Omessa pronuncia sul contributo unificato: il rimborso è dovuto per legge

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L’orientamento dominante della Cassazione è nel senso di ritenere il C.U. una obbligazione ex lege, di talché, anche se il Giudice non si sia pronunciato in merito, la parte che ha anticipato il pagamento del contributo unificato ha diritto al rimborso, se risultata vittoriosa in giudizio. Infatti il valore del contributo unificato è determinato ed attestato nella ricevuta di pagamento, quindi il suo versamento è certo e non è necessaria apposita statuizione da parte del Giudice. Il pagamento del C.U. si aggiunge dunque alla somma già determinata dal Giudice a titolo di spese vive.

Cassazione civile sez. I, 10/07/2019, n.18529

La condanna alle spese può contenere implicitamente anche la condanna alla restituzione del contributo unificato alla parte vittoriosa

In tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell’ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un’obbligazione “ex lege” di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell’obbligazione.

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2016, n.2691

Qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell’ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna (nel regime del d.m. n. 55 del 2014 eventualmente anche recante condanna alle spese documentate diverse da quella del contributo e nel regime anteriore eventualmente recante la liquidazione di una somma per esborsi forfettariamente determinata inidonea a comprendere il contributo) si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sarà documentabile anche in sede di esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento.

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2015, n.23830

Il contributo unificato atti giudiziari, di cui all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, costituisce un’obbligazione “ex lege” di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, sicché il beneficiario della condanna alle spese può azionare quest’ultima quale titolo esecutivo anche per la ripetizione delle somme da lui documentate o documentabili come in concreto sborsate per adempiere quell’obbligazione “ex lege”, in relazione al processo cui si riferisce la complessiva condanna alle spese in danno della controparte.

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2015, n.18828

Poiché il contributo unificato costituisce un’obbligazione “ex lege” di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, con la conseguenza che il giudice non è tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare” (Cass. (ord.) n. 21207 del 2013) e, d’altro canto, la somma relativa è risultante da un pagamento che risulta evidenziato all’ufficio che riceve l’iscrizione a ruolo dell’affare (ed il cui cancelliere deve controllarne la congruità), si deve ritenere che, allorquando la statuizione sulla condanna alle spese a favore di chi l’abbia versato, ancorché individui come dovuta una somma a titolo di esborsi (cioè di spese vive) che abbia determinato forfettariamente, e che non risulti, per la sua entità, comprensiva dell’importo corrisposto dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, essa possa e debba essere intesa non già nel senso che la decisione abbia commesso un errore materiale nella determinazione degli esborsi sostenuti dalla parte vittoriosa (errore che, peraltro, si concreterebbe non tanto in una omissione di pronuncia, concetto estraneo alla statuizione sulle spese, bensì in una violazione dell’art. 91 c.p.c., quale norma che giustifica l’esenzione della parte vittoriosa dal costo del processo), bensì nel senso che abbia inteso liquidare a favore della parte vittoriosa la somma espressamente indicata in aggiunta a quella rappresentata dalla misura del contributo unificato ed in quanto relativa ad altre spese vive sopportate.

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2013, n.21207

Il contributo unificato atti giudiziari, di cui all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, costituisce un’obbligazione “ex lege” di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, con la conseguenza che il giudice non è tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare.

Anche nel processo amministrativo, i giudici sono pervenuti ad analoga considerazione, con le sentenze C.d.S., Sez. V, 2020 n. 3517, e 2014 n. 68; Sez. IV, 2017 n. 2635; Sez. III, 2015 n. 4887, si è arrivati a stabilire che l’importo del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari “grava sempre sulla parte soccombente, addirittura anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e persino se essa non si è costituita in giudizio”

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