Depressione maggiore invalidità: come ottenerla

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La depressione maggiore invalidità rientra tra i disturbi psichiatrici che, in base alla percentuale di gravità della malattia, danno diritto alla pensione e al riconoscimento di diverse agevolazioni economiche, fiscali e lavorative.

Nell’articolo approfondiamo l’argomento, chiarendo quando spetta e come ottenerla. Inoltre spieghiamo come ti aiutiamo nel caso in cui i benefici vengano negati o revocati.

Invalidità per depressione maggiore: cos’è e chi ha diritto alla pensione 

L’ invalidità per depressione maggiore, anche chiamata sindrome depressiva endogena, è una patologia riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della Sanità.

Essa si manifesta con diversi sintomi, quali ad esempio: alterazioni dell’umore (es. sentirsi triste, senza speranza), perdita di interesse e piacere nello svolgimento delle attività quotidiane, isolamento sociale, stanchezza cronica, difficoltà di concentrazione e attenzione, disturbi alimentari, pensieri negativi e di morte.

Chi ne soffre ha diritto alla pensione di invalidità per depressione che permette di ottenere, a seconda della gravità, anche diverse agevolazioni previste dalla L.104/1992.

 

Depressione invalidante: percentuali e tabelle

Affinché vengano riconosciuti i benefici e le agevolazioni previste dalla legge in caso di depressione maggiore è necessario che una Commissione medica accerti un certo grado di invalidità. In generale, per le patologie depressive bisogna far riferimento alle percentuali espresse da alcune Tabelle ministeriali previste dal D.M. 5 febbraio 1992, esse sono:

  • sindrome depressiva endoreattiva lieve: 10%
  • sindrome depressiva endoreattiva media: 25%;
  • sindrome depressiva endoreattiva grave: dal 31 al 40%
  • sindrome depressiva endogena lieve: 30%
  • sindrome depressiva endogena media: dal 41 al 50%
  • sindrome depressiva endogena grave: dal 71 all’80%
  • nevrosi fobico ossessiva e/o ipocondriaca di media entità: dal 21% al 30%
  • nevrosi fobico ossessiva lieve: 15%
  • nevrosi fobico ossessiva grave: dal 41% al 50%
  • nevrosi ansiosa: 15%
  • psicosi ossessiva: dal 71% all’80%.

 

Invalidità civile per depressione maggiore: i benefici

L’accertamento dell’invalidità civile per depressione maggiore comporta il riconoscimento di una serie di benefici. In particolare, a seconda della percentuale di malattia, è previsto:

  • assistenza sanitaria e agevolazioni fiscali dal 33% al 73% di invalidità
  • iscrizione nelle liste speciali per il collocamento presso i Centri per l’Impiego dal 46%
  • esenzione parziale o totale dal ticket sanitario dal 66%
  • prestazioni economiche come pensione di inabilità, assegno mensile, indennità di frequenza per minori, indennità di accompagnamento dal 74% al 100%.

 

Ulteriori agevolazioni

Inoltre, ai sensi della L. 104/92 è possibile beneficiare di ulteriori agevolazioni nel caso in cui venga accertata una depressione invalidante. Queste sono:

  • possibilità di acquistare veicoli con applicazioni di IVA agevolata del 4% e con detrazione del 19% del costo
  • detrazione fiscale per le spese sanitarie, per l’utilizzo dei mezzi pubblici o privati e per i figli a carico
  • esenzione fiscale per il pagamento del bollo auto
  • possibilità di richiedere 3 giorni di permesso retribuito e fruire del congedo parentale straordinario o di prolungarlo
  • scelta della sede di lavoro specifica, anche con priorità per i portatori di handicap con gravità riconosciuta superiore ai 2/3 in caso di assunzione presso enti pubblici (articolo 21 L. 104/1992).

 

Come richiedere la pensione

L’iter per richiedere l’invalidità depressione maggiore si compone di alcune fasi.

  • Il medico curante deve trasmette telematicamente, tramite sito dell’INPS, il certificato medico introduttivo che ha una durata di 90 giorni
  • chi richiede le agevolazioni deve completare la domanda sul sito dell’INPS
  • il paziente viene ricontattato per fissare la data della visita medica dinanzi alla Commissione presso l’ASL corrispondente al CAP di residenza
  • viene inviato, per posta o via PEC (e-mail certificata), il verbale della visita della Commissione medica che indica la percentuale di invalidità riconosciuta e i benefici che spettano.

FOCUS

Ricorso per invalidità depressione maggiore

Il riconoscimento dei benefici per chi soffre di una patologia depressiva passa attraverso l’accertamento da parte della Commissione medica.

Tuttavia, non di rado accade che venga negato il riconoscimento della pensione o che i benefici vengano revocati.

In questi casi è possibile proporre due distinti ricorsi:

  • giudiziario, che riguarda l’accertamento sanitario
  • amministrativo, concernente la concessione delle prestazioni.

 

Invalidità negata: ricorso giudiziario

Il ricorso giudiziario si propone contro il provvedimento di accertamento sanitario della Commissione medica entro un termine di 6 mesi, decorsi i quali dovrà presentarsi una nuova domanda amministrativa di riconoscimento della pensione di invalidità per depressione.

Oggi, come anche affermato in una recente pronuncia (Cass. civ., n. 31147/2022) per questi giudizi è obbligatorio l’accertamento tecnico preventivo (ATP). Quindi è previsto che:

  • presentato ricorso all’Autorità Giudiziaria, questa nomina un consulente tecnico d’ufficio (CTU) che svolgerà gli accertamenti sanitari assistito da un medico legale dell’INPS
  • terminate le operazioni, il consulente trasmette al giudice una relazione peritale e viene fissato un termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale le parti possono contestare o meno le conclusioni del CTU
  • in assenza di contestazioni l’autorità giudiziaria emette un decreto di omologazione dell’accertamento peritale, che non è più impugnabile o modificabile
  • se invece una delle parti presenti contestazioni, il giudice assegna un ulteriore termine di 30 giorni per presentare ricorso.

 

Rigetto o revoca invalidità civile: ricorso amministrativo

Il ricorso amministrativo può essere proposto nel caso in cui venga rigettata la domanda volta ad ottenere i benefici economici o quando questi vengano revocati. Serve a contestare i requisiti non sanitari, ma quelli ad esempio relativi al reddito, alla residenza o alla cittadinanza.

Questo va presentato esclusivamente in via telematica sul sito dell’INPS.

 

Se hai bisogno di assistenza: ci pensiamo noi

Se hai dubbi e non sai se hai diritto all’invalidità, scrivici. Siamo qui per forniti una consulenza adeguata.

Inoltre accade frequentemente che l’INPS non riconosca l’invalidità o la riconosca per una percentuale più bassa di quella che ti spetta, così pregiudicando il tuo diritto alle agevolazioni previste.

Non esitare a contattarci: un team di professionisti è pronto ad ascoltarti, valutare il tuo caso e assisterti per farti ottenere giustizia.

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