Contestazione lavori non eseguiti a regola d’arte: come ottenere tutela

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La contestazione lavori non eseguiti a regola d’arte riguarda difetti o difformità delle opere commissionate.

Vediamo chi è responsabile, come ed entro quanto si può contestare.

 

 

La contestazione lavori non eseguiti a regola d’arte: chi è responsabile

Quando si effettuato lavori di ristrutturazione in casa potrebbero sorgere problemi tra il proprietario e la ditta perché non li ha eseguiti come era stato stabilito verbalmente o per iscritto.

Infatti, in questi casi si è di fronte ad un contratto di appalto (art. 1655 codice civile) in base al quale un soggetto, chiamato committente, incarica l’appaltatore (una ditta) di realizzare un’opera o un servizio pagando un corrispettivo.

L’appaltatore, in base a quanto prevede dal codice civile, deve predisporre i mezzi necessari e raggiungere il risultato previsto seguendo il criterio della diligenza professionale.

Se, però, al termine la costruzione presenta difetti, in base all’art. 1667 c.c. ne risponde l’appaltatore, il quale “è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera”. Pertanto si potrà rivolgere a lui una contestazione lavori non eseguiti a regola d’arte.

 

Contestazione opere edili: entro quanto tempo è possibile

Quando dei lavori non sono eseguiti a regola d’arte, presentando difetti, vizi e difformità rispetto a quanto era stato concordato, è possibile rivolgere una contestazione opere edili entro dei termini previsti dalla legge.

Infatti, l’art. 1667 c.c. prevede che il committente ha 60 giorni di tempo, dalla scoperta di tale errori, per contestare opere edili all’appaltatore. Successivamente avrà 2 anni, dal giorno della consegna dell’opera, per avviare una causa nei suoi confronti.

Come precisato dalla Corte di Cassazione, il termine di 60 giorni decorre da quanto il soggetto che ha incaricato la ditta ha avuto piena conoscenza dell’errore. Questo vuol dire che solitamente ciò avviene dopo aver chiesto ad un tecnico di effettuare una perizia che accerti la presenza dei vizi.

Qualora i difetti alla struttura sono molto gravi, perché ad esempio l’opera appare distrutta, il committente può rivolgere all’appaltatore la contestazione lavori non eseguiti a regola d’arte entro 1 anno e intraprendere la causa contro di lui entro 1 anno dalla denuncia.

 

Cosa fare per contestare lavori non eseguiti a regola d’arte

La contestazione opere edili si effettua inviando alla ditta o al professionista che ha eseguito i lavori una lettera tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

Con tale denuncia il committente può chiedere all’appaltatore:

  • l’eliminazione dei vizi e dei difetti a proprie spese
  • una riduzione del prezzo concordato inizialmente
  • la restituzione di quanto già anticipato o la sospensione del pagamento fin quanto i lavori non siano eseguiti correttamente
  • il risarcimento per il danno economico subito.

È, altresì, possibile presentare al Tribunale un ricorso affinché venga nominato un consulente tecnico d’ufficio che effettui un accertamento tecnico preventivo. In tal modo un consulente nominato dall’autorità giudiziaria svolgerà una perizia e potrà formulare una proposta conciliativa che, se accettata dalle parti, eviterà il giudizio.

Se invece, questo tentativo non ha successo, nella futura causa si potrà utilizzare la relazione del consulente come prova. In ogni caso, risulta consigliabile affidarsi ad un legale e i nostri potranno aiutarti a risolvere il problema.

 

Se vuoi contestare lavori non eseguiti a regola d’arte contattaci

Se non sei soddisfatto delle opere realizzate perché presentano vizi, difetti e difformità contattaci.

I nostri legali potranno aiutarti a rivolgere la contestazione lavori non eseguiti a regola d’arte e suggerirti la soluzione migliore per risolvere il problema.

Il team di SLLS Legal, grazie alla grande esperienza maturata negli anni dai suoi professionisti, potrà offrirti subito una consulenza personalizzata e l’assistenza legale più adeguata per far valere i tuoi diritti.


 


FOCUS

Lavori non eseguiti a regola d’arte: la risoluzione del contratto

Ai sensi dell’art. 1668 c.c., “se i vizi o le difformità dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto”, cioè lo scioglimento del vincolo.

Come affermato dalla Corte di Cassazione, la realizzazione di opere con gravi difetti, così come l’abbandono del cantiere, permetto al committente di richiedere la risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.) per inadempimento dell’appaltatore e la condanna al risarcimento del danno.

A seguito di tale richiesta, la ditta, oltre a dover restituire gli importi che gli sono stati corrisposti, dovrà versare un indennizzo per le conseguenze subite dal committente a causa della sua negligenza.

 

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