L’art. 38 c. 2 c.p.c. è applicabile solo in materia di competenza per territorio derogabile

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Competenza civile – Regolamento di competenza – Eccezione di incompetenza diversa da quella per territoriale derogabile – Adesione della parte attrice – Condanna alle spese – Legittimità – Fondamento.

L’art. 38, comma 2, c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un’eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l’ordinanza che l’accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d’ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento.

(Rigetta, Trib. Vicenza, 25/03/2014)

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, n.11764

 

 

Fonte: Giustizia Civile Massimario 2016

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