Bollette luce e gas: l’onere della prova grava sulla società fornitrice

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Se l’utente contesta l’ammontare delle fatture, è il fornitore a dover dimostrare il corretto funzionamento del contatore e l’effettività dei consumi

La società che eroga il servizio di fornitura non può richiedere il pagamento delle fatture andando assolta da ogni e qualsiasi onere.

Questo è l’orientamento del Giudice di Pace di Asti (sentenza n. 780/2020 – testo in calce) conforme all’orientamento della Corte di Cassazione.

La vicenda trae origine dell’opposizione al decreto ingiuntivo con cui la società di somministrazione ha richiesto il pagamento per la fornitura di gas ad un medesimo cliente ma in due località differenti.

Le questioni erano parzialmente differenti. Una parte del decreto ingiuntivo si riferiva alla somministrazione di gas avvenuta oltre 5 anni prima della richiesta monitoria, mentre altro pagamento veniva richiesto per un’esosa bolletta di forniture del gas.

Nella prima fattispecie affrontata dal Giudice di pace, egli ha ritenuto non più esigibile la fatturazione, poiché pretesa ormai prescritta. Infatti, il Giudice di Pace non ha ritenuto sufficiente la produzione della società somministrante di una messa in mora in quanto non corredata dalla prova dell’invio e ovviamente della ricezione all’utente. Quindi, la prima parte dell’opposizione ha trovato accoglimento totale.

Ma se la prescrizione è di più immediata applicazione, la richiesta relativa ad altra fornitura, ha trovato il conforto del Giudice di Pace sulla base dell’art 2697 codice civile.

Il Giudice di Pace si è concentrato sull’onere della prova. Conformemente all’orientamento della Corte di Cassazione, anche il Giudice di Pace di Asti ha asserito che l’onere della prova sull’effettività dei consumi, nonché sul corretto funzionamento del contatore inerente l’utenza oggetto di causa, grava direttamente sulla società fornitrice. Infatti, sostiene il Giudice di merito che, nel momento in cui non vi è contestazione in riferimento all’esistenza del contratto, la legittimità della somma richiesta incombe sul fornitore della somministrazione. La cifra richiesta al consumatore, infatti, era, per un’ordinaria utenza domestica pari ad oltre 2.000,00 euro. Si tratta certamente di un conguaglio, ma, la sostanza non cambia.

L’utente-consumatore non contesta l’esistenza del contratto e quindi della somministrazione, anzi, era ben consapevole che la società opposta forniva il gas alla propria abitazione, ma, al momento della ricezione della bolletta così elevata, ne lamentava l’eccessivo importo addebitato. Il consumo, infatti, era stato dall’attore in opposizione considerato esagerato per un’abitazione di dimensioni ordinarie in cui il riscaldamento era funzionate nelle ore serali ed in prima mattinata. Di qui l’opposizione al decreto ingiuntivo. Si evidenzia che, non è stata necessaria l’istruttoria dell’utente a dimostrazione dell’utilizzo del riscaldamento e, quindi, del gas, proprio in quanto, la società erogatrice del servizio ha trascurato ed omesso ogni adempimento istruttorio a proprio carico.

Il fornitore non ha offerto di dimostrare né con tarature del contatore, né con una consulenza tecnica, né con prova testimoniale, il corretto funzionamento del contatore e, tanto meno, l’effettività dei consumi. Il somministrante non ha fornito alcuna prova, limitandosi, verosimilmente, ad attendere la prova contraria e negativa da parte del consumatore.

Rilevato ciò il Giudice di Pace ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni senza effettuare alcuna istruttoria.

Il Giudice di Pace di Asti ha altresì approfondito altra questione, non di rado utilizzata dalle società di fornitura: la richiesta di rateazione del debito.

È di tutta evidenza che il consumatore che riceve una fatturazione elevata dei propri consumi, per scongiurare la sospensione della fornitura, richieda un pagamento rateale, richiesta che, capita, talvolta viene ignorata dalla società medesima. Nel nostro caso, parte attrice aveva richiesto la rateazione del pagamento, proprio per non correre il rischio di restare al freddo. Ebbene, asserisce il Giudice di Pace di Asti che la richiesta di rateazione del pagamento della singola fattura (bolletta) non è di per sé un riconoscimento di debito e, quindi, non pregiudica alcuna contestazione da parte del consumatore.

Il consumatore quindi, soggetto debole nel rapporto con il professionista, trova la tutela nelle aule della giustizia.

Fonte Altalex

GIUDICE DI PACE DI ASTI, SENTENZA N. 280/2020>> SCARICA IL PDF

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