Cosa succede se un medico sbaglia la diagnosi?

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L’accuratezza nella diagnosi rappresenta senza alcuna ombra di dubbio il punto determinante per la sicurezza e l’efficacia delle cure al paziente. Il processo diagnostico può talvolta presentare inesattezze ed errori che espongono il paziente ad un pregiudizio che può variare – a seconda del quadro clinico e della gravità dell’errore – dall’inefficacia delle cure somministrate alla totale compromissione del suo stato di salute.

Quali sono le implicazioni giuridiche dell’inesatta diagnosi su un paziente che ha, in seguito, subito un aggravamento delle proprie condizioni e quali, allo stato attuale del diritto, possano dirsi i limiti della responsabilità medica in tale contesto?

Cos’è l’errore diagnostico?

L’errore diagnostico si verifica quando il medico non è in grado di identificare correttamente una malattia o la individua in modo sbagliato. Questo può avvenire anche se il sanitario non effettua o non ordina esami e controlli necessari a formulare una diagnosi accurata.

La definizione del termine “errore diagnostico” è ricavabile dal consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in base al quale si configura:

  • quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo (Cass., Sez. IV, 22 giugno 2018, n. 47748).
  • quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi, ai fini di una corretta formulazione della diagnosi (ibid).
  • nel caso in cui il sanitario si trovi di fronte a una sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale, la condotta è colposa quando non vi si proceda, mantenendosi nell’erronea posizione diagnostica iniziale (Cass., Sez. IV, 29 novembre 2005, n. 4452).

Premessa la sussistenza di un preciso quadro sintomatologico, la pluralità di condotte che rientra nella generica definizione di errore diagnostico, assume significato quando il medico:

  • Fallisce nell’inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza
  • Omette di eseguire o disporre ulteriori accertamenti medici ritenuti doverosi
  • Rimane convinto di un’erronea posizione diagnostica precedentemente assunta benché posta in forte dubbio dalla sintomatologia e dall’anamnesi

Quando il medico risponde penalmente?

Postulando un certo grado di incertezza proprio della pratica clinica, il medico risponderà penalmente delle lesioni personali o della morte del paziente solo nel caso in cui non abbia rispettato, nell’esercizio della propria attività professionale, le linee guida e le best practices che risultino adeguate al caso di specie.

La c.d. Legge Gelli-Bianco (legge 8 marzo 2017, n. 24) di riforma della responsabilità medica – assieme all’introduzione di una specifica causa di non punibilità all’art. 590-sexies c.p. – ha abrogato l’art. 3, comma 1 della precedente legge 8 novembre 2012, n. 189 che prevedeva l’esclusione automatica della responsabilità per colpa lieve in capo al sanitario che “nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica”. Allo stato dell’arte, quindi, non sussiste più la gradazione – sul piano letterale – tra la generica colpa grave e colpa c.d. “lieve” per imprudenza, negligenza o imperizia. Di conseguenza, sulla base del dettato normativo introdotto con l’art. 590-sexies c.p., la possibilità di non ascrivere in capo al medico la responsabilità penale per la morte del paziente o le lesioni che derivino da un suo errore diagnostico va circoscritta esclusivamente alle sole situazioni di imperizia clinica, a patto che siano rispettate le linee-guida o le buone pratiche clinico-assistenziali.

Successivamente, con Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2017, n. 8770 – certamente peggiorativa per quanto si attiene alla tutela degli operatori sanitari – si è giunti ad una reintroduzione di un profilo di colpa anche in particolari casi di imperizia del medico. La Cassazione ritiene che egli debba rispondere delle conseguenze lesive derivanti dal suo errore diagnostico anche nel caso in cui fallisca ad individuare le linee-guida e le pratiche clinico-assistenziali da applicare al caso concreto o, operando in assenza di queste e valutata la specificità del caso, gli sia rimproverabile la colpa grave. Secondo la Cassazione, infatti, il medico deve essere “preparato sulle leges artis e impeccabile nelle diagnosi anche differenziali, capace di fare scelte ex ante adeguate e di personalizzarle”.

Cosa si intende per linee-guida e buone pratiche clinico-assistenziali?

