioni sociali obbligatorie (ad es. INAIL, INPS)
  • stato di famiglia della vittima, in caso di incidente mortale.

 

Liquidazione del risarcimento danni al passeggero per incidente auto

Dopo aver inviato la richiesta risarcimento danni incidente stradale passeggero, la compagnia assicuratrice deve rispondere entro 90 giorni e motivare l’eventuale non accoglimento. Se, però, l’indennizzo riguardava solo danni alle cose allora il termine è di 60 giorni.

A quel punto l’assicurazione potrà richiedere una visita medico-legale per accertare l’entità delle lesioni e liquidare il danno.

In ogni caso è necessario ricordare che l’importo dell’indennizzo potrebbe ridursi fino alla metà non soltanto in considerazione della gravità delle lesioni accertare, ma anche se sia dimostrato un concorso di colpa del terzo trasportato per non aver indossato la cintura di sicurezza.

Infatti l’art. 172 del Codice della strada (d.lgs. 285/92) prevede che la cintura debba sempre essere indossata anche da chi viaggia sui sedili posteriori.

 

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FOCUS

Il risarcimento passeggero in caso di sinistro che coinvolge un solo veicolo

La Cassazione ha più volte chiarito che l’indennizzo diretto previsto dall’art. 141 cod. assicurazioni private può richiedersi solo se il sinistro stradale è avvenuto tra più veicoli, anche se non vi è stato urto materiale (Cass. n. 25033/19, Cass. n. 17963/2021).

Se, invece, l’incidente ha coinvolto una sola vettura, che ad esempio è andata fuori strada, allora si applicherà l’art. 144 cod. assicurazioni private insieme all’art. 2054 codice civile. Questo vuol dire che il risarcimento danni incidente stradale passeggero va richiesto all’impresa di assicurazione del responsabile civile. In questo caso, però, il danneggiato dovrà provare la responsabilità del danneggiante.

 

Incidente stradale con veicoli non assicurati e risarcimento passeggero

Qualora l’incidente stradale ha coinvolto veicoli non assicurati o identificati non è necessario richiedere il risarcimento passeggero al Fondo di Garanzia Vittime della strada, ma dovrà rivolgersi sempre alla Compagnia assicuratrice della vettura a bordo della quale viaggiava.

Quanto detto è stato anche chiarito dalla Corte di Cassazione, secondo la quale:

“la persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell’assicuratore del vettore, ai sensi dell’alt. 141 cod. ass. anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato” (ord. n. 16477 del 5 luglio 2017).

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