L’art. 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24 stabilisce che gli esercenti le professioni sanitarie “si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 (all’interno del Sistema Nazionale per le Linee Guida, n.d.r.) ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute”.

Tuttavia, in mancanza di linee-guida ufficiali pubblicate nel SNLG, il medico è tenuto a conformarsi rigorosamente “alle buone pratiche clinico-assistenziali” universalmente riconosciute dalla comunità scientifica internazionale come efficaci, sicure ed adeguate. Perché tali pratiche possano dirsi “buone”, quindi, il loro riconoscimento deve essere basato su robuste evidenze empiriche o su un consenso consolidato derivante da prassi cliniche svoltesi nel corso degli anni.

Cosa fare quando un medico sbaglia?

Se ritieni di aver subito un danno da pratica medica errata, la prima cosa da fare è richiedere e chiedere all’ospedale (o alla struttura sanitaria dove il paziente è stato ricoverato) la copia conforme della cartella clinica.

Il nostro dipartimento legale specializzato in malasanità / errori medici:

  • opererà una rigorosa disamina del caso con il medico specialista nella materia d’interesse del cliente. Successivamente a questo vaglio, ed esclusivamente se sarà dato parere positivo sulla responsabilità, si procederà con la quantificazione del danno ad opera del medico legale. Una valutazione medico legale seria ed approfondita rappresenta la base per un giudizio di successo: i nostri medici lavorano a stretto contatto con specialisti in ogni branchia della medicina per garantirti una valutazione tecnica affidabile.
  • solo dopo aver verificato la fondatezza della causa, verrà proposta al cliente la sottoscrizione del contratto che condiziona, in termini percentuali, i compensi dell’avvocato e dei medici che lavorano per la buona riuscita del caso al valore della causa (così come sancito dal nuovo codice deontologico forense). Garanzia questa che consente al cliente di non rischiare nulla nella denegata ipotesi che il caso dovesse terminare senza che venga accertata la responsabilità medica o della struttura ospedaliera.

Devi sapere che:

  • Anticipiamo noi tutte le spese, paghi solo a risarcimento ottenuto. La nostra missione è accertare con il massimo scrupolo la sostenibilità di ogni singolo caso di errore medico e ottenere il giusto ristoro per le vittime con garanzia di risarcimento senza alcun anticipo di spesa.
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Come denunciare un errore medico?

Consigliamo solo azioni in sede civile che, se ben strutturate, portano al risarcimento nella maggior parte dei casi; l’azione in sede penale è troppo rischiosa e in caso di archiviazione pregiudica quella civile. Le statistiche ci dicono che il 70/80% dei casi in sede penale vengono archiviati.
L’accertamento della causalità nell’ambito civile, infatti, è meno rigorosa rispetto a quella propria del procedimento penale che richiede, al fine dell’applicazione della pena, una convinzione nel giudizio che vada “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

La determinazione della tipologia di responsabilità civile del medico è da sempre origine di numerosi dubbi in dottrina e in giurisprudenza. Oggi l’art. 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, colloca nell’ambito della responsabilità contrattuale il comportamento doloso o colposo della struttura sanitaria pubblica o privata che “nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria”; lo stesso vale anche qualora la struttura eroghi “prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”.

Il medico è invece sempre tenuto al risarcimento del danno ex art. 2043 (responsabilità extracontrattuale) fuori dall’ipotesi in cui operando “nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente” si possa tornare a parlare di responsabilità contrattuale.

Dal punto di vista del diritto civile, l’errore diagnostico commesso con colpa grave – dal quale derivi una lesione alla salute del paziente – obbliga sempre al risarcimento del danno. Difatti, il medico – ai sensi dell’art. 10 della l. 8 marzo 2017, n. 24 – deve provvedere “alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave”. Differente discorso può essere fatto quando si parla di colpa lieve nei casi di imperizia clinica che, afferma la Cassazione, “non esime dalla responsabilità civile, che considera la colpa in una dimensione lata, inclusiva del dolo e della diligenza professionale”.

Circa l’onere della prova in sede civile, la giurisprudenza afferma che “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l’esistenza del nesso causale” dimostrando che “la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata”.

